Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19575 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19575 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: NONNO GIACOMO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1781/2011 R.G. proposto da
Pizzino Rosario, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.
142, presso lo studio dell’avv. Vincenzo Pennisi, rappresentato e difeso
dall’avv. Sergio Cacopardo giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore;
– intimata e nei confronti di
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimato avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia
– Sezione staccata di Catania n. 515/34/09, depositata il 23 novembre
2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018
dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Cori est.
Gronno

Data pubblicazione: 24/07/2018

I.

RILEVATO CHE
1. con sentenza p. 515/34/09 del 23/11/2009 la CTR della Sicilia Sezione staccata di Catania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia
delle entrate avverso la sentenza n. 147/14/06 della CTP di Catania,

di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2000;
1.1. il giudice di appello premetteva che: a) la CTP aveva ritenuto
l’illegittimità della cartella in ragione della definizione della pendenza
ai sensi degli artt. 9 e 9 bis della I. 27 dicembre 2002, n. 289, evidenziando che le domande di condono erano tutte anteriori alla formazione
del ruolo; b) la sentenza della CTP era impugnata dall’Agenzia delle
entrate;
1.2. su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello evidenziando che «la definizione esperita dal Pizzino concerne
l’ipotesi dell’art. 9 cit. e non anche dell’art. 9 bis cit., ed è significativo
che questi, nel costituirsi nel presente grado, ha rettificato la propria
difesa ignorando del tutto il motivo sub c)», riguardante la presentazione in data 28/05/2004, della domanda di condono ex art. 9 bis giusta riapertura dei termini;

2. il contribuente impugnava la sentenza della CTR con tempestivo
ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. l’Agenzia delle entrate e il Ministero dell’economia e delle finanze
non si costituivano in giudizio, restando intimati.

CONSIDERATO CHE
1. va pregiudizialmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio del Ministero della economia e

2

Con . est.
G.M Nonno

che aveva accolto il ricorso del sig. Rosario Pizzino avverso una cartella

delle finanze, cui erroneamente è stato notificato il ricorso, essendo
legittimata passivamente unicamente l’Agenzia delle entrate;

2. con l’unico motivo di ricorso il sig. Pizzino denuncia la violazione
dell’art. 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

comma, Cost., nonché omessa e insufficiente motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.
civ.;
2.1. in buona sostanza, il contribuente si duole del fatto che, a
fronte di una domanda di condono per gli anni dal 1997 al 2001, la CTR
non avrebbe spiegato le ragioni per le quali i tributi recati dalla cartella
di pagamento impugnata, relativi all’anno 2000, non potessero rientrare nell’ambito del condono;

3. il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni;
3.1. in primo luogo, il ricorrente, nell’ambito dell’esposizione che
segue l’indicazione dei parametri normativi, sostiene le doglianze formulate con argomenti unitariamente esposti;
4.1. orbene, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte
(cfr. Cass. n. 18021 del 14/09/2016; Cass. n. 21611 del 20/09/2013)
sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione che non si limitano
a prospettare una pluralità di profili relativi ad una questione, ma addirittura prospettano una pluralità di questioni precedute unitariamente
dalla elencazione delle norme che si assumono violate;
le formulazioni della specie costituiscono, da un lato, una negazione
della regola di chiarezza (già posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. abrogato, ma desumibile dall’obiettivo del sistema di attribuire rilevanza
allo scopo del processo costituito dalla tendente finalizzazione ad una

3

Cons. est.
G.M. Nonno

dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto

decisione di merito); dall’altro, ammetterne l’ammissibilità significherebbe affidare alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure;
4.2. in ogni caso, il motivo difetta di autosufficienza;
4.3. posto che la CTR ha ritenuto che il contribuente abbia spiegato

bis della legge medesima, con ciò giustificando la mancata inclusione
nella definizione agevolata dei tributi recati dalla cartella di pagamento
impugnata, il sig. Pizzino avrebbe dovuto trascrivere o quanto meno
allegare le due domande di condono presentate con le indicazioni utili
per il loro perfezionamento, onde consentire a questa Corte di delibare
l’eventuale fondatezza del vizio sollevato;

5. in conclusione, il ricorso va rigettato e, tenuto conto della mancata costituzione dell’Agenzia delle entrate e del Ministero dell’economia e delle finanze, non si fa luogo alla statuizione sulle spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018.

istanza di condono ex art. 9 I. n. 289 del 2002 e non anche ex art. 9

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