Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2019, (ud. 29/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5072/2014 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 45, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE FASULO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO D’ANGELO;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER 1609 L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli Avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono;

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA

D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

EQUITALIA SUD S.P.A, incorporante di EQUITALIA POLIS S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA TOR DI NONA 22 presso lo studio

dell’Avvocato FRANCESCO DE LUCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1069/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/08/2013 R.G.N. 1091/2011.

Fatto

RITENUTO

che:

la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1069 del 2013, ha accolto le impugnazioni proposte da Inps (anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a.) ed Inail avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede – resa nei confronti di I.G. e di Equitalia Sud s.p.a – con la quale, dichiarato il difetto di giurisdizione quanto ai crediti tributari ed a quelli relativi al contributo per il Servizio sanitario nazionale, era stata accolta parzialmente, limitatamente ai crediti contenuti nelle cartelle notificate sino al 10 giugno 2005 perchè considerati estinti per prescrizione quinquennale, l’opposizione ad estratto di ruolo e ad iscrizione ipotecaria proposta dallo stesso I. il 9 luglio 2010 e basata sulla totale estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti vantati dagli Istituti per premi e contributi omessi, contenuti in 11 cartelle esattoriali, ad avviso dell’opponente mai notificate e, quindi, non opposte;

la Corte territoriale, ribadita la tardività di ragioni formali di opposizione per decorso del termine di 20 giorni dalla notifica della cartella e l’effettiva notifica delle cartelle sottese all’iscrizione, oggetto di appello incidentale dell’appellato, ha ritenuto fondato il motivo delle impugnazioni principali che riguardava l’erroneo accertamento parziale della prescrizione dei contributi e dei premi, posto che dalla data della notifica delle cartelle non era decorso il termine decennale e che la mancata opposizione alle cartelle aveva reso ormai definitivo l’accertamento del credito, con la conseguente parificazione del titolo ottenuto alla sentenza passata in giudicato con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale di cui al disposto dell’art. 2953 c.c.;

inoltre, la Corte ha rigettato l’appello incidentale condizionato proposto da I. quanto alla regolazione delle spese di giudizio;

avverso tale sentenza I.G. propone ricorso per cassazione con tre motivi;

l’INPS, Inail ed Equitalia Sud s.p.a. hanno resistito con controricorso;

I.G. e Inail hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce violazione e o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e dell’art. 2953 c.c., laddove si è ritenuto che il termine prescrizionale relativo ai contributi divenga decennale a seguito della mancata opposizione alla cartella;

con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57,D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 24, 25 e 29 e degli artt. 615 e 617 c.p.c., nonchè nullità della sentenza o del procedimento, avendo errato la Corte d’appello di Salerno nel ritenere precluse dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 57, che riguarda i soli crediti tributari, le opposizioni relative alla sussistenza del credito contributivo ed alle modalità del procedimento di riscossione previste dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, con ciò violando altresì l’art. 112 c.p.c.;

il terzo motivo deduce violazione e o falsa applicazione degli artt. 615 e 617 c.p.c., ed omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio consistente nell’estinzione per prescrizione dei crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) alla data del 10.6.2010, relativi al periodo dal 1989 al 1997, posto che nessuna prova era stata fornita dell’effettiva notificazione della cartella stessa;

i primi due motivi che sono connessi e possono essere trattati congiuntamente, sono fondati alla luce, quanto al secondo motivo, della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 9553 del 2014; Cass. SS.UU. n. 6594 del 2009) secondo la quale in ipotesi di iscrizione di ipoteca in vista del soddisfacimento coattivo di una obbligazione contributiva, la tutela giudiziaria esperibile deve realizzarsi davanti al giudice ordinario con il rito previsto per le controversie ordinarie di lavoro e con le forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ovvero con quelle dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;

inoltre, la definitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall’azione generale prevista dall’art. 615 c.p.c. (tra le tante v., da ultimo, Cass. 29 gennaio 2019, n. 2428);

quanto al primo motivo, poi, va riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione n. 23397 del 2016, seguita ex multis da Cass. 21704 del 2018, cui si intende dare continuità;

la sentenza appena citata ha affermato che soltanto un atto giurisdizionale può acquisire autorità ed efficacia di cosa giudicata e, che il giudicato, dal punto di vista processuale, spiega effetto in ogni altro giudizio tra le stesse parti per lo stesso rapporto e dal punto di vista sostanziale rende inoppugnabile il diritto in esso consacrato tanto in ordine ai soggetti ed alla prestazione dovuta quanto all’inesistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto e del credito mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a quelli che comportino un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” della originaria domanda (vedi, per tutte: Cass., 12 maggio 2003, n. 7272; Cass., 24 marzo 2006, n. 6628)”;

tale principio comporta che se nell’arco dei cinque anni dalla notifica della cartella non si procede alla riscossione coattiva o non viene notificato un atto interruttivo della prescrizione il credito si prescrive ed è strumento idoneo a far valere l’intervenuta prescrizione anche l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (in combinato disposto con l’art. 618-bis c.p.c., in materia di previdenza), che tende a contestare l’an dell’esecuzione e, come è noto, uno dei “vizi ” che giustificano il ricorso all’art. 615 c.p.c., è proprio l’intervenuta prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo;

in particolare, l’eventuale decorrenza del termine per l’esperimento dell’azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24,comma 5, come precisato dalle SS.UU. citate, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all’interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l’azione di opposizione all’esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo;

sempre le Sezioni Unite citate hanno affermato che la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato; dunque, dovendo esaminarsi l’eccezione di prescrizione alla luce di tali principi la sentenza va cassata e rinviata per nuovo esame sulla attuale sussistenza e quantificazione dei crediti contributivi in ordine ai quali si è iscritta l’ipoteca;

il terzo motivo va rigettato in quanto privo di reale incisività dal momento che, in presenza di una pur sintetica motivazione alla pagina 7 della sentenza (ove si afferma che dalle retate prodotte da Equitalia si evinceva che tutte le cartelle fossero state regolarmente notificate allo I. e non opposte nel termine di 40 giorni) si ritiene di poter qualificare come ” fatto” il giudizio sulla prescrizione di un credito che è, all’evidenza, un giudizio di diritto, fondato sul decorso del tempo in assenza di validi atti di interruzione, così non evidenziandosi l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ritiene essenziale ai fini richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione vigente (Cass. SS. UU. n. 8053 del 2014);

le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il primo ed il secondo motivo di ricorso e rigettare il terzo, cassare la sentenza impugnata e rinviare per nuovo esame, relativo alla determinazione dei crediti contributivi non prescritti alla luce dei principi sopra indicati secondo i quali il termine prescrizionale dei contributi previdenziali rimane quinquennale anche in ipotesi di mancata opposizione a cartella esattoriale, alla Corte d’appello di Napoli che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata quanto ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 29 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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