Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19577 del 16/09/2010

Cassazione civile sez. un., 16/09/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 16/09/2010), n.19577

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio – Primo Presidente f.f. –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10270/2007 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CHISIMAIO

42, presso lo STUDIO LEGALE FERRARA GUARDATA INTORCIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FERRARA Silvio, giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTORE DI ROMA, COMMISSIONE CENTRALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO, TAR PER IL LAZIO –

ROMA;

– intimati –

per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio

pendente n. 9303/06 del Tribunale amministrativo regionale di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pasquale Ciccolo il quale visto l’art. 375 c.p.c., chiede che la

Corte, a sezioni unite, dichiari la giurisdizione del giudice

amministrativo.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il cittadino (OMISSIS) A.R., con ricorso del 26 settembre 2009, ha impugnato davanti al tar del Lazio il provvedimento del Questore di Roma in data 19 luglio 2006 con il quale, a seguito del rigetto, da parte della Commissione nazionale per il diritto d’asilo, in data 27 giugno 2006, della richiesta di concessione dello status di rifugiato o, in subordine, di permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto nel 2004, all’atto del suo ingresso in (OMISSIS), gli è stato rifiutato il permesso di soggiorno e gli è stato intimato di lasciare il territorio nazionale;

che, con ricorso per regolamento preventivo, il cittadino straniero ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto il parere della Commissione nazionale sul rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari non sarebbe vincolante per il Questore, che rimarrebbe titolare di un potere discrezionale a fronte del quale sarebbe invocabile solo una situazione soggettiva di interesse legittimo;

che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva; che il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che nella specie trova applicazione la disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1 quater, introdotto dalla L. 30 luglio 2002, n. 189, art. 32 comma 1, lett. b), in quanto la domanda di asilo, di riconoscimento dello status di rifugiato o di permesso di soggiorno a scopi umanitaria è stata presentata in data anteriore al 20 aprile 2005;

che, con ordinanza n. 19393 del 2009, queste sezioni unite hanno affermato che la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta in data anteriore al 20 aprile 2005, e quindi disciplinata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 e dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, lett. d), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost., e dall’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore;

che, pertanto, la giurisdizione spetta al tribunale ordinario competente per territorio, davanti al quale le parti vanno rimesse;

che l’amministrazione non ha svolto attività difensiva.

PQM

La corte dichiara la giurisdizione dell’a.g.o. e rimette le parti davanti al tribunale competente per territorio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2010

 

 

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