Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19575 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27714-2011 proposto da:

M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA

CAPUTO, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORIO ALONGI;

– ricorrente –

contro

M.P., (OMISSIS), M.S., (OMISSIS), MA.SE.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO,

61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE ANGELIS,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAOLO CIANNELLA;

M.D., (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IPPOLITO NIEVO, 61/D, presso lo studio dell’avvocato ROSSELLA DE

ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO CIANNELLA;

– controricorrenti –

nonchè contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 882/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato MARINA MILLI, con delega dell’Avvocato PAOLO

CIANNELLA difensore dei controricorrenti, che ha chiesto il rigetto

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel (OMISSIS) la signora M.L. – premesso di essere, insieme con i fratelli P., S., Se.Gi. e D., comproprietaria pro indiviso di alcuni immobili siti in (OMISSIS), convenne davanti al tribunale di Napoli il fratello G., nella sua qualità di amministratore della comunione nominato per atto notarile del (OMISSIS), ed il fratello D., assumendo che l’amministrazione della comunione era stata totalmente trascurata dal primo e, di fatto, esercitata dal secondo e lamentando l’inadeguatezza della gestione stessa. L’attrice domandò, quindi, che il tribunale accertasse che la comunione M. era di fatto amministrata da M.D., accertasse se le firme apposte sui vari atti compiuti nell’interesse della comunione fossero di pugno di G. o di M.D. e condannasse gli amministratori della comunione al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, a favore della stessa comunione o, quanto meno, in favore dell’attrice.

Dopo la notifica della citazione, M.G., senza ancora essersi costituito, morì; il processo, conseguentemente interrotto, fu riassunto da M.L. con ricorso notificato collettivamente ed impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto.

A seguito delle riassunzione, i fratelli P., S. e Ma.Se. si costituirono dichiarando di essere eredi di M.G. insieme con la moglie e la figlia di costui, signore m.v. ed M.E..

Il tribunale dichiarò estinto il giudizio nei confronti degli eredi di M.G. (in ragione della nullità del ricorso in riassunzione, per la mancata indicazione del contenuto della domanda) e rigettò le domande nei confronti di M.D..

La sentenza di primo grado venne appellata da M.L. e la corte d’appello di Napoli rigettò l’appello con la sentenza n. 882/11, pronunciata nei confronti di M.D. e degli eredi di M.G., i fratelli P., S. e Se. e la figlia M.E.; non nei confronti della di lui moglie, m.v., avendo quest’ultima rinunciato all’eredità del marito.

La sentenza di secondo grado è stata impugnata da M.L. con ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

Si sono costituiti con controricorso sia M.D., sia P., S. e Ma.Se. (questi ultimi con unico contro ricorso comune a tutti e tre), mentre l’altra erede di M.G., M.E., non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione con cui i controricorrenti hanno dedotto l’improcedibilità del ricorso per cassazione, per tardività del relativo deposito. Il ricorso infatti, ancorchè iscritto a ruolo in data 29/11/11, risulta depositato il 18/11/11 e, dunque, tempestivamente rispetto alla data del 4/11/11 in cui esso fu notificato.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la contraddittorietà della decisione e la violazione di norme di diritto (art. 303 c.p.c., comma 2) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa dichiarando estinto il giudizio nei confronti degli eredi di M.G. sul rilievo che l’atto di riassunzione loro notificato era nullo perchè carente dell’indicazione degli estremi della domanda e che, d’altra parte, tale nullità non era stata sanata dalla costituzione di tutti gli eredi di M.G. nel giudizio riassunto, in quanto M.E. non si era ivi costituita. Secondo la ricorrente, ai fini della validità dell’atto di riassunzione del giudizio sarebbe stato sufficiente che il medesimo contenesse l’indicazione dell’ufficio giudiziario adito, con la sezione, del magistrato designato per la trattazione, del numero di ruolo e delle parti coinvolte.

Il motivo va disatteso perchè la decisione alla corte d’appello risulta allineata alla giurisprudenza di questa Corte, la quale, ancora con la sentenza n. 7465/15, ha ribadito che, in tema di riassunzione del giudizio interrotto a seguito della morte di una delle parti, la nullità dell’atto di riassunzione conseguente alla violazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., per l’omessa indicazione dell’oggetto della domanda e delle ragioni della stessa, nonchè del richiamo all’atto introduttivo del giudizio, può essere sanata mediante la costituzione in giudizio di tutti – e non solo di alcuni – dei coeredi del defunto.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda di condanna di M.D. al risarcimento danni derivati dalla mala gestio della comunione ereditaria. In particolare, la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia ritenuto la domanda risarcitoria da lei proposta contro M.D. assorbita dalla dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti degli eredi di M.G.. Ad avviso della ricorrente, infatti, la responsabilità di M.D. sarebbe stata dimostrabile mediante le prove da lei richieste e non ammesse nè in primo nè in secondo grado – e, comunque, era già dimostrata almeno per quanto concerneva l’inerzia nel recupero di canoni derivanti dalla locazione di un immobile ereditario per il quale l’azione di sfratto per morosità era stata esercitata senza contestuale richiesta di ingiunzione per il canoni scaduti.

Il motivo è infondato. La corte territoriale ha motivato il rigetto della domanda nei confronti di M.D. sull’argomento che costui non era l’amministratore di fatto della comunione, ma si limitava a collaborare con l’amministratore, G., svolgendo “funzioni ausiliarie, prettamente materiali o, comunque, meramente esecutive” (pagina 12 della sentenza). Tale argomento non è stato specificamente censurato col motivo in esame, col quale la ricorrente si limita a lamentare la mancata valorizzazione della circostanza che G. (si noti, non D.) aveva omesso di incaricare i difensori della comunione di chiedere, insieme con lo sfratto per morosità nei confronti del conduttore di uno degli immobili in comunione, l’ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa e contraddittoria motivazione relativamente all’attività di amministratore svolta da M.D., lamentando che la corte distrettuale avrebbe:

a) apoditticamente affermato che la collaborazione prestata da D. a M.G. si sarebbe risolta in un’attività esclusivamente materiale;

b) trascurato che l’attività gestoria di M.D. era proseguita anche dopo la morte di M.G..

La censura sub a) non può trovare accoglimento, perchè non evidenzia specifici vizi logici o lacune argomentative nel ragionamento decisorio della corte distrettuale, (alla quale, del resto, la stessa ricorrente riconosce di aver elencato “diligentemente tutte le attività svolte da M.D.”, pag. 11, penultimo rigo, del ricorso per cassazione) ma si limita a contrapporre all’apprezzamento del materiale istruttorio dalla stessa operato il diverso apprezzamento ritenuto preferibile dalla ricorrente. La censura risulta dunque inammissibile, perchè, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

La censura sub b) è poi inammissibile, perchè:

– per un verso, essa si fonda su una circostanza di fatto (che l’attività di gestione della comunione ereditaria da parte di M.D. sia proseguita anche dopo la morte del fratello G.) che non emerge dalla sentenza gravata e non può formare oggetto di accertamento in sede di legittimità;

– per altro verso, detta circostanza di fatto, quand’anche accertata, sarebbe irrilevante ai fini della cognizione della domanda dedotta in giudizio dall’odierna ricorrente, in quanto relativa ad epoca successiva alla morte di M.G. e, quindi, alla introduzione della presente causa.

Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 218 c.p.c.) che vizierebbe la statuizione della sentenza gravata di rigetto della istanza di perizia grafologica da lei avanzata in sede di merito. La corte d’appello ha giudicato tale istanza inammissibile perchè, per un verso, generica e, per altro verso, non preceduta dalla alcuna richiesta di esibizione che art. 210 c.p.c.. Secondo la ricorrente, per contro, la corte partenopea avrebbe dovuto disporre l’acquisizione degli atti della comunione ai sensi dell’art. 218 c.p.c..

La censura è inammissibile perchè non individua specificamente i documenti di cui lamenta la mancata sottoposizione a perizia grafologica, nè indica con quali atti del giudizio di merito la ricorrente avrebbe richiesto la relativa esibizione in giudizio. Inconferente risulta poi il richiamo alla pretesa violazione dell’art. 218 c.p.c., giacchè la corte distrettuale ha ritenuto la perizia grafologica impedita non dalla mancata produzione delle scritture di comparazione, ma dalla mancata individuazione e dalla mancata produzione, o richiesta di esibizione, dei documenti in relazione al quale si chiedeva l’ammissione di una perizia grafologica.

Con il quinto ed il sesto motivo, entrambi concernenti la statuizione della sentenza gravata sulla liquidazione delle spese di lite, la ricorrente denuncia, rispettivamente, la violazione degli artt. 91, 92 e 93 c.p.c. e la violazione dell’art. 100 c.p.c.. Tali motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto riproducono sostanzialmente la medesima doglianza. In sostanza la ricorrente lamenta che la corte d’appello abbia separatamente liquidato ai medesimi professionisti un compenso per la difesa di M.D. ed un compenso per la difesa di P., S. e Ma.Se., così violando il principio che, quando nello stesso giudizio più parti vittoriose siano state assistite dal medesimo difensore, a carico al soccombente va effettuato a liquidazione unitaria e globale delle spese di lite.

I motivi sono infondati.

Premesso che, come questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Sent. n. 11591/15), ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l’opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno defensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche, il Collegio osserva che non irragionevolmente la corte d’appello ha implicitamente ritenuto che M.D. e gli eredi di M.G., pur essendo difesi dal medesima difensore, avessero posizioni processuali distinte, posto che, sul piano sostanziale, solo M.G. e non anche M.D., aveva formalmente rivestito la carica di amministratore della comunione ereditaria M. e, sul piano processuale, solo per gli eredi di M.G. si poneva la (dirimente) questione dell’estinzione del giudizio per nullità dell’atto di riassunzione.

Tutti i motivi di ricorso vanno quindi in definitiva rigettati; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, in favore di M.D. e in Euro 1.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, in favore di P., S. e Ma.Se..

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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