Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19574 del 26/08/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 19574 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 28410-2008 proposto da:
GONDRAND S.P.A., elettivamente domiciliata in persona
del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato
PALLADINO LUCIANO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DAVERIO FABRIZIO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1765

contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale

Data pubblicazione: 26/08/2013

rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

LUIGI, MARITATO LELIO, giusta delega in atti;
– controri correnti nonchè contro

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 232/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 22/02/2008 r.g.n. 309/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato PALLADINO LUCIANO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCIche ha concluso per il
rigetto del ricorso.

difesi dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CALIULO

r.g. n. 28410/08
udienza del 16.5.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione

concessionaria del servizio di riscossione per la Provincia di Bolzano, aveva intimato alla società il
pagamento, a favore dell’Inps, dei contributi dovuti per il periodo gennaio 1990-settembre 1993
sulla base di un verbale ispettivo che aveva accertato l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato e
l’obbligo del pagamento di altri contributi relativi ai periodi aprile 1996-novembre 1997 e maggio
1998-settembre 1998, risultati dovuti a seguito dell’annullamento da parte del Ministero del lavoro
dei decreti di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Gondrand spa affidandosi a due articolati
motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Inps (anche in qualità di mandatario della SCCI spa
– Società di cartolarizzazione dei crediti Inps).
La Cassa di Risparmio di Bolzano spa non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di
motivazione, sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame
relativo al difetto di prova circa la quantificazione del credito vantato dall’ente previdenziale,
dovendo l’Inps provare non solo l’esistenza dei rapporti di lavoro subordinato, ma anche i contenuti
di detti rapporti (tempo pieno o tempo parziale), le retribuzioni imponibili sulle quali calcolare i
contributi e gli altri elementi del credito.
2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 295 c.p.c., 2697 c.c. e 24 d.lgs. n. 46
del 1999, nonché vizio di motivazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte
territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione le argomentazioni svolte dalla società
appellante circa l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei contributi di cui alle “note di rettifica”
(quelli, cioè, dovuti a seguito dell’annullamento, da parte del Ministero del lavoro, dei decreti di
concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria) e per aver negato l’invocata
sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in dipendenza dell’impugnazione proposta dalla società

proposta dalla Gondrand spa contro la cartella esattoriale con cui la Cassa di Risparmio di Bolzano,

davanti al Tar Lazio avverso il provvedimento con cui era stata annullata la concessione
dell’integrazione salariale, giudizio che, peraltro, si era concluso con sentenza di annullamento del
provvedimento impugnato – emessa in data successiva a quella del deposito della sentenza della
Corte d’appello – cui aveva fatto seguito il provvedimento del 23.9.2008, con il quale il Ministero si
era conformato al contenuto della decisione del giudice amministrativo.
3.- Il primo motivo è infondato. E’ sufficiente osservare al riguardo che le questioni relative al
contenuto dei rapporti di lavoro subordinato (la cui esistenza era già stata accertata in altro giudizio

genericamente prospettate con il ricorso in appello, non erano state fatte oggetto di specifica
contestazione nel giudizio di primo grado (la ricorrente deduce di aver proposto tali contestazioni
“alle pagine 27-28 del ricorso in appello”) e non potevano dunque essere proposte per la prima volta
in appello, sicché il giudice del gravame non aveva l’obbligo di pronunciarsi su tali questioni,
giacché “la proposizione di una domanda inammissibile non determina l’insorgere di alcun poteredovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa” (cfr. ex plurimis Cass. n. 7951/2010, Cass. n.
6094/2006).
4.- Anche il secondo motivo deve ritenersi infondato sia per quanto riguarda l’aspetto relativo alla
illegittimità dell’iscrizione a ruolo dei contributi di cui alle “note di rettifica”, sia per quanto
concerne la questione della pregiudizialità del giudizio amministrativo.
4.1.- Per quanto riguarda il primo aspetto, va rilevato che, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99,
possono essere iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive, “i contributi o
premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da
disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici”. Il debito contributivo
di cui si discute scaturisce dall’annullamento da parte del Ministero del lavoro dei decreti di
concessione della cigs, e quindi da un conguaglio che è risultato, ex post, indebitamente operato dal
datore di lavoro, con la conseguenza che i contributi relativi ai periodi in questione devono ritenersi

“contributi … non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge e ben potevano
quindi essere iscritti a ruolo.
4.2.- Quanto alla sussistenza della dedotta pregiudizialità del giudizio amministrativo, questa deve
essere esclusa alla stregua del principio di diritto già affermato da questa Corte (cfr. ex plurimis
Cass. n. 11085/2009) secondo cui “in tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel
testo dell’art. 295, modificato dall’art. 35 della 1. 26 novembre 1990, n. 353, manchi il riferimento
ad una pregiudiziale “controversia amministrativa” (presente, invece, nella precedente
formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione
necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi

2

tra le stesse parti), all’imponibile contributivo e agli “altri elementi del credito”, oltre che

ammissibile qualora sia imposta dall’esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però
non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell’una o dell’altra
pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il
rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere
dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e
nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa
a diritti soggettivi”.

per una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in quanto il giudizio amministrativo coinvolge
soggetti diversi rispetto alle parti dell’odierna controversia”, è conforme al principio di diritto sopra
enunciato e non merita, dunque, le censure che le sono state mosse in questa sede di legittimità.
4.4.- Va rilevato, da ultimo, anche se solo per completezza argomentativa, che neppure il
provvedimento con cui il Ministero del lavoro si è uniformato alla intervenuta decisione del giudice
amministrativo – anche a voler prescindere dall’ammissibilità del deposito di tale documento nel
presente giudizio di cassazione – potrebbe comunque avere un qualche rilievo nel presente giudizio,
atteso che esso riguarda, come risulta dalla trascrizione fattane nel ricorso per cassazione,
l’approvazione del “programma per crisi aziendale della società Gondrand spa per il periodo di 12
mesi decorrenti dal 1.4.1993 al 30.3.1994”, relativamente alle unità produttive espressamente
indicate nel provvedimento, con la conseguente autorizzazione della corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per i lavoratori operanti nelle stesse unità, mentre il debito
contributivo di cui si discute attiene ai periodi aprile 1996-novembre 1997 e maggio 1998-settembre
1998.
5.- In definitiva, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente nei confronti
dell’Istituto previdenziale e vengono liquidate facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20
luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt.
41 e 42 d.m. cit.). Non deve provvedersi in ordine alle spese nei confronti della Cassa di Risparmio
di Bolzano, rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio
liquidate in E 50,00 oltre 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge; nulla per le
spese nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano.

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4.3.- La statuizione della Corte territoriale, secondo cui “non sussistono comunque i presupposti

341(4 8

– Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2013.

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