Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30658-2011 proposto da:

V.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LETIZIA TILLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SABATINO CIPRIETTI;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

R.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CICCOTTI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIANGELA

PANCARI, QUARTO MONTEBELLI;

– c/ricorrente e ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 1224/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 03/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato Ciccotti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) V.R. – comproprietaria, insieme col marito R.E., di beni mobili ed immobili in regime di comunione, dapprima legale poi ordinaria convenne il marito davanti al tribunale di Rimini per sentirgli ordinare di rendere il conto della gestione ed amministrazione dei beni comuni e per sentirlo condannare al pagamento di quanto risultasse a lei dovuto. All’esito del giudizio il tribunale condannò il R. a pagare all’attrice, “per la gestione dei beni in comunione legale e ordinaria con la medesima”, la sorte capitale di Lire 120.781.286. La corte d’appello di Bologna, adita con il gravame di entrambe le parti, ha ridotto ad Euro 45.227,72 l’importo riconosciuto a credito della signora V., condannando quest’ultima a restituire al R. l’eccedenza ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dalla signora V. sulla base di sei motivi. Il R. ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale sulla base di due motivi.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.16, per la quale solo la ricorrente ha depositato una memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 1713 c.c., nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non rilevando l’inammissibilità della domanda con cui il R., nel proprio appello incidentale, aveva chiesto la condanna della V. al pagamento della “somma determinata in corso di causa e comunque ritenuto di giustizia”. Deduce al riguardo la ricorrente che tale domanda doveva giudicarsi nuova, giacchè in primo grado il R. si era limitato a contrastare la domanda dell’attrice (di rendiconto e condanna al pagamento del dovuto), deducendo esclusivamente “di aver reso l’esatto rendiconto della gestione dei beni”.

Il motivo va rigettato, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata. La corte d’appello, infatti, non ha condannato la signora V. al pagamento di somme dovute al marito in ragione dell’esito del rendiconto, ma l’ha condannata alla restituzione delle somme ricevute dal marito in esecuzione della sentenza di primo grado, per la parte eccedente l’entità del credito riconosciutole in secondo grado; con tale statuizione la corte territoriale non ha violato il disposto dell’art. 345 c.p.c. perchè, alla stregua di principi più volte enunciati da questa Corte (tra le tante, Sent. n. 17227/12), nel giudizio in appello la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denunciano la violazione art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di omessa e insufficiente motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa compensando per un terzo le spese di lite, nonostante che il R. fosse comunque risultato debitore nei confronti della moglie.

Il motivo è infondato perchè la corte felsinea ha regolato le spese del secondo grado di giudizio in coerenza con la reciproca soccombenza parziale recata alle parti dalla sentenza di appello: il R. è infatti rimasto parzialmente soccombente perchè la sentenza di primo grado è stata riformata con una riduzione, ma non con una eliminazione, del debito riconosciuto a suo carico nei confronti della moglie; la V. è rimasta parzialmente soccombente perchè la quantificazione del suo credito è stata ridotta rispetto al primo grado.

Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, non avendo la corte territoriale risposto alle critiche mosse alla consulenza di ufficio delle parti e dei loro consulenti (riportate a pag. 23 e segg. del ricorso).

Il motivo non può trovare accoglimento, perchè la censura proposta non attinge specificamente l’argomento sulla cui base la corte distrettuale ha disatteso le critiche mosse dalla difesa V. alla c.t.u. P., ossia che tali critiche “non riguardano l’aspetto puramente tecnico ma piuttosto i presupposti sulla scorta dei quali sono stare effettuate le valutazioni” (pag. 9/10 della sentenza); presupposti che la stessa sentenza riferisce essere stati concordati il c.t.u. e i consulenti di parte (pag. 8 della sentenza).

Con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione art. 2736 c.c. e degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonchè il vizio di illogicità e contraddittorietà manifesta, con riferimento alla statuizione di rigetto della richiesta di giuramento suppletorio.

Il motivo va disatteso perchè la decisione di rigetto dell’istanza di ammissione di un giuramento suppletorio non è sindacabile in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di “semiplena probatio” ha la facoltà (ma non anche l’obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell’art. 2736 c.c., n. 2, mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l’organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una “semiplena probatio” e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all’art. 2697), senza che, in quest’ultimo caso, possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale, decisione (cfr. Sentt. nn. 19270/06, 8021/09).

Con il quinto motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1264 c.c., in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa rigettando la richiesta di rivalutazione monetaria sul credito riconosciuto alla odierna ricorrente sull’assunto che la stessa non avrebbe “dimostrato di aver subito un danno non coperto dagli interessi”. La censura va disattesa perchè la sentenza gravata non contiene alcuna affermazione che neghi, in linea di diritto, la possibilità di provare il maggior danno da svalutazione monetaria mediante l’utilizzo di fatti notori, ma ha operato un accertamento in fatto secondo cui la signora V. non aveva provato di aver subito un maggior danno da svalutazione monetaria. Tale accertamento non è censurabile sotto il profilo del vizio di violazione di legge, denunciato con il motivo di ricorso in esame, ma, eventualmente, con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorso principale va dunque disatteso in relazione a tutti i motivi nei quali esso si articola.

Passando all’esame del ricorso incidentale, si devono svolgere le seguenti considerazioni.

Con il primo motivo il R. denuncia la violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa pronunciandosi (sia pure per rigettarla) sulla domanda di rivalutazione monetaria proposta dalla V. in primo grado e trascurata dal tribunale (che sulla stessa aveva omesso di pronunciarsi). Secondo il ricorrente incidentale la corte felsinea avrebbe errato nel non considerare, da un lato, che la V. non aveva appellato la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, d’altro lato, che la domanda di rivalutazione monetaria era stata proposta solo nelle conclusioni del giudizio di appello, ma non nelle conclusioni della citazione in appello.

Il motivo risulta assorbito dal rigetto del sesto motivo del ricorso principale, con cui la V. ha censurato la statuizione della sentenza gravata che aveva respinto la sua domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria; il passaggio in giudicato di tale statuizione elide l’interesse del ricorrente incidentale al ricorso sulla questione preliminare di rito.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, il R. denuncia il vizio logico emergente dal contratto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza gravata, giacchè nella prima si afferma l’opportunità di compensare per un terzo le spese di giudizio e di c.t.u. e nel secondo le spese di c.t.u. vengono poste interamente a carico del R.. Il motivo va accolto, in quanto la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata in punto di regolamento delle spese di c.t.u. risulta dal contrasto tra il tenore letterale della motivazione e quello del dispositivo.

In definitiva il ricorso principale va rigettato, e il ricorso incidentale va accolto in relazione al secondo motivo, assorbito il primo.

La sentenza gravata va cassata con rinvio al giudice territoriale ai fini della regolazione delle spese per la c.t.u..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, assorbito il primo, e cassa per quanto di ragione la sentenza gravata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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