Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19577 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6397/2014 proposto da:

GETUR S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V. F. DENZA 15, presso lo studio

dell’avvocato SUSANNA LOLLINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIUSEPPE NIERI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 14/01/2014 R.G.N. 633/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 15 del 2014, ha respinto, ritenendo convincenti le valutazioni sul materiale acquisito adottate del primo giudice, l’appello proposto da Getur s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva rigettato l’opposizione al verbale ispettivo n. 552, preceduto da verbale della Direzione Provinciale del lavoro, notificato il 3 settembre 2008 alla società dall’Inps e con il quale veniva contestato un maggior imponibile contributivo in ragione della parziale irregolarità e della erogazione di maggiori retribuzioni ai dipendenti B.M.C., M.S., R.K., P.S., F.S. ed Fa.Al. per il periodo 1.7.2003- 14 luglio 2007;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione Getur s.r.l. sulla base di un unico complesso motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè all’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte territoriale avrebbe attribuito rilievo decisivo alle risultanze del verbale ispettivo senza tenere in considerazione i contenuti delle dichiarazioni testimoniali che la ricorrente riporta, con ciò violando la regola di cui all’art. 2697 c.c., che pone a carico dell’Inps l’onere di provare il fatto costitutivo della propria pretesa;

l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i profili dell’unico motivo, connessi dall’unicità del tema della correttezza giuridica e congruità della motivazione della sentenza, sono infondati posto che, quanto alla violazione dell’art. 2697 c.c., va osservato che la stessa si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26769 del 2018; Cass. n. 13395 del 2018), dunque, tale vizio non ricorre nella sentenza impugnata posto che la Corte d’appello ha valutato le prove proposte dalle parti, ritenendo confermate all’esito del giudizio le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c.;

la sentenza impugnata ha, infatti, proceduto al vaglio del contenuto e delle specifiche contestazioni contenute nel verbale ispettivo per ciascun lavoratore ed ha, quindi, confrontato tali contenuti con le risultanze delle dichiarazioni rese da ciascun lavoratore in sede ispettiva e poi in sede giudiziaria;

risulta, dunque, rispettato il principio espresso da questa Corte di cassazione secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo ed, a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 14965 del 2012);

quanto, infine, alla critica alla valutazione delle risultanze istruttorie, trattandosi di denuncia necessariamente relativa a vizio di motivazione, va rilevata la sua infondatezza giacchè il vizio deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20/6/2006, n. 14267; Cass. 26/3/2010, n. 7394) e sul punto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la sentenza non contiene alcuna affermazione in contrasto con il principio su indicato: al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto provati i rapporti di lavoro subordinato con le durate e condizioni retributive elencate per ciascuno dei sette lavoratori impiegati nel ristorante gestito dalla ricorrente ed in particolare: B.M.C., per cui ha accertato una maggior retribuzione pari ad Euro 317,00; M.S., per cui ha accertato la irregolarità del rapporto da giugno 2006 al 21 aprile 2007 e solo per dieci ore settimanali sino 14 luglio 2007; R.C., per la quale ha accertato la totale omissione dei contributi dei contributi tra il 15 marzo 2007 ed il 21 aprile 2007 e la parziale regolarizzazione sino al 30 giugno 2007; K.D., per la quale ha accertato la totale omissione contributiva tra il 3 giugno 2007 ed il 13 luglio 2007; P.S., per la quale ha accertato la parziale omissione di contributi dal primo febbraio 2007 al 30 giugno 2007; F.S., per la quale ha accertato la parziale omissione dei contributi tra il 1.9.2006 ed il 21 aprile 2007; Fa.Al., per il quale ha accertato una omissione contributiva totale tra il primo luglio 2003 ed il 14 luglio 2007;

alla conferma delle pretese contributive la sentenza è giunta sulla base di tutte le emergenze istruttorie, costituite non solo dai processi verbali di accertamento dell’Inps ma anche dalle dichiarazioni rese dai lavoratori nell’immediatezza dell’ispezione, nonchè dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio di primo grado;

è, pure, infondato il profilo del motivo che denuncia il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), posto che questa Corte di cassazione (Cass. 20721 del 2018; Cass. SS. UU. n. 8053 del 2014) ha affermato il principio secondo il quale il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile “ratione temporis”, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione;

nessuna di tali evenienze risulta indicata nel motivo di ricorso per cassazione che, sostanzialmente richiedendo una valutazione nel merito inammissibile in questa sede di legittimità, si è limitato ad evidenziare che i lavoratori sarebbero caduti in contraddizione e si sarebbero confusi al momento in cui furono sentiti dagli ispettori e sarebbero, quindi, inattendibili;

in definitiva, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 percento e spese accessorie di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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