Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19575 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 23/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12579/2012 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.P. DE’

CALBOLI 54, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PAPANDREA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSA CASTELLANO OLIMPIA

CRISCUOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA, in persona

del Direttore oro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2011 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 22/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con ricorso tempestivamente notificato T.G., sulla base di un unico motivo, impugnava la sentenza n. 202/52/11, depositata dalla CTR di Napoli il 22.06.2011;

riferiva che nell’esercizio della attività di medico generico aveva corrisposto dal 2003 al 2006 acconti IRAP per l’importo complessivo di Euro 7.662,52, ma, avendo svolto la propria attività senza dipendenti e con il solo ausilio degli strumenti indispensabili, in data 6.6.2008 ne aveva chiesto il rimborso, cui era seguito il silenzio dell’Agenzia delle Entrate. Adito il giudice tributario, la CTP di Napoli aveva parzialmente accolto il ricorso, mentre la CTR campana, con la sentenza ora gravata, aveva accolto l’appello dell’Ufficio sull’assunto della esistenza del presupposto d’imposta, emergente dalla stessa documentazione allegata dalla contribuente;

con l’unico motivo la T. denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ritenendo erronea la decisione gravata;

l’Agenzia delle Entrate si è tempestivamente costituita con controricorso sostenendo l’inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il motivo è fondato. Presupposto per l’assoggettamento all’imposta è “l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla…. prestazione di servizi” (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2), applicabile anche alle “persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’art. 5, comma 3, del predetto testo unico (ndr. D.P.R. n. 917 del 1986) esercenti arti e professioni, di cui all’art. 49 comma 1, del medesimo testo unico” (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3,lett. c).

Quanto al significato di “autonoma organizzazione” già la Corte Costituzionale, con sent. n. 156 del 2001, aveva puntualizzato che l’imposta incide su un fatto economico diverso dal reddito, cioè su quel quid pluris aggiunto dalla struttura organizzativa alla attività professionale, tale da costituire un indice di capacità contributiva idonea a giustificare l’assoggettamento al tributo, il che non implica alcun limite quantitativo, di prevalenza o meno rispetto al lavoro autonomo esercitato, bensì semplicemente un giudizio di valore sulla idoneità di quella organizzazione a potenziare le possibilità produttive del professionista. La Corte di legittimità ha esplicitato la nozione di autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, riconoscendola ai fini IRAP quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (in tal senso già cfr. Cass., sent. 3676 del 2007; Cass., sent. n. 25311 del 2014). Nel perimetrare ulteriormente l’assoggettamento ad Irap del lavoratore autonomo le Sez. U, da ultimo intervenute, hanno affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto quale presupposto dell’imposta dall’art. 2 cit., non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Sez. U, sent. n. 9451/2016).

L’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Questi gli approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie il giudice tributario d’appello ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti dell’imposta nei confronti della T., esercente attività di medico di base, affermando come dalla stessa documentazione prodotta dalla contribuente (dichiarazioni e modelli Unici), risultasse “anno 2004 x 2003 tra l’altro l’esistenza di lavoratori dipendenti; anno 2005 x 2004 ammortamenti, servizi connessi ad immobili Euro 1.800,00, consumi Euro 3.074,00, altre spese Euro 1.602,00; anno 2006 x 2005 ammortamenti, canoni di locazione non finanziaria Euro 4.500,00, compensi a terzi Euro 1.470,00, consumi Euro 3.261,00, altre spese Euro 492,00; anno 2007 x 2006 ammortamenti, compensi a terzi Euro 3.000,00, consumi Euro 2.819,00, altre spese Euro 9.419,00”.

Sennonchè tali dati, così schematicamente riportati, non sono coerenti con il dettato normativo e la sua interpretazione, rivelando di contro l’incongruenza della motivazione. Se infatti l’autonoma organizzazione deve essere espressione di quel quid pluris aggiunto alla attività professionale, la pura elencazione di spese, per ammortamenti, consumi, canoni di locazione non finanziaria, senza spiegare come esse concretamente incidano sulla capacità produttiva del professionista, medico di base, non illustra il percorso logico seguito dal giudice d’appello. Nè assume valore la menzione dei “compensi a terzi”, che è cosa diversa da quella relativa alla presenza di lavoratori dipendenti (cfr. Cass., ord. n. 4492/2012; Cass., ord., n. 22695/2016). Quando poi, in riferimento al primo anno d’imposta esaminato, si riscontra la presenza di lavoratori dipendenti, il richiamo resta del tutto generico.

Occorreva invece che tutti gli elementi a disposizione fossero oggetto di valutazione complessiva e organica da parte del giudice di merito, verificando se l’impiego di beni strumentali eccedesse il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale, e, per il primo anno, la presenza di lavoratori dipendenti superasse i limiti segnati dalla giurisprudenza più recente.

La sentenza va dunque cassata e il giudizio rinviato dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, per un nuovo esame sulla base dei principi enunciati.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame ad altra sezione della CTR della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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