Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 18/09/2020, (ud. 04/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3563-2019 proposto da:

M.G., considerato domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR PRESSO

LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIUSEPPE VIO, MARCO SOLESIN;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, considerata domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTA

VIERO;

– controricorrente –

e contro

MA.SA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1643/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

il Giudice di pace di Venezia, con sentenza n. 46/2016, pubblicata il 28 aprile 2016, pronunciata nella causa promossa da Sa.Ma. nei confronti di Generali Italia S.p.a. (già Assicurazioni Generali S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime, nonchè nei confronti di M.G. (proprietario del veicolo antagonista, che alla data del sinistro de quo non risultava assicurato con alcuna compagnia di assicurazioni) e con la chiamata in causa di P.A. (conducente del detto veicolo), dichiarò l’esclusiva responsabilità del P. nella causazione del sinistro avvenuto in data 1 agosto 2009 e in cui l’attore aveva dedotto di aver riportato danni, condannò Assicurazioni Generali S.p.a. al pagamento dell’importo di Euro 11.037,58, in favore del Saluzzo, oltre interessi e spese di lite e condannò il M. e il P. a corrispondere alla predetta società quanto versato all’attore per i fatti di causa;

avverso tale decisione il M. propose appello, del quale – con distinti atti – chiesero il rigetto sia Generali Italia S.p.a. (già Assicurazioni Generali S.p.a.) che il S., mentre il P. rimase contumace in secondo grado;

il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1643/2018, pubblicata il 10 settembre 2018, ritenendo fondata l’eccezione – proposta dal S. – di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c., dichiarò inammissibile l’appello proposto dal M.; dichiarò, altresì, inammissibile per violazione del divieto di domande nuove di cui all’art. 345 c.p.c., la domanda di accertamento della corresponsabilità del S. e del P. in relazione al sinistro in questione e condannò l’appellante alle spese di quel grado;

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, M.G. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito Generali Italia S.p.a. con controricorso;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RILEVATO

che:

il ricorso e la procura sono redatti in forma analogica e sottoscritti dal difensore e sono stati notificati:

1) al difensore del S. a mezzo pec;

2) al difensore di Generali Italia S.p.a. a mezzo pec;

3) ad P.A. a mezzo posta;

in relazione alle notifiche del ricorso a mezzo pec sono state depositate, in copia informale, la ricevuta di ricezione unica per entrambi i destinatari nonchè le ricevute di avvenuta consegna e l’attestazione di conformità di tali ricevute sottoscritta con firma digitale, come peraltro pure precisato nella nota di deposto, mentre risulta depositato in originale l’A.R. relativo alla notifica a mezzo posta del ricorso al P.;

considerato che:

la costituzione della società assicuratrice ha sanato ogni vizio del procedimento notificatorio relativo al ricorso nei suoi confronti mentre Sa.Ma., come già evidenziato, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

difetta, quindi, con riferimento al procedimento notificatorio del ricorso al predetto intimato, una valida asseverazione di conformità delle ricevute di ricezione e di avvenuta consegna del ricorso inviato a mezzo pec, mancando in calce a tale asseverazione la sottoscrizione autografa del dichiarante – come prescritto dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter -, in quanto risulta apposta ivi solo la firma digitale, evidenziandosi che, poichè il giudizio di legittimità non è ancora inserito nel sistema del PCT, questa Corte si trova nell’impossibilità di effettuare la verifica diretta sull’originale nativo digitale di tale attestazione (arg., per quanto utile, ex Cass., ord., 29/11/2017, n. 28473; Cass., sez. un., 25/03/2019, n. 8312 e Cass., ord., 18/07/2019, n. 19434);

rilevato che:

deve, pertanto, essere disposta, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Sa.Ma., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di Sa.Ma., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 4 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

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