Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 18/09/2020), n.19576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21098/2019 R.G. proposto da:

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore – COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della

PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Bologna, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei

Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

– ricorrente –

contro

F.O.;

– intimato –

avverso il decreto n. 1500/2019 del Tribunale de L’Aquila;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. F.O., cittadino della (OMISSIS), originario della regione dell’Edo State, formulava istanza di protezione internazionale.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto n. 1500/2019 il Tribunale de L’Aquila accoglieva parzialmente il ricorso e riconosceva ad F.O. il diritto alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Evidenziava il tribunale che l’Edo State, la regione nigeriana di provenienza del ricorrente, costituiva una delle zone più violente del delta del Niger.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

F.O. non ha svolto difese.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, lett. c).

Deduce che nella fattispecie è stata erroneamente affermata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Deduce in particolare che il Tribunale de L’Aquila non ha adeguatamente argomentato circa la sussistenza nell’Edo State di una situazione di indiscriminata violenza; che del resto nell’Edo State si registrano violenze di tipo ordinario e, così come si evince dai rapporti “Accord”, “EASO COI Meeting 2017” e “UNHCR”, non si ha riscontro di situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che il Tribunale de L’Aquila, allorquando ha affermato che la regione dell’Edo State è una delle più violente del delta del Niger, non ha utilizzato informazioni precise ed aggiornate; che più esattamente il tribunale ha utilizzato informazioni relative al periodo 2012 – 2014.

Deduce che viceversa le informazioni più recenti inducono ad escludere l’esistenza nell’Edo State di una situazione di indiscriminata violenza generata da conflitti armati interni o internazionali.

7. Il primo motivo è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe e rende vana la disamina del secondo.

8. Si ribadisce che il Tribunale de L’Aquila ha nei confronti di F.O. reputato sussistenti i presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (“sono considerati danni gravi: (…) c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”).

9. Sovviene quindi l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte alla cui stregua, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; ed alla cui stregua il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (cfr. Cass. (ord.) 8.7.2019, n. 18306; Cass. (ord.) 31.5.2018, n. 13858).

10. In questo quadro non può che darsi conferma della denunciata “fragilità della struttura argomentativa” (così ricorso, pag. 2) dell’impugnato dictum, “fragilità” che, al di là della rubrica del primo mezzo di impugnazione, si risolve nell'”apparenza” della motivazione.

Ben vero il vizio di motivazione “apparente” ricorre allorquando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

11. Più esattamente dà appieno conto del carattere “apparente” dell’iter ricostruttivo seguito la circostanza per cui il tribunale aquilano ha inteso ancorare il concreto accertamento dell’astratta prefigurazione di cui dell’art. 14 cit., lett. c), sic et simpliciter, senza nessun ulteriore rilievo, al “precedente” n. 237 del 5.4.2017 della Corte d’Appello di Trieste e su tale scorta è pervenuto – in maniera del tutto indiretta e semplicistica – al riscontro, limitatamente alla regione nigeriana dell’Edo State, di provenienza di F.O., del presupposto della minaccia grave e individuale alla vita o alla incolumità di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

12. Va aggiunto che non hanno specifica valenza ai fini della protezione sussidiaria di cui dell’art. 14 cit., lett. c), le ulteriori puntualizzazioni del tribunale abruzzese, secondo cui, alla luce del più recente rapporto – relativo all’anno 2017 – di “Amnesty International”, si ha riscontro di patenti violazioni, da parte delle forze di sicurezza nigeriane, dei diritti umani, secondo cui “centinaia di persone sono rimaste vittime di uccisioni illegali, spesso prima o durante arresti realizzati per strada; altre sono state torturate a morte (…)” (così decreto impugnato, pag. 5).

13. In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 1500/2019 del Tribunale de L’Aquila va cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della disciplina delle spese del presente giudizio.

14. Non sussistono i presupposti anche processuali perchè il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbita la disamina del secondo; cassa in relazione e nei limiti del motivo accolto il decreto n. 1500/2019 del Tribunale de L’Aquila e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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