Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16436/2007 proposto da:

CONSORZIO CO.GE.AM. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI ALFREDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato QUINTO PIETRO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTECO S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato PELLEGRINO Gianluigi,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASCONE

GIOVANNI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA, REGIONE

PUGLIA, AUTORITA’ DI GESTIONE DEI RIFIUTI DEL BACINO LE/(OMISSIS);

– intimati –

avverso la decisione n. 2253/2006 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 21/04/2006;

udito l’avvocato Fausto BUCCELLATO per delega dell’avvocato Gianluigi

PELLEGRINO;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, la Monteco s.r.l., già concessionaria della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di una discarica in territorio del comune di (OMISSIS), ha impugnato davanti al t.a.r.

della Puglia, sezione di Bari, il decreto del commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 312 del 13 dicembre 2003, con il quale è stata indetta una gara pubblica per l’affidamento della gestione di un impianto complesso a servizio del bacino LE/(OMISSIS), costituito da un centro di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio dei rifiuti con annessa discarica deducendo la violazione della L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e irragionevolezza, errata presupposizione e sviamento di potere; che l’impugnazione è stata successivamente estesa anche al decreto n. 276 del 26 novembre 2004 di aggiudicazione della gestione all’a.t.i.

CO.GE.AM;

che la Monteco s.r.l. ha anche chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal comportamento illegittimo del commissario delegato;

che, con sentenza del 17 marzo 2005 il t.a.r., ritenuto il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire della Monteco in quanto “nessuna aspettativa di diritto (o di interesse legittimo pretensivo) può riconoscersi in capo alla concessionaria rispetto al mantenimento sic et simpliciter della titolarità del servizio…”, ha dichiarato il ricorso inammissibile;

che il Consiglio di Stato, con decisione del 21 aprile 2006 n. 2253, ritenuta la sussistenza della legittimazione e dell’interesse ad agire della ricorrente, ha annullato gli atti impugnati in quanto non preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento della L. n. 241 del 1990, ex art. 7;

che, con ricorso del 5 giugno 2007, illustrato con memoria, il consorzio CO.GE.AM. ha contestato la sussistenza della giurisdizione esclusiva dell’a.g.a., in quanto la situazione giuridica soggettiva dedotta atterrebbe all’adempimento delle obbligazioni assunte con contratto successivo alla concessione e non al rapporto concessorio;

che la Monteco ha presentato controricorso con il quale ha chiesto la condanna del consorzio al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ritenendo che il ricorso per cassazione sia stato presentato al solo scopo di ritardare il passaggio in giudicato della decisione del Consiglio di Stato, nella consapevolezza della sua infondatezza;

che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con sentenza n. 24883 del 9 ottobre 2008, queste sezioni unite hanno affermato che la norma di cui all’art. 37 c.p.c., deve essere interpretata tenendo conto dei principi in tema di giudicato, nel senso che il rilievo del difetto di giurisdizione, a istanza di parte o d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, è precluso dalla formazione di un giudicato interno sulla giurisdizione, non solo esplicito, ma anche implicito, il che si verifica quando il giudice abbia deciso senza affrontare espressamente la questione di giurisdizione, per assenza di eccezione o impugnazione di parte o rilievo d’ufficio, salvo che ricorrano i due casi in cui a) l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda o b) l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad esempio, per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito;

che, nella specie, non ricorrendo alcuna delle due ipotesi di esclusione della formazione del giudicato implicito, in quanto la pronuncia di inammissibilità del ricorso, in realtà, essendo fondata sulla negazione della sussistenza della situazione soggettiva meritevole di tutela, attiene al merito, si è formato il giudicato interno sull’esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo perchè la pronuncia sulla giurisdizione, implicita nella decisione di merito del t.a.r., non ha formato oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato e pertanto la possibilità di sollevare detta questione per la prima volta in questa sede è preclusa, con conseguente inammissibilità del ricorso;

che non può essere accolta la richiesta della controricorrente di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., non essendovi prova della consapevolezza dell’inammissibilità del ricorso fondata sulla sentenza di queste sezioni unite successiva alla proposizione del ricorso;

che per l’indicata ragione e attesa anche la reciproca soccombenza le spese di questo giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

la corte dichiara il ricorso inammissibile e compensa le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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