Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19575 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7995/2016 proposto da:

D.B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GONDAR 22,

presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONELLI, rappresentata e

difesa dagli avvocati MAURIZIO PANIZ, ITALICO PERLINI, FRANCO

STIVANELLO GUSSONI;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CORTINA

D’AMPEZZO 269, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO DE SANTIS,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONELLA

CALABRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2847/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.B.C. ebbe a proporre azione a tutela del possesso in relazione a transito pedonale e con mezzi su fondo in signoria D.B.R., la quale aveva impedito il passaggio di fatto esercitato.

Il Tribunale di Belluno,ad esito della fase sommaria, emanò interdetto e, quindi, ad esito del procedimento afferente al merito possessorio, dichiarò l’inesistenza del possesso vantato dal ricorrente e revocò gli interdetti emanati.

L’originario ricorrente propose gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia, la quale, costituitosi il contraddittorio, ebbe ad accogliere l’impugnazione assicurando tutela al possesso esercitato da D.B.C..

Osservava la Corte marciana come l’utilitas concreta al fondo, assunto siccome dominante del transito posseduto, non assumeva rilievo in sede di tutela del possesso bensì eventualmente in quella petitoria e come una più adeguata valutazione degli elementi probatori acquisiti in atti lumeggiasse la sussistenza del dedotto possesso.

Avverso detta sentenza D.B.R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

D.B.C. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla D.B.R. non ha fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo di impugnazione svolto, la ricorrente deduce violazione della disposizione ex art. 1168 c.c., poichè il Collegio serenissimo ha disatteso, ritenendola assorbita, la sua eccezione di decadenza per tardiva proposizione dell’azione di tutela possessoria, eccezione riproposta in sede di gravame.

In buona sostanza la ricorrente deduce error in procedendo – omessa valutazione di eccezione riproposta -, anche se l’argomento sviluppato si fonda principalmente su elaborazione di dati probatori a sostegno della sussistenza dell’eccepita decadenza per tardiva proposizione della domanda di tutela possessoria.

In effetti, ad esito dell’argomentazioni critiche in atto di costituzione in appello, concorre cenno alla tempestivamente proposta eccezione ex art. 1168 c.c., ma detta questione risulta appositamente esaminata e motivatamente disattesa dal Tribunale di Belluno – pagine 5 e 6 – nella sentenza gravata.

Di conseguenza – Cass. Su n. 11799/17, Cass. SL n. 21264/18 – era onere della parte vittoriosa riproporre la questione al Giudice d’appello mediante apposita impugnazione incidentale avverso la statuizione espressa, adottata dal Tribunale circa la proposta eccezione, e, non già, meramente riporre, ex art. 346 c.p.c., detta eccezione, siccome conferma la ricorrente d’aver fatto in comparsa di risposta in sede d’appello.

Dunque in assenza di rituale appello incidentale, la Corte territoriale era esonerata dall’esame della questione proposta irritualmente e non rientrante nella materia devoluta nel giudizio d’appello, sicchè concorre carenza d’interesse all’impugnazione in capo al soggetto proponente – Cass. sez. 3 n. 466/1971 -. Con la seconda ragione di doglianza la D.B. deduce violazione degli artt. 1168 e 2697 c.c., nonchè artt. 115,116 e 703 c.p.c., ed omesso esame di fatto decisivo poichè il Collegio marciano ebbe a malamente applicare i criteri di valutazione della prova, specie con relazione al carattere unitario del procedimento possessorio anche se distinto in due fasi.

In effetti l’argomentazione critica sviluppata nel mezzo d’impugnazione esaminato si compendia nella esposizione di una valutazione alternativa del materiale probatorio acquisito in atti, con l’enfatizzazione di alcuni dati rispetto ad altri, sicchè viene richiesto a questa Corte di legittimità un inammissibile giudizio sul merito dell’esistenza o non del possesso tutelabile.

La Corte marciana, invece, ha puntualmente esaminato il materiale probatorio acquisito in causa e fondata la sua statuizione non solo sulle dichiarazioni, rese dai sommari informatori, ma pure dando atto che le dichiarazioni dei soggetti assunti ritualmente a testi non hanno modificato il quadro fattuale già tracciato dai sommari informatori, e tratto argomento di convincimento dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente.

Dunque non s’è verificata la lesione dell’unitarietà del procedimento possessorio rilevata dalla ricorrente, posto che la Corte di merito ha operato una valutazione complessiva del compendio probatorio, ben potendosi utilizzare anche le dichiarazioni rese in fase interdittale – Cass. sez. 2 n. 1386/09, Cass. sez. 2 n. 12089/19 – ai fini della decisione di merito della controversia possessoria.

La mera contestazione del risultato dell’apprezzamento operato dal Giudice con la rappresentazione di diversa valutazione degli elementi probatori in atti non configura alcuno dei vizi di legittimità enunciarti a sostegno del motivo d’impugnazione.

Non risulta violato il principio dell’onere della prova poichè la Corte territoriale ha utilizzato i dati probatori forniti dal ricorrente; non risultano violati i criteri di valutazione delle prove poichè il Collegio serenissimo ha valutato le prove introdotte dalle parti secondo il suo prudente e motivato apprezzamento, mentre l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve attenere a fatto storico decisivo e, non già, alla valutazione di un elemento probatorio.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la D.B. lamenta violazione delle disposizioni in D.M. n. 55 del 2014, posto che la Corte serenissima ha liquidato anche le spese del primo grado in forza della tariffa ex D.M. n. 55 del 2014, mentre la pronunzia era intervenuta vigendo ancora la tariffa ex D.M. n. 140 del 2012.

Inoltre la ricorrente rileva come il Collegio lagunare, nel liquidare le spese del grado d’appello, ebbe a riconoscere importo superiore al massimo consentito in ragione del valore della lite, individuato nel primo giudizio dallo stesso ricorrente. L’articolata censura s’appalesa priva di pregio sotto ambedue i profili proposti. Difatti la Corte d’Appello veneta ebbe a riformare totalmente la prima sentenza, sicchè nella liquidazione delle spese di lite in relazione ai due gradi di giudizio doveva trovar applicazione esclusivamente la tariffa vigente al momento della decisione d’appello – Cass. SL n. 31884/18 – stante che in detto momento la tariffa ex D.M. n. 140 del 2012, era stata abrogata e non poteva più esser applicata.

Quanto poi al valore della lite da assumere quale parametro per la liquidazione delle spese, sembra di capire che la censura mossa in ricorso si fonda – stante il cenno “al valore indicato da controparte” – sulla dichiarazione di valore della lite fatta dal ricorrente ai fini del pagamento del contributo unificato.

Tuttavia la dichiarazione di valore apposta nell’atto introduttivo a fini fiscali non esplica alcun effetto vincolante circa l’identificazione del valore della lite – Cass. sez. 2 n. 9197/17 -, sicchè il Giudice può autonomamente ritenere il valore della lite in forza degli elementi di causa, siccome evidentemente fatto dalla Corte serenissima nel liquidare le spese del giudizio.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna di D.B.R. alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità verso D.B.C., liquidate in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura precisata in dispositivo.

Concorrono le condizioni processuali in capo alla ricorrente per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento verso D.B.C. delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.700,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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