Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19575 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 26/09/2011), n.19575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.P., elettivamente domiciliato in Roma viale Angelico 35,

presso lo studio dell’avv.to D’Amati Domenico, rappresento e difeso

dagli avv.ti Mondin Claudio e Aldo Campesan, giusta procura a margine

del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Venezia, sezione 9^

civile, emessi il 3 giugno 2008, depositata il 30 giugno 2008,

R.G.V.G. n. 695/2007; udita la relazione della causa svolta

all’udienza del 4 aprile 2011 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del settimo

motivo del ricorso, respinti gli altri.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

B.P. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Venezia che, pronunciandosi sulla sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 per la irragionevole durata del processo avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione della pensione, svoltosi davanti alla Corte dei Conti sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, ha respinto la domanda ritenendo di escludere che la durata di un processo dall’esito negativo scontato abbia procurato una sofferenza psichica indennizzabile ex L. n. 89 del 2001;

il ricorrente si affida a sette motivi di impugnazione riassumibili nella deduzione di erroneità della pronuncia in quanto basata sulla affermazione, peraltro non provata, della palese infondatezza della domanda, valutazione questa preclusa al giudice del ricorso per equa riparazione;

si difende con controricorso il Ministero;

la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

il ricorso è fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo (Cass. civ. 23339/10);

il ricorso va pertanto accolto con condanna del Ministero al pagamento della somma di 4.700 Euro liquidata in base ad un indennizzo annuo di 750 Euro per i primi tre anni di durata non ragionevole del processo (2001-2003) e di 1.000 Euro per i successivi due anni e cinque mesi (2004-27 maggio 2006);

sulla somma liquidata vanno corrisposti gli interessi legali dalla domanda al saldo; le spese del giudizio di primo grado e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, di 4.700 Euro con interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado liquidate in Euro 450 per onorari, 378 per diritti e 50 per esborsi, e in Euro 700 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 600 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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