Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19574 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21965-2011 proposto da:

G.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CLEMENTE IX n. 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIA

FELICIOTTI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SANTORO;

– ricorrente –

contro

B.G., B.J., COMUNIONE EREDITARIA B.J.

& G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1329/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO Antonello;

udito l’Avvocato LUCIA FELICIOTTI, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

SANTORO difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PRATIS Pierfelice

che ha concluso per ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 16/7/02 il signor B.G., comproprietario, insieme alla sorella I., dei fabbricati posti in (OMISSIS), già in proprietà di sua madre L.A., conveniva davanti al tribunale di Milano la comunione ereditaria G. e B.I., in persona dell’amministratore pro tempore, la sorella B.I. e la figlia di costei, signora G.L. (quest’ultima in qualità di proprietaria degli appartamenti al primo piano del civico (OMISSIS), per legato ricevuto dalla nonna L.A.), per sentir determinare i millesimi di tutte le unità immobiliari del fabbricato al civico (OMISSIS), e conseguentemente per sentir condannare la Signora G. a rimborsare alla comunione ereditaria – e quindi a lui medesimo, in ragione della sua quota – i contributi alle spese sostenute per la manutenzione straordinaria delle parti comuni dell’immobile dovuti in base ai millesimi risultanti dalle tabelle giudizialmente determinate.

B.I. e la comunione ereditaria di G. e B.I. restavano contumaci, mentre la signora G. si costituiva eccependo la carenza di legittimazione attiva di B.G. e l’infondatezza delle sue domande.

Il primo giudice determinava le tabelle del condominio di via (OMISSIS), facendo proprie le risultanze della c.t.u. all’uopo disposta, e rigettava la domanda dell’attore di condanna della G. al pagamento delle differenze sui contributi dovuti per le spese di manutenzione straordinaria dell’immobile.

La corte d’appello di Milano, adita da entrambe le parti costituite (e ancora nella contumacia di B.I. e dell’amministratore della comunione ereditaria), rigettava l’appello della G. e, in accoglimento dell’appello del B., condannava costei al pagamento in capitale di Euro 3.091 a titolo di maggiori contributi condominiali dovuti negli anni pregressi in base ai millesimi accertati di sua pertinenza.

Avverso la sentenza della corte ambrosiana ricorre per cassazione la signora G. con 5 motivi.

Nè G. B., nè le parti rimaste contumaci nelle fasi di merito si sono costituiti in sede di legittimità.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 183, 184, 194 e 195 c.p.c.; art. 92 disp. att. c.p.c.; artt. 134, 135 e 136 c.p.c.; art. 45 disp. att c.p.c.; artt. 126, 130 e 180 c.p.c.; art. 46 disp. att. c.p.c.; art. 268 c.p.c.); la nullità della sentenza e del procedimento; il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5).

Col tale motivo si propongono due distinte censure.

Con la prima censura la ricorrente si duole del rigetto del motivo di appello concernente l’errore in cui il primo giudice sarebbe incorso autorizzando il consulente tecnico d’ufficio, ingegner Ba., ad acquisire e utilizzare, nell’ambito delle operazioni peritali, un documento (la c.t.u. resa dall’ingegner b. sugli immobili in questione nell’ambito del giudizio di divisione ereditaria tra G. e B.I.), nonostante che tale documento non fosse stato tempestivamente prodotto in causa. La corte territoriale ha rigettato tale motivo di appello rilevando come l’appellante non avesse subito (e neppure dedotto) alcuna concreta lesione del proprio diritto di difesa, nè, al riguardo, avesse mosso alcuna contestazione nelle note critiche depositate in riferimento alla c.t.u. dell’ingegner Ba.. Secondo la ricorrente le argomentazioni della corte d’appello sarebbero errate perchè in contrasto con il principio che l’acquisizione agli atti di causa di una relazione di consulenza tecnica redatta nell’ambito di altro giudizio in tanto può essere ammessa in quanto la relativa produzione risulti rituale e tempestiva.

La censura non può trovare accoglimento.

Va premesso che, nella specie – secondo quanto la stessa ricorrente riferisce a pagina 5 del ricorso, richiamando il contenuto del proprio atto dì appello – il consulente Ba. aveva utilizzato la consulenza b. nella parte concernente “le misure rilevate”. Ciò posto, la ragione per cui la sentenza gravata ha disatteso l’appello della G. – ossia la considerazione che costei non aveva contestato le suddette misurazioni nelle proprie note critiche alla relazione del c.t.u. Ba., nè comunque aveva dedotto specifiche lesioni derivate al proprio diritto di difesa dal fatto che tale consulente, invece di procedere direttamente alla misurazione degli immobili, aveva recepito le misure già effettuate in altra causa da altro consulente tecnico d’ufficio – va giudicata conforme a diritto, in quanto risulta allineata al principio, più volte espresso da questa Corte, che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizi per la decisione di merito (vedi sentt. n. 6330/14 e 26831/14, nella quale ultima si è dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte che, lamentando la tardività di una produzione documentale verificatasi nel corso del giudizio di merito, aveva omesso di precisare l’effettivo e concreto pregiudizio che siffatta allegazione aveva comportato per l’esercizio del proprio diritto di difesa).

Con la seconda censura svolta nel primo motivo di ricorso la ricorrente si duole del rigetto del motivo di appello concernente l’errore compiuto dal primo giudice nel celebrare l’udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 marzo 2006 (alla presenza della sola parte attrice), invece che all’udienza del 22 marzo 2006, indicata nel verbale di causa. Al riguardo la corte territoriale ha rilevato che “la data del 21 marzo 2006 quale rinvio per la precisazione delle conclusioni risulta non solo dalla consultazione del verbale redatto sotto dettatura del giudicante, ma dalla corrispondenza tra detta attività di scritturazione del verbale e la volontà esternata dal magistrato, così come annotata nel provvedimento reiettivo dell’istanza di revoca dell’ordinanza emessa all’udienza disertata dal legale della convenuta appellante. “Secondo l’accertamento di fatto compiuto dalla corte d’appello sul contenuto delle scritturazione del verbale di causa, dunque, l’errore denunciato dalla appellante non sussisteva. La censura proposta dalla ricorrente avverso la sentenza di secondo grado (“Il verbale di causa attesta altro”, pag. 9, secondo cpv, del ricorso per cassazione) va giudicata inammissibile, perchè generica e priva di autosufficienza, in quanto nel ricorso non si trascrive il verbale asseritamente frainteso dalla corte milanese e nemmeno si specifica cosa “altro” tale verbale attesterebbe.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1104, 1105, 1106, 1129, 1130, 1131 e 1138 c.c.) e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente la corte distrettuale avrebbe errato nel disattendere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva di B.G. da lei proposta (e reiterata nell’atto di appello) sul rilievo che costui non poteva considerarsi legittimato ad agire per la comunione legale di G. e B.I.; sempre ad avviso della ricorrente, infatti, la presunzione semplice che l’azione del singolo comunista sia sorretta dal consenso degli altri non potrebbe operare nella specie, giacchè dalle stesse dichiarazioni contenute nella citazione del B.G. emergeva l’esistenza di una situazione di conflitto tra i due comunisti.

La censura va disattesa, perchè la legittimazione attiva di B.G. discende dal rilievo che costui non ha fatto valere un diritto della comunione bensì un diritto proprio, chiedendo che la convenuta fosse condannata ad un pagamento in suo favore, e non in favore della comunione, come fatto palese dal tenore delle conclusioni della sua citazione introduttiva, come riportate a pag. 2 del ricorso per cassazione (“a rimborsare alla comunione ereditaria e, quindi, ad esso B.G. per la quota, la somma di…)”.

Con il terzo motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 459, 1104, 1105, 1106, 1117, 1123, 1138 e 1139 c.c.) e il vizio omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Secondo la ricorrente la corte avrebbe errato nel non riconoscere che, trattandosi di un condominio minimo, ai sensi dell’art. 1138 c.c., non era obbligatoria la formazione di un regolamento condominiale sulla ripartizione delle spese e in ogni caso, per il comma 2, di tale articolo, (“ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento”) B.G. non poteva instaurare l’azione giudiziale da lui introdotta senza aver previamente investito della questione dell’assemblea condominiale.

Il motivo è inammissibile perchè si fonda su un presupposto di fatto (che B.G. abbia chiesto la determinazione giudiziale delle tabelle millesimali senza previamente tentare di ottenere una deliberazione assembleare in tal senso) che non emerge dalla sentenza gravata e che nel ricorso non si precisa se e quando sia stato dedotto nel giudizio di merito (cfr. Cass. 8206/16: “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.”).

Con il quarto motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 132, 191 e 196 c.p.c.) e il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) in cui la corte d’appello sarebbe incorsa non tenendo conto delle critiche alla c.t.u. svolte nella memoria difensiva depositata il 20/12/05 nel giudizio di primo grado e già immotivatamente trascurate dal tribunale.

Il motivo va disatteso perchè, lungi dal mettere a fuoco specifiche violazione delle norme di diritto richiamate nella rubrica, o dall’enucleare lacune o vizi logici del ragionamento decisorio del giudice territoriale, si risolve in una doglianza del tutto generica, con la quale la ricorrente lamenta che il giudice di secondo grado, come già quello di primo grado, avrebbe ritenuto le argomentazioni tecniche svolte nella memoria da lei depositata il 20/12/05 meno persuasive delle argomentazioni tecniche del consulente d’ufficio. Si tratta di censure inammissibili in sede di legittimità, in relazioni alle quali, peraltro, già la sentenza gravata aveva evidenziato come le stesse non contenessero la denuncia di errori metodologici del c.t.u., ma soltanto divergenti valutazioni di merito (pag. 11, secondo capoverso, della sentenza gravata).

Con il quinto motivo di ricorso si denunciano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1138, 2033 e 2909 c.c.; artt. 68 e 69 disp. att. c.c.; artt. 1104, 1105 e 1106 c.c.; artt. 1130, 1134 e 1135 c.c.; art. 63 disp. att. c.c.), nonchè il vizio di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in cui la corte territoriale sarebbe incorsa nel ritenere insussistente alcuna “precedente convenzione” tra i condomini e, quindi, nel condannare la ricorrente, alla stregua delle nuove tabelle, al rimborso delle differenze dovute sulle spese pregresse.

Secondo il ricorrente la statuizione impugnata sarebbe erronea per una duplice ragione.

Sotto un primo profilo, perchè alla tabella millesimale determinata dal tribunale di Milano non sarebbe stata attribuibile efficacia retroattiva, cosicchè per il periodo pregresso doveva ritenersi ancora operante il criterio di ripartizione delle spese condominiali precedentemente vigente (ripartizione in ragione del numero degli appartamenti).

Sotto un secondo profilo, perchè la corte d’appello non si è pronunciata sulla questione che le spese de quibus non erano state autorizzate dall’assemblea condominiale.

Il motivo va disatteso in relazione ad entrambi i profili in cui esso si articola. Quanto al primo profilo, osserva il Collegio che la doglianza della ricorrente si basa su un presupposto storico (che, fino all’introduzione del presente procedimento, le spese condominiali sarebbero state ripartite sulla base di un criterio condiviso dai condomini e derivante da un “atto di attribuzione ereditaria”) che, nella sentenza gravata, risulta espressamente negato con un giudizio di fatto non specificamente censurato (vedi pag. 12, quinto cpv, della sentenza: “si è al contrario constatato come nessun accordo tra i condomini sia mai sussistito in argomento, dovendosi escludere, per le ragioni esposte, sia l’esistenza di “comportamenti concludenti” in tal senso sia, a maggior ragione, la configurabilità di una convenzione “diversa” rispetto al criterio legale di cui all’art. 1123 c.c., gli uni e l’altra incompatibili con un contenzioso che ha coinvolto i condomini pressochè senza soluzione di continuità dal 1999 ad oggi”). Il presente giudizio, in sostanza, non può considerarsi un giudizio di revisione di tabelle millesimali preesistenti, come in definitiva pretende l’odierna ricorrente, ma come un giudizio di formazione di tabelle millesimali ex novo. Può peraltro aggiungersi che l’argomentazione in diritto sviluppata nel motivo di ricorso non pare tener conto del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18477/10, secondo cui la deliberazione che approva le tabelle milliesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è prevista nella legge, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica che fa capo ad una documentazione ricognitiva della realtà oggettiva.

Quanto al secondo profilo di doglianza, esso va giudicato inammissibile per le ragioni già esposte con riferimento al terzo motivo di ricorso: la censura, infatti, si fonda sulla prospettazione di una questione (la mancata approvazione assembleare delle spese della cui ripartizione si discute) che non è trattata nella sentenza gravata e che nel ricorso non si precisa se e quando sia stata dedotta nel giudizio di merito.

In definitiva il ricorso va disatteso in relazione a tutti i motivi nei quali si articola.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi costituito in questa sede alcuno degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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