Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. I, 15/09/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 15/09/2010), n.19576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19574/2008 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LORENZO

IL MAGNIFICO 110, presso lo studio dell’avvocato SERRAO Bernardo, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO pro tempore DELLA PROVINCIA DI AVELLINO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 163/07 del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, del

21/06/07 depositata il 25/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI.

E’ presente il P.M., in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice di pace di Avellino in data 28 giugno 2007 con il quale è stata rigettata l’opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino il 24 maggio 2007, sulla base del rilievo che la mancata traduzione del provvedimento espulsivo in lingua conosciuta dallo straniero, secondo l’insindacabile attestazione dell’autorità amministrativa, era giustificata dall’impossibilità di reperire un interprete di tale lingua e dal fatto che lo straniero aveva dichiarato di conoscere a sufficienza la lingua inglese e, comunque, che aveva proposto tempestivamente l’opposizione;

che l’amministrazione ha presentato controricorso;

che è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., e memoria del ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sull’insindacabilità dell’attestazione dell’irreperibilità dell’interprete e che avverso tale ratio decidendi il ricorrente non formula specifiche censure;

che pertanto il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura per l’esame preliminare dei ricorsi – Sezione Prima Civile – il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

 

 

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