Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, (ud. 25/02/2021, dep. 09/07/2021), n.19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16896/2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE n. 2, presso lo studio dell’avvocato GAIA D’ELIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO VERDI;

– ricorrente –

contro

L.F., rappresentato e difeso dall’avv. FRANCESCO DELITALA,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5025/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 30.10.2008 T.E. evocava in giudizio L.F. innanzi il Tribunale di Milano, per sentirlo condannare al pagamento della somma di Euro 123.950 a titolo di restituzione di un prestito concesso dall’attrice al convenuto. La T. allegava, in particolare, di aver erogato diversi prestiti in relazione a varie attività commerciali svolte dal L., che con scrittura del 19.11.2008, da lui sottoscritta insieme a F.E., marito della T., si sarebbe obbligato a provvedere alla restituzione della somma di cui è causa.

Si costituiva il convenuto resistendo alla domanda.

Con sentenza n. 5118/2012 il Tribunale di Milano accoglieva la domanda, condannando il L. al pagamento in favore della T. della somma di Euro 123.950 oltre interessi e spese del grado.

Interponeva appello il L. e si costituiva in giudizio la T., resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 5025/2015, la Corte di Appello di Milano accoglieva l’impugnazione, condannando la T. alle spese del doppio grado di giudizio.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione T.E., affidandosi a due motivi.

L.A. si è costituito con procura speciale ai fini della partecipazione all’udienza di discussione ed ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1988,2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente negato che i documenti allegati agli atti del giudizio di merito dimostrassero il riconoscimento del debito da parte del L., senza considerare che questi non aveva mai negato, nel corso del primo grado di giudizio, di aver sottoscritto il documento del 19.11.2008 e la successiva lettera del 26.5.1999, limitandosi ad affermare di avere estinto ogni debito verso la T. mediante la cessione, in favore della stessa, delle sue quote di partecipazione al capitale sociale della società Tamarix S.r.l. e di due appartamenti siti in (OMISSIS).

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perché la Corte ambrosiana avrebbe erroneamente ritenuto inattendibile la testimonianza resa dal F., marito della T., il quale aveva confermato sia l’effettiva dazione della somma, da parte della moglie, al L., sia la redazione, da parte sua e del L., dei documenti contenenti il riconoscimento del debito di cui è causa.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha considerato la documentazione prodotta dalla T. a sostegno della sua domanda ed ha ritenuto che essa dimostrasse l’esistenza di un debito del F. e del L. nei confronti dell’appellata, odierna ricorrente, ma non anche di un autonomo debito individuale del L. verso la medesima creditrice. La Corte distrettuale ha infatti affermato che “… dalla documentazione in atti non risulta alcun documento che contenga un riconoscimento di debito personale del L. nei confronti della T., inteso come atto che rechi la manifestazione della consapevolezza del debito e riveli i caratteri della volontarietà. Si osserva, innanzitutto, che nessun riconoscimento del debito personale è contenuto nel manoscritto del 19 novembre 1998… dal quale risulta esclusivamente un riconoscimento del debito per L. 760.000.000 da parte di L.F. e di F.E. verso il Guppo Societario Francesi, a fronte del quale entrambi i soggetti si sono impegnati a una serie di adempimenti nei confronti di T.E., quale rappresentante del Gruppo creditorio. Non risulta, invece, alcun riconoscimento da parte del L. dell’esistenza di un suo debito personale nei confronti dell’odierna appellata, in quanto dal testo emerge esclusivamente “che a titolo personale il L. necessita di un ulteriore prestito dal sopra citato Gruppo rappresentato da T.E., per un ammontare di circa Lire 230.000.000. A tal fine è irrilevante che nella pag. 2 dell’atto risulta che il L. si era impegnato, per ripagare tale prestito, a cedere alla T. la società Drongo e, in particolare, gli appartamenti ad essa intestati, aventi un valore di Lire 180.000.000 e a rilasciare, per il residuo debito personale di Lire 60.000.000, garanzia con pegno di azioni Sogeri Spa, atteso che in mancanza di un riconoscimento di debito, effettuato nella premessa della scrittura, è evidente che tale impegno debba essere inteso in senso esclusivamente programmatico, dovendo trovare attuazione solo nell’ipotesi in cui la somma, di cui il L. necessitava a titolo personale, fosse stata, poi, effettivamente erogata” (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata). La Corte milanese ha poi escluso che si potesse ravvisare riconoscimento di debito nella lettera del 26.5.1999, inviata dal L. al F., “…la quale non contiene, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcun riconoscimento di un debito personale sussistente tra l’odierno appellante e la T.. Si osserva, infatti, che tale riconoscimento non può certamente emergere dal fatto che nella lettera il L. abbia fatto riferimento a un asserito debito “verso E.T.” essendo chiaro, dal contesto, in cui esso è inserito, che tale riferimento non riguarda il debito personale, bensì il debito pacificamente riconosciuto nei confronti del gruppo” (cfr. pag. 6 della sentenza). Infine, la Corte di merito esclude che il riconoscimento ipotizzato dalla T. si possa ravvisare nel manoscritto del 19.11.1998, non sottoscritto né redatto dal L., ma “pacificamente scritto dal F.” (cfr. pag. 7 della sentenza). Simile apprezzamento delle risultanze istruttorie, che si risolve in un giudizio di fatto, non è utilmente censurabile in questa sede, atteso il principio per cui “L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595: conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330). Ne’ è possibile procedere, in sede di legittimità, ad un riesame dell’apprezzamento del fatto condotto dal giudice di merito, poiché esso non è coerente con la natura e finalità del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).

Con specifico riferimento alla testimonianza del F., poi, la Corte lombarda ha ritenuto che questi “… sebbene debba essere riconosciuto capace a testimoniare, non avendo l’odierno appellante tempestivamente eccepito, nel giudizio di primo grado, la sua incapacità… non può, comunque, ritenersi attendibile a fondare la decisione del giudice, attesa la sussistenza, quantomeno in passato, di un legame coniugale con la T., ed essendo circostanza pacifica la sussistenza di controversie giudiziarie fra il L. e il F., attinenti alla ripartizione interna dei debiti verso terzi. Peraltro, anche la prova testimoniale appare del tutto generica, avendo il teste riferito sui capitoli n. 1… e n. 2… in maniera non specifica e puntuale, non indicando con esattezza, anche temporale, le circostanze in cui sarebbe stato contratto il mutuo e le modalità di erogazione e di restituzione della somma di denaro” (cfr. pag. 8 della sentenza). Il secondo motivo di ricorso proposto dalla T. attinge soltanto la prima parte della ratio indicata dal giudice di merito, relativa all’inattendibilità del teste, senza confrontarsi con la statuizione concernente la genericità della sua deposizione.

Peraltro, nessuno dei due motivi proposti dalla T. supera l’ulteriore, decisiva, statuizione della Corte territoriale, che ha ritenuto non conseguita la prova della dazione della somma di denaro oggetto della domanda, né il titolo dal quale deriverebbe l’obbligo di restituzione (cfr. pag. 7 e pag. 8 della sentenza impugnata). Anche sotto tale profilo, la decisione impugnata è pienamente coerente con i precedenti di questa Corte, secondo cui “La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l’obbligo di controparte alla restituzione, purché l’attore fondi la domanda su un particolare contratto” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014, Rv. 632574; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003, Rv. 565953).

Il quadro non muta neppure quando il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall’attore, ma neghi che ciò sia avvenuto a titolo di mutuo, poiché tale difesa “… non costituisce una eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l’onere della prova, giacché negare l’esistenza di un contratto di mutuo non significa eccepirne l’inefficacia, la modificazione o l’estinzione, ma significa negare il titolo posto a base della domanda, benché il convenuto riconosca di avere percepito una somma di denaro ed indichi la ragione per la quale tale somma sarebbe stata versata, con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo l’onere probatorio a carico dell’attore” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6295 del 13/03/2013, Rv. 625490; Sez. 2, Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018, Rv. 651538).

In ogni caso, dunque, l’attore che agisca per la restituzione di una somma di denaro, allegando che essa sia stata consegnata al convenuto a titolo di mutuo, ha l’onere di dimostrare tanto la consegna effettiva della somma, che il titolo della sua dazione, appunto a titolo di mutuo. In difetto di tale duplice prova, che nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto non conseguita, la domanda non può essere accolta.

Da quanto precede discende l’inammissibilità di entrambi i motivi proposti dalla T., e dunque dell’intero ricorso.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte resistente, essendo stato il ricorso notificato il 30.6.2016, e dunque prima dell’entrata in vigore della L. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016. In argomento, va ribadito che, poiché detta novella è applicabile “… anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio, la parte che abbia precedentemente depositato procura notarile senza notificare alcun controricorso -perduta la facoltà di partecipare alla discussione orale in pubblica udienza o di essere sentita in Camera di consiglio per effetto delle norme sopravvenute- può esercitare la propria difesa presentando memoria scritta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2 e, in caso di soccombenza della controparte, ha diritto alla rifusione delle spese e dei compensi per il conferimento della procura e per l’attività difensiva così svolta” (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 7701 del 24/03/2017, Rv. 643685; Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 19988 del 10/08/2017, Rv. 645360).

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.800 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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