Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19576 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29110/2012 proposto da:

I GIARDINI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BENACO 5,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata

e difesa dall’avvocato FLAVIO BELELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/2012 della COMM. TRIB. REG. della MARCHE,

depositata il 25/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con ricorso tempestivamente notificato la I Giardini s.r.l. impugnava la sentenza n. 110/4/12, depositata il 25.09.2012 dalla CTR di Ancona, sulla base di tre motivi;

riferiva che a seguito di accertamento fiscale le erano stati contestati ricavi non dichiarati per l’importo complessivo di Euro 466.587,13, derivanti dalla sottofatturazione della vendita di ventitrè unità immobiliari nel corso dell’anno 2003, con conseguente rideterminazione di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA; inoltre, trattandosi di società a ristretta base azionaria, era contestata anche l’omessa ritenuta prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, sull’importo (di Euro 22.916,17), da presumersi attribuito alla socia P.E., titolare di quota non qualificata del capitale sociale.

Avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) la società adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, che accoglieva integralmente il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza ora gravata, accoglieva invece l’appello della Agenzia;

con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54,L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 265, D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3, per avere la sentenza erroneamente attribuito valore di presunzione legale agli elementi su cui l’accertamento si fondava, anzicchè valore di presunzione semplice, con obbligo di verificarne precisione, gravità e concordanza;

con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla circostanza che i prezzi di vendita furono stabiliti prima degli atti di compravendita, nella vigenza della convenzione con il Comune di Numana;

con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativamente al numero di contratti di compravendita controllati rispetto al numero di quelli stipulati, all’errato anno di riferimento dei valori OMI preso in considerazione, ai valori delle perizie di stima.

L’Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita con controricorso, contestando gli avversi motivi del ricorso, di cui ne ha chiesto il rigetto.

Considerato che:

il primo motivo è infondato. La ricorrente lamenta che la sentenza poggerebbe su un presupposto, l’applicazione al caso di specie del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39,comma 1 lett. d, nella formulazione vigente prima della modifica introdotta dalla L. n. 244 del 2007, e dunque nella vigenza del periodo, aggiunto del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 3, secondo cui “Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l'”infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917” (tale aggiunta è stata successivamente abrogata). Lamenta cioè che la decisione del giudice tributario regionale si fonderebbe sulla presunzione legale del valore degli immobili desunta dai listini o dalle mercuriali, così come previsto del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, comma 3.

La censura non risponde al contenuto della decisione. Essa infatti è priva di riferimenti a presunzioni legali, anzi in modo esplicito esclude che la stessa amministrazione abbia fatto ricorso solo a presunzioni legali, laddove, a pag. 4, evidenzia che “l’accertamento, pertanto non trova fondamento nelle sole stime OMI quali presunzioni legali ma nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d, prima della modifica apportata dal D.L. n. 223 del 2006, art. 38, peraltro modifica poi abrogata dalla L. n. 88 del 2009”. Proseguendo, poi, afferma che “diversamente dai giudici di prime cure, il Collegio ritiene di concordare con l’Ufficio appellante che il quadro degli elementi come sopra esplicitati abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza”. E a tal fine segue l’esame di vari elementi, quali l’edificazione o meno in regime di convenzione, l’applicazione dei valori OMI 2003, i prelevamenti in contanti su conti correnti bancari degli acquirenti, elementi tutti da cui trarre il convincimento che gli immobili erano stati fatturati sottocosto.

Dunque la sentenza valorizza esclusivamente presunzioni semplici, senza violare alcuna norma.

Il secondo e il terzo motivo, che possono trattarsi unitariamente perchè riconducibili alla medesima questione – il malgoverno del materiale probatorio da parte del giudice -, sono parimenti infondati.

La ricorrente lamenta che la sentenza gravata abbia invertito l’onere probatorio, errando sia nell’ignorare che i prezzi di vendita furono pattuiti in regime di convenzione con il Comune di Numana, sia nel prendere a raffronto i prezzi OMI 2003 e non quelli 2001 o 2002, sia nel valorizzare la documentazione (perizie di stima delle banche, entità dei mutui erogati, prelievi in contanti eseguiti dagli acquirenti dai propri conti correnti) relativa a sole tre unità abitative sulle ventitrè compravendute.

Ebbene, compete alla Corte di Cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo della corretta applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c., alla fattispecie concreta, poichè se è devoluto al giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., per valorizzare gli elementi di fatto quale fonte di presunzione, tale giudizio è soggetto al controllo di legittimità se risulti che, nel violare i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, il giudice non abbia fatto buon uso del materiale indiziario disponibile, negando o attribuendo valore a singoli elementi, senza una valutazione di sintesi (cfr. Cass., ord. n. 10973/2017, Cass., sent. n. 1715/2007). Ciò innanzitutto esclude che i motivi di ricorso siano inammissibili.

Quanto all’utilizzo degli indizi, si è affermato che la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge debba ricavarsi dalla valutazione complessiva dei medesimi, in un giudizio globale e non atomistico (ciascuno potendo essere insufficiente), ancorchè preceduto dall’esame di ognuno per individuare quelli significativi, perchè è necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall’altro in vicendevole completamento (tra le più recenti cfr. Cass., sent. n. 12002/2017; Cass., ord. n. 5374/2017). Ciò che rileva, in base a deduzioni logiche di ragionevole probabilità, non necessariamente certe, è che gli indizi, nella loro valutazione complessiva, supportino con sufficienza la presunzione semplice di fondatezza della pretesa, salvo l’ampio diritto del contribuente a fornire prova contraria.

Ebbene, dalla piana lettura della sentenza emerge l’esame di tutti gli elementi indiziari, ossia i valori OMI relativi all’anno 2003 (spiegando perchè non siano stati assunti quelli riferibili ad anni precedenti ed il perchè si sia ritenuto ormai inoperante il regime di convenzione con il Comune ai fini della determinazione del prezzo di vendita degli immobili), i valori delle perizie di stima redatte nella istruttoria delle pratiche per la concessione dei mutui, l’entità dei mutui, l’entità dei prelievi in contanti eseguiti dagli acquirenti dai propri conti correnti. Emerge cioè un quadro argomentativo logico, privo di contraddizioni, correttamente teso alla valorizzazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti al processo. Ciò è sufficiente a riconoscere la correttezza del ragionamento volto alla applicazione dei principi contenuti nell’art. 2729 c.c.. Trattasi allora di un procedimento logico, seguito dal giudice di merito, che in tutto aderisce a quel procedimento astrattamente delineato dalla giurisprudenza sul buon governo degli elementi indiziari.

Ogni ulteriore rivalutazione dei requisiti che il giudice di merito ha valorizzato ai fini del riconoscimento della ricorrenza della prova presuntiva, ex art. 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), u.p. e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, non spetta al giudice di legittimità perchè devoluto al giudice di merito.

In conclusione la sentenza gravata non merita censure.

Considerato che:

il ricorso va pertanto rigettato e, in conseguenza della soccombenza, la società ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di causa del presente giudizio nei confronti della controricorrente, nella misura specificata in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la I Giardini s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione in favore della Agenzia delle Entrate delle spese processuali, che liquida nella misura di Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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