Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19577 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23272-2011 proposto da:

C.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL

TRITONE 102, presso lo studio dell’avvocato VITO NANNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NOSTROMO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOSCANA 10,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RIZZO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BONORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1010/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. MANNA Felice;

udito l’Avvocato NANNA Vito, difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RIZZO Antonio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991 la Nostromo s.p.a. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari C.M. (nato nel (OMISSIS)), in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della C.M. e G. s.a.s., nonchè V. e C.M. (nato nel (OMISSIS)). in proprio e quali accomandatari e legali rappresentanti della C.V. e M. s.a.s., per sentirli condannare. rispettivamente, al pagamento della somma di Lire 600.000.000 e di Lire 1.200.000.000, per incassi non rimessi e in virtù di un contratto di transazione del (OMISSIS).

Nel resistere in giudizio i convenuti eccepivano la simulazione relativa della transazione, siccome dissimulante un accordo di diverso contenuto economico (riconoscimento da parte della Nostromo di un proprio debito di Lire 200.000.000 alla C.M. e G. s.a.s., e accollo da parte della C.V. e M. s.a.s. del residuo debito di Lire 609.000.000, da saldare mediante ritenuta su provvigioni che sarebbero maturate nel corso di un ulteriore mandato di agenzia). Lamentavano quindi, che la società successivamente a tale transazione aveva esercitato un immotivato recesso dal contratto, per cui eccepivano in compensazione i loro controcrediti per provvigioni, indennità di fine rapporto e risarcimento del danno, e domandavano la condanna della società attrice al pagamento dell’eccedenza.

Con sentenza n. 950/04 il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale, rigettava la riconvenzionale, e condannava i convenuti, in solido tra loro al pagamento della somma di Euro 397.885,30, e C.M. (nato nel (OMISSIS)) e C.V. nonchè la C.V. e M. s.a.s., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 46.890,41 il tutto oltre accessori variamente calcolati.

L’appello proposto da tutti i convenuti era respinto dalla Corte distrettuale di Bari con sentenza n. 1010/10. Osservava detta Corte che la simulazione relativa della transazione non poteva essere provata per testi, per il divieto di cui all’art. 2722 c.c. e che per costituire principio di prova scritta ai sensi dell’art. 2724 c.c., la lettera del (OMISSIS) avrebbe dovuto provenire dalla Nostromo e non dalla sola s.a.s. C.; e che la censura di mancata ammissione dell’interrogatorio formale della parte attrice sul medesimo tema mancava di critica specifica di sostegno. Nel merito, condivideva i conteggi operati dal giudice di primo grado in virtù della ricognizione di debito del (OMISSIS) per la somma di Lire 809.163.281, ed osservava che gli appellanti non avevano opposto analitici conteggi di segno diverso. Escludeva, poi, che il recesso della preponente avesse cagionato un danno all’immagine professionale degli appellanti, essendosi limitata la Nostromo a comunicare alla clientela la cessazione del rapporto di agenzia e l’invito a non versare i corrispettivi delle fatture emesse ai ridetti agenti. Infine, rilevava che il recesso della Nostromo era giustificato dalla mancata restituzione, in epoca anteriore, di assegni della clientela e che, ad ogni modo, il contratto tra le parti attribuiva alla preponente la facoltà di recedere senza preavviso, salvo il pagamento della relativa indennità.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre il solo C.V., in base a tre motivi.

Resiste con controricorso la Nostromo s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, in considerazione del fatto che i motivi di ricorso non richiedono l’esame di atti del processo, essendo confutabili, per le ragioni che seguono, indipendentemente da questi.

1 – bis. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2722 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, perchè, sostiene parte ricorrente, la lettera del (OMISSIS) era stata redatta dall’avv. Sonora “quale rappresentante e difensore della Nostromo”; con la conseguenza che la prova testimoniale, diretta ad accertare l’illiceità del contratto simulato tra le parti, non incontrava limiti di ammissione.

1 – bis. 1 – Il motivo è infondato.

Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art. 2724 c.c., n. 1), sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417 ex.) di un contratto con forma scritta ad subslannam, deve provenire dalla controparte, e non dalla parte che chiede la prova, nè da un terzo (Cass. n. 8210/06). E poichè lo scritto può provenire anche da un rappresentante della parte contro cui è diretta la domanda, va chiarito pure che, poichè per il disposto dell’art. 1392 c.c., la procura deve essere conferita nella stessa forma prescritta per il contratto che il rappresentante deve concludere, le restrizioni all’utilizzazione dei mezzi di prova previste per il negozio rappresentativo valgono anche per la procura, essendo questa soggetta allo stesso regime probatorio. Ne consegue che quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam, l’esistenza di un principio di prova per iscritto non è sufficiente a rendere ammissibile la prova per testimoni della procura (Cass. n. 1365/89). Principio, quest’ultimo, che opera anche con riguardo ai limiti previsti ad probationem tantum, costituendo l’art. 2724 c.c., una deroga ad ogni norma che escluda l’ammissibilità della prova testimoniale.

Nella specie, va osservato che l’incarico professionale, conferito ad un avvocato per il compimento di attività stragiudiziali, non costituisce quest’ultimo quale rappresentante sostanziale per il compimento di qual si voglia atto negoziale, atteso che il mandato può avere ad oggetto anche lo svolgimento di mere trattative (cfr. Cass. n. 3103/02 e 501/78); e che, pertanto, la circostanza di carattere storico dedotta dal ricorrente non sarebbe in ogni caso decisiva, restando l’avv. Bonora soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di transazione.

2. – Il secondo motivo lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo dei conteggi riguardanti la posizione debitoria dei C. nei confronti della Nostromo s.p.a..

La Corte d’appello, sostiene parte ricorrente, rigettando l’eccezione sollevata dai C. in ordine alle somme eventualmente spettanti alla Nostromo, avrebbe erroneamente confermato i conteggi effettuati dal giudice di primo grado, deducendo che le ragioni di credito avanzate dagli agenti erano infondate perchè basate sulla non dimostrata esistenza d’un accordo dissimulato. Premessa, quindi, l’inefficacia del contratto di transazione del (OMISSIS), da provare attraverso le prove orali dedotte dall’odierna parte ricorrente ma non ammesse dalla Corte territoriale, il motivo afferma che gli accordi reali intercorsi tra le parti erano stati esplicitamente e dettagliatamente esposti nel documento del (OMISSIS) redatto dall’avv. Sonora.

2.1. – Il motivo è assorbito dalla reiezione del primo mezzo, basandosi sul presupposto, per le ragioni sopra esposte indimostrato e non più dimostrabile, che la transazione del (OMISSIS) fosse relativamente simulata e che il contenuto del contratto dissimulato fosse riassunto nella predetta tenera del (OMISSIS).

3. – Il terzo mezzo denuncia l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1750 e ss. c.c.. Parte ricorrente deduce che la lettera che comunicava alla clientela la cessazione del rapporto d’agenzia era idonea ad arrecare un danno e che la clausola che prevedeva il recesso in tronco era nulla.

3.1. – Il motivo è inammissibile perchè confuta solo una delle due rationes decidendi della decisione impugnata.

Esso, infatti, non censura la sentenza nella parte, ulteriore e decisiva, in cui questa ha rilevato che vi era stata una violazione (la mancata restituzione di assegni) anteriore al recesso. Ha osservato, infatti, la Corte territoriale che “(q)uanto ai danni riconducibili all’immotivato recesso in tronco, va rilevato che la risoluzione del rapporto fu comunicata alla sas con nota del 9.9.1991, mentre dalla documentazione prodotta dalla Nostromo si evince che in data antecedente l’agente aveva ritirato assegni della clientela non restituiti alla beneficiaria (…). Tale emergenza documentale confuta pertanto la tesi difensiva degli appellanti, i quali hanno sostenuto di non aver commesso irregolarità, se non per reazione all’ingiusta cessazione del rapporto”.

4. – In conclusione il ricorso va respinto.

5. – Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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