Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19578 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26176/2011 R.G. proposto da
Barazzetti Alberto e Barazzetti Raffaella, elettivamente domiciliati
in Roma, via Ovidio n. 10, presso lo studio della dott.ssa Anna Bei,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Noseda e Federico Barazzetti,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 35/20/11, depositata il 28 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

. est.
. Nonno

Data pubblicazione: 24/07/2018

1. con sentenza n. 35/20/11 del 28/03/2011 la CTR della Lombardia rigettava l’appello proposto dai sig.ri Alberto e Raffaella Barazzetti
avverso la sentenza n. 243/01/10 della CTP di Como, che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di diniego di condono
ex art. 12 della I. 27 dicembre 2002, n. 289 concernenti VIVA dell’anno

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) i sig.ri Barazzetti avevano corrisposto unicamente la prima rata, pari all’ottanta per cento
del venticinque per cento della somma dovuta a titolo di imposta per
l’anno 1996 ma non avevano versato nei termini previsti dalla legge la
seconda rata, corrispondente al restante venti per cento; b) la CTP
«respingeva il ricorso ritenendo che l’omesso versamento della seconda rata producesse la decadenza del contribuente dal beneficio richiesto»; b) la sentenza della CTP era impugnata dagli odierni ricorrenti;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) l’art. 12 della I. n. 289 del 2002 «non prevede alcuna
attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale
dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere
di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto di
controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una
forma di condono clemenziale e non premiale»; b) tale impostazione
implica che «non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso
o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successiva alla prima
regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite
pendente»;

2

Con . est.
G.MI Nonno

d’imposta 1996;

2. i sig.ri Barazzetti impugnavano la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

lazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 12, 15 e 16 della I. n.
289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ., evidenziando l’errore in cui sarebbe incorsa la CTR nel considerare
giuridicamente il condono di cui all’art. 12 della menzionata legge come
condono clemenziale, con ciò differenziandolo dal condono premiale di
cui alle altre fattispecie normative;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12 della I. n. 289 del 2002, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che il semplice
versamento della prima rata consente il perfezionamento e l’efficacia
della definizione agevolata;

3. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono
infondati;
3.1. costituisce ormai principio pacifico della S.C., dal quale non v’è
motivo di discostarsi, quello per il quale: «in tema di condono fiscale,
l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con
riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli
emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del
25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità

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1. con il primo motivo di ricorso i sig.ri Barazzetti deducono la vio-

del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando
integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra
quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che
tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e
non premiale come, , invece deve ritenersi per le fattispecie regolate
dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attri-

mento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello
ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12,
non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del
“quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente
la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’ omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente» (così Cass. n. 20746 del 06/10/2010; conf. Cass. n. 24316 del
01/12/2010; Cass. n. 104 del 07/01/2014; Cass. n. 11669 del
07/06/2016; Cass. n. 21416 del 24/10/2016, quest’ultima con riferimento all’IRAP);
3.2. nel caso di specie, la CTR si è pienamente attenuta ai superiori
principi di diritto, con la conseguenza che la sentenza impugnata va
confermata;
3.3. non è inutile, in ogni caso, evidenziare, che il tributo che i
ricorrenti intendevano condonare era VIVA e che, come già chiarito
dalla citata Cass. n. 20746 del 2010, detto tributo non è condonabile
per contrasto con la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977 (cd. Sesta direttiva), alla stregua di un’interpretazione adeguatrice imposta dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 17 luglio
2008, C-132/06, coin cui, all’esito di una procedura d’infrazione promossa dalla Commissione europea, è stata dichiarata l’incompatibilità
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buiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accerta-

con il diritto comunitario (in particolare con gli artt. 2 e 22 della citata
direttiva) degli artt. 8 e 9 della medesima I. n. 289 del 2002, nella parte
in cui prevedono la condonabilità dell’IVA alle condizioni ivi indicate
(cfr. Cass. S.U. n. 3674 del 17/2/2010);

dannati al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del
presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore
della lite dichiarato di euro 12.626,34.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente grado di giudizio,
che liquida in euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

4. in conclusione, il ricorso va rigettato ed i ricorrenti vanno con-

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