Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19576 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14238/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappre-

sentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale
è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
Aisoni Francesco, elettivamente domiciliato in Roma, via Giambattista Vico n. 31, presso lo studio dell’avv. Enrico Scoccini, rappresentato
e difeso dall’avv. Enrico Gattogiusta procura speciale in calce al controricorso;
– con troricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna – Sezione staccata di Sassari n. 124/08/10, depositata il 7 maggio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

RILEVATO CHE

or. est.
Nonno

Data pubblicazione: 24/07/2018

1. con sentenza n. 124/08/10 del 07/05/2010 la CTR della Sardegna – Sezione staccata di Sassari rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 09/06/07 della CTP di Sassari,
che aveva accolto il ricorso del sig. Francesco Aisoni avverso una cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA, oltre sopratasse ed interessi,

1.1. il giudice di appello premetteva che: a) il sig. Aisoni aveva
presentato «domanda di definizione automatica ai sensi dell’art. 15
della L. 289/02 per gli anni dal 1997 al 2001 per Irpef e IVA» a seguito
della quale l’Ufficio notificava cartella di pagamento, ritenendo non definito il condono per mancato pagamento dei contributi previdenziali
accertati; b) la CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo
applicabile il principio dell’errore scusabile; b) la sentenza della CTP era
impugnata dall’Agenzia delle entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava il rigetto dell’appello evidenziando che: a) il debito relativo ai contributi INPS non versati era
stato unicamente comunicato con l’avviso di accertamento, «che riguardava soltanto le maggiori imposte erariali. I contributi Inps dovuti,
che non erano al momento oggetto di accertamento e maggiori pretese
fiscali, se non erano versati verranno richiesti dall’Inps e potevano non
essere oggetto di condono ove il contribuente non lo avesse richiesto»;
b) ove l’Ufficio avesse ritenuto che i contributi INPS «fossero ricompresi
nel pacchetto da condonare avrebbe dovuto comunicare al contribuente la insufficienza dei versamenti effettuati e indicarne i motivi»;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con
tempestivo ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. il contribuente resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE

2

4

Conp. est.
G.M Nonno

relativi all’anno d’imposta 1998;

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce insufficiente e illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., evidenziando che la CTR non avrebbe sufficientemente motivato la decisione impugnata con riferimento alla circostanza che l’avviso di accer-

I. 27 dicembre 2002, n. 289, non contenesse l’accertamento del maggior onere contributivo, come invece doveva ritenersi ad una attenta
lettura degli atti prodotti;

2. con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 della I. n. 289 del 2002, in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziandosi che la sentenza
della CTR avrebbe erroneamente ritenuto il perfezionamento della definizione agevolata nonostante il mancato versamento del trenta per
cento degli oneri previdenziali accertati;

3. i due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono
fondati;
3.1. l’art. 15, comma 2, della I. n. 289 del 2002 espressamente
prevede che la definizione degli avvisi di accertamento si perfeziona
mediante il pagamento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati;
3.2. dalla lettura dell’avviso di accertamento notificato al contribuente e oggetto della definizione agevolata, per come parzialmente
trascritto da parte ricorrente ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, si evince chiaramente che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, l’accertamento riguarda anche contributi previdenziali
per euro 1.768,35;
3.3. ne consegue che per la definizione dell’avviso di accertamento
ai sensi dell’art. 15 della I. n. 289 del 2002, il sig. Aisoni avrebbe dovuto

3

Con. est.
G.rv}. Nonno

tamento, su cui è intervenuta la domanda di condono ex art. 15 della

procedere al pagamento anche del trenta per cento del menzionato
importo per contributi previdenziali, somma che invece pacificamente
non è stata versata;

4. con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la
violazione e la falsa applicazione dell’art. 15 della I. n. 289 del 2002 in

all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, non vi fosse alcun obbligo di
comunicazione del diniego di condono da parte dell’Ufficio al contribuente, potendo quest’ultimo procedere direttamente all’iscrizione a
ruolo e alla notifica della cartella di pagamento;

5. il motivo è fondato;
5.1. com’è stato ‘recentemente stabilito dalla S.C., «in tema di condono fiscale, salvo che non sia espressamente previsto (come, ad
esempio, nell’art. 16 della I. n. 289 del 2002, in tema di definizione
delle liti pendenti), l’Ufficio non è tenuto ad adottare un provvedimento
esplicito di diniego qualora ritenga l’istanza invalida ma può procedere,
in forza dell’atto impositivo, all’iscrizione a ruolo e alla notifica della
relativa cartella di pagamento, da intendersi come implicito diniego di
ammissione al beneficio, senza che ciò pregiudichi il diritto di difesa del
contribuente il quale, nel giudizio di impugnazione della cartella, può
sempre far valere tutte le ragioni per le quali ritenga di avere diritto di
accedere al condono» (Cass. n. 14878 del 20/07/2016);
5.2. la CTR, richiedendo all’Ufficio una preventiva comunicazione
dell’insufficienza dei , versamenti al contribuente, non si è di fatto attenuta al superiore principio di diritto, sicché la sentenza va sul punto
cassata;

6. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata;

4

combinato disposto con l’art. 16 della legge medesima, in relazione

6.1. non essendovi ulteriori questioni di merito da risolvere, questa
Corte può decidere la causa nel merito, rigettando l’impugnazione proposta dal sig. Aisoni avverso la cartella di pagamento n. 102
200500366696 79;

7. per quanto concerne le spese di lite, le stesse vanno poste a

con riferimento a quelle del presente grado di giudizio (tenendo conto
di un valore della lite dichiarato di euro 23.617,61), mentre sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti quelle dei precedenti gradi.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’impugnazione proposta da Francesco Aisoni avverso la cartella di pagamento n. 102 200500366696 79; condanna il
controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese
del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.300,00, oltre alle
spese prenotate a debito; dichiara compensate tra le parti le spese dei
precedenti gradi di giudizio.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

carico di parte controricorrente, nella misura liquidata in dispositivo,

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