Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19578 del 04/08/2017

Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 03/07/2017, dep.04/08/2017),  n. 19578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 728/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.V. e S.M.E., entrambi elettivamente

domiciliati in Roma, via Luciani, n. 1, presso lo studio

dell’avvocato Daniele Manca Bitti, e rappresentati e difesi

dall’avvocato Italo Doglio, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 125/22/09, depositata il 12 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2017

dal Consigliere Nicastro Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di compravendita registrato il 25 giugno 2002, P.V. e S.M.E. acquistarono una casa di abitazione, usufruendo dell’addebito dell’IVA con l’aliquota agevolata del 4 per cento prevista per l’acquisto della cosiddetta prima casa.

L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Como, verificato che i suddetti contribuenti non avevano stabilito la propria residenza nel Comune nel cui territorio era ubicato l’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto – condizione necessaria per poter usufruire della menzionata aliquota agevolata – notificò agli stessi, il 30 aprile 2007, due avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni, con i quali recuperava a tassazione la differenza fra l’IVA calcolata in base all’aliquota applicabile in assenza dell’agevolazione e quella risultata dall’applicazione della stessa, per un importo di Euro 5.764,00, irrogando, altresì, la sanzione pari al 30 per cento di tale differenza (e liquidando i relativi interessi).

2. – Detti avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni furono impugnati, rispettivamente, da P.V. e da S.M.E., davanti alla Commissione tributaria provinciale di Como (hinc: “CTP”), la quale, riuniti i due ricorsi, li rigettò.

3. – Avverso tale pronuncia, P.V. e S.M.E. proposero appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc, anche: “CTR”), che lo accolse. Riformando l’impugnata sentenza della CTP, la CTR affermò che l’Ufficio di Como aveva notificato gli avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni oltre il termine triennale di decadenza – qui decorrente dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell’atto – stabilito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76,(termine che era scaduto il 25 dicembre 2006), respingendo la tesi dell’Ufficio secondo cui la predetta decadenza sarebbe stata esclusa dall’applicabilità della proroga biennale prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, (nel caso di mancata presentazione o di inefficacia dell’istanza di condono disciplinata dallo stesso articolo). In particolare, la CTR negò l’applicabilità alla fattispecie di tale proroga in quanto questa sarebbe prevista soltanto: a) per le ipotesi di cui al comma 1 del menzionato art. 11, cioè con riguardo alla rettifica dei valori dichiarati per i beni negli atti, e non anche con riguardo alle violazioni relative all’applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte sugli stessi atti, disciplinate dal comma 1-bis dello stesso art. 11, il quale non prevede alcuna proroga; b) per le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili e non anche per l’IVA, alla quale l’art. 11 non fa riferimento.

4. – Avverso tale sentenza della CTR, non notificata, ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate che, dichiarando un valore del procedimento di Euro 7.500,00 “circa”, affida il proprio ricorso, notificato a P.V. e a S.M.E. il 23/27 dicembre 2010, a un unico motivo.

5. – P.V. e S.M.E. resistono con controricorso, notificato il 4 febbraio 2011.

6. – Il ricorso è stato successivamente fissato in camera di consiglio, ai sensi del secondo comma dell’art. 375 cod. proc. civ., aggiunto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. a), n. 2), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, art. 1, comma 1.

7. – In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio, P.V. e S.M.E. hanno depositato una memoria, con la quale deducono di avere definito la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, art. 1, comma 1, come risulterebbe dalla documentazione depositata il 9 giugno 2017.

Diritto

RAGIONE DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, conseguentemente alla definizione della lite fiscale ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39,comma 12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 111 del 2011, art. 1, comma 1.

Dalla documentazione prodotta in copia dai contribuenti il 9 giugno 2017, risulta infatti sia la tempestiva presentazione, il 6 marzo 2012, della domanda di definizione della lite pendente davanti a questa Corte a seguito del ricorso in esame, sia il tempestivo versamento all’intermediario Veneto Banca s.c.p.a., il 24 novembre 2011, delle somme dovute, “determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16” (in specie, di Euro 576,40, pari al 10 per cento del valore della lite, stante la soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima sentenza della CTR).

Deve quindi disporsi la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza della CTR, dovendosi altresì dare continuità al principio, già affermato da questa Corte, secondo cui la sopravvenuta cessazione della materia del contendere comporta la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato, “in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, “comporta conseguenze di ordine sostanziale sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. E quindi determina (non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano processuale ma) la necessitata rimozione delle sentenze emesse, in quanto non più attuali” (Corte Cass. 5^ sez. 23.9.2011 n. 19533), perchè inidonee a regolare il rapporto tra le parti” (Sez. 5, sentenza n. 17817 del 2016).

Le spese dell’intero giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e pone le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 5^ sezione civile, il 3 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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