Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 26/09/2011), n.19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma via Fasana 16,

presso lo studio dell’avv.ta Girardi Elisabetta che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma via Buccari 3,

presso lo studio dell’avv.ta Valentina Ruggiero che la rappresenta e

difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2768/07 della Corte di Appello di Roma,

sezione della persona e della famiglia, emessa il 10 maggio 2007,

depositata il 20 giugno 2007, R.G. n. 3405/07;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Elisabetta Girardi per il ricorrente;

udito l’Avvocato Giovanna Fiore (per delega) per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

S.V. ricorre per cassazione con quattro motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato l’addebito a suo carico della separazione dal coniuge C.M., ha aumentato l’importo dell’assegno di mantenimento a favore della C. e ha respinto la domanda di assegnazione parziale della casa coniugale; Si difende con controricorso M. C.;

La parte resistente deposita memoria difensiva;

La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

I motivi di ricorso sono inammissibili o infondati;

Il primo motivo verte sulla valutazione delle prove testimoniali relative alle infedeltà coniugali dello S. che la Corte di appello ha ritenuto comprovate dalle deposizioni di due persone che frequentavano la casa coniugale: la collaboratrice familiare I. L. che ha assistito a una discussione su questo tema fra i due coniugi nel corso della quale lo S. ammise tale circostanza e un’amica della C. che ha dichiarato di aver appreso direttamente dallo S. che egli aveva una relazione extraconiugale. La Corte di appello ha ritenuto attendibili tali deposizioni senza incorrere in motivazioni apodittiche o illogiche. A fronte di questa valutazione il ricorrente formula un quesito di diritto inteso a suffragare la dedotta violazione di norme (artt. 143, 151, 2729 e 2697 cod. civ. e artt. 113, 115, 116 cod. proc. civ.) del tutto inidoneo^ in quanto consistente nella semplice interrogazione sulla conformità della declaratoria di addebito della separazione alle predette norme e una contestuale sintesi dell’impugnazione per motivazione omessa, illogica e contraddittoria che manca completamente di specificità. Il motivo si risolve quindi in una semplice rilettura del materiale probatorio secondo l’ottica del ricorrente;

Il secondo motivo di ricorso verte ancora sull’addebito della separazione ed è assistito da un quesito ugualmente inconsistente quanto alle ragioni che avrebbero comportato la violazione delle stesse norme di cui al precedente motivo. Il ricorrente ritiene che ai fini della declaratoria di addebito l’indagine sulla intollerabilità della convivenza debba essere svolta sulla base della valutazione globale e comparativa dei comportamenti di entrambi i coniugi sì da poter riscontrare se e quale incidenza le rispettive condotte abbiano rivestito nel verificarsi della crisi matrimoniale.

Si tratta di una considerazione del tutto astratta perchè non indica quali comportamenti della C. non siano stati oggetto della valutazione della Corte;

Il terzo motivo di ricorso verte sull’aumento dell’importo dell’assegno di mantenimento (da 1.000 a 1.300 Euro), disposto dalla Corte di appello con decorrenza dalla domanda di separazione. Il ricorrente ritiene, nella formulazione del quesito di diritto – sintesi dell’impugnazione per motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, che tale statuizione sia in contrasto con gli artt. 156, 2697 e 2729 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. in quanto la Corte di appello non avrebbe valutato complessivamente le situazioni reddituali ed economiche sussistenti al momento della decisione con riguardo alla capacità lavorativa del coniuge beneficiario anche in termini potenziali purchè concretamente apprezzabili e perchè (pur avendo tratto la ragione del provvedimento modificativo dell’assegno in fatti nuovi non ha ancorato la decorrenza della nuova determinazione del contributo dall’effettivo verificarsi di tali fatti. Anche tale formulazione riflette una insanabile genericità dato che non precisa quali siano i fatti nuovi su cui la Corte ha basato la sua valutazione. In realtà dalla lettura della motivazione si evince come la Corte abbia modificato l’entità dell’assegno di mantenimento con decorrenza dalla domanda di separazione proprio perchè ha valutato come esistente sin da allora una persistente sproporzione tra i redditi dei due coniugi che ha ritenuto non adeguatamente presa in considerazione con la sentenza di primo grado.

Quanto alla capacità reddituale della C. la Corte ha preso in considerazione tale aspetto senza però poter attenuare tale valutazione di sproporzione reddituale; Infine con il quarto motivo di ricorso viene dedotta, violazione e falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al rigetto della richiesta di assegnazione parziale della casa coniugale. Il ricorrente ritiene che la Corte di appello non avrebbe erroneamente limitato l’assegnazione della ex casa coniugale alle reali esigenze del coniuge affidatario e dei figli. Al contrario la Corte di appello ha valutato comparativamente le esigenze abitative dei due coniugi e dei figli rispetto alla ex casa coniugale e ha preso in considerazione l’alto tasso di conflittualità ancora esistente fra i coniugi e l’interesse dei figli minori a non esserne coinvolti. Quanto al primo punto va rilevato che la Corte di appello ha tenuto conto della circostanza pacifica per cui V. S., oltre a lavorare e vivere a Roma, ha la disponibilità di un alloggio quando si reca a Scoppino dove ha agevolmente la possibilità di ospitare i figli.

Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700 di cui 200 per spese, oltre spese generali e accessori di legge. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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