Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19574 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19574 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: GORI PIERPAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24738/2014 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con
domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura;
ricorrente contro

BAGAGLINI TONINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Piero Guidaidi, con domicilio eletto in Roma, via Pisanelli, n. 2, presso lo studio
dell’Avv. D’Intino Maria Antonietta
– resistente RGN 24733, 4

Est, P. (

Data pubblicazione: 24/07/2018

e nei confronti di
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
– intimata Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma n.340/38/13 depositata il 25/7/2013.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

Rilevato che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in
seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto dall’AGENZIA
DELLE ENTRATE contro BAGAGLINI TONINO (in seguito, il contribuente), e confermata la sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Roma (in seguito, CTP) n.353/32/2010, avente ad
oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento, IRPEF ed altro, IVA ed altro ,ed IRAP, relativa all’anno di imposta 1996;
– In particolare: a) la cartella di pagamento traeva origine da due
titoli: 1) la sentenza n.49/07/06 emessa dalla CTR con la quale
era stato accolto l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza
della CTP n.123/46/04 la quale aveva annullato una precedente
cartella di pagamento; 2) l’iscrizione a ruolo a titolo straordinario
ex art.15 bis DPR 602/73 di due precedenti avvisi di accertamento
impugnati dal contribuente in processi che, alla data
dell’introduzione del presente ricorso per Cassazione, a loro volta
pendevano avanti a questa Corte; b) il ricorso avanti alla CTP veniva parzialmente accolto, per la parte derivante dalla sentenza
passata in giudicato, e la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia
per intervenuta notifica dell’atto di appello presso il domicilio eletto presso il nuovo difensore dell’appellato, elezione contenuta nella relazione di notifica della sentenza di primo grado, ma senza
sottoscrizione dell’appellato, notifica non sanata in assenza di sua
costituzione;

RGN 24738/14

Est.

1/2/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l’Agenzia affidato ad un unico motivo, cui replica il contribuente con controricorso.
Ritenuto che:

– In via preliminare, va scrutinata e disattesa l’eccezione del controricorrente di inammissibilità dell’impugnazione per violazione
del disposto di cui all’art.327 c.p.c.; premesso che il termine per

dalla pubblicazione introdotto dalla legge n.69/2009, si applica
avverso le sentenze emanate in procedimenti iniziati in primo
grado dopo l’entrata in vigore di questa legge e, nel caso di specie, il ricorso in primo grado risulta essere stato depositato il 20
maggio 2009, anteriormente all’entrata in vigore della legge
n.69/2009, avvenuta in data 4 luglio 2009;
– Sempre in via preliminare, il controricorrente eccepisce
l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ex
art.366 c.p.c., per non essere stati riportati in ricorso con precisione gli estremi del processo in cui è stata emessa la sentenza
impugnata, come pure gli estremi del titolo giudiziale a base della
cartella esattoriale impugnata; l’eccezione è infondata, dal momento che l’Agenzia indica il numero della sentenza gravata, la
CTR emittente, data di pronuncia e di deposito, ed identifica con
sufficiente precisione il titolo giudiziale posto a base della cartella
oggetto del presente processo (CTR Lazio, Roma n.123/46/04),
come peraltro riportato anche nella sentenza gravata;
Con l’unico motivo di ricorso, lamenta l’Agenzia in relazione
all’art.360 comm’a 1°, n.4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione
degli artt.19 e 38 d.lgs. n.546/92, nonché degli artt.161, 324 e
327 c.p.c. per non avere il contribuente proposto
un’impugnazione tardiva contro la sentenza della CTR n.49/07/06
passata in giudicato e alla base della successiva cartella esattoriale, lamentando in quella sede di essere stato contumace involontario per nullità della notificazione dell’atto di appello;
Est. P.

impugnare semestrale, in luogo di quello annuale, e decorrente

- Il motivo è fondato. E’ pacifico che nel processo di secondo grado
da cui è scaturito il titolo giudiziale alla base della cartella, il contribuente non era costituito; inoltre, è controverso se tale titolo
giudiziale sia divenuto definitivo o meno, in quanto nella sentenza
gravata si legge che “il primo giudice ha ritenuto non definitiva la
sentenza n.49/07/2006 (…) in quanto nulla per difetto di contraddittorio risultando l’appello dell’Ufficio irritualmente notificato al

Bagaglino (…)”; tanto premesso, la CTR ha ritenuto che la sentenza della CTR n.49/07/06 fosse nulla, perché resa in violazione del
principio del contraddittorio, non essendo stato il contribuente
messo nella condizione di poter partecipare al relativo giudizio, e
il vizio di notifica dell’appello non sarebbe stato “sanato dalla costituzione nel giudizio d’impugnazione della parte cui la notificazione era destinata”;
– Così decidendo, la CTR non ha tenuto conto del fatto che il vizio
inficiante la notifica dell’atto di appello e dunque la sentenza di
secondo grado andava fatto valere nei modi e nelle forme previsti
dal combinato disposto degli artt. 161 e 327 c.p.c., e del D.P.R. n.
546 del 1992, art. 38, comma 3. Infatti, la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa nel caso di specie,
per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. 21 dicembre 2011, n.27995; Cass. 23 dicembre 2008, ord., n.30145;
Cass. 12 novembre 2007 n. 23442), non determina l’inesistenza
bensì la nullità della sentenza, per il principio dell’assorbimento
delle nullità nei mezzi di gravame. Dunque, doveva formare oggetto di specifica impugnazione, anche tardiva con il ricorso per
Cassazione, ed importa di dichiararla in separato giudizio (Cass.
28 aprile 2004, n. 8141; Cass. 3 luglio 2003, n. 10497), ostandovi il fondamentale principio desumibile dall’art. 161 c.p.c., coerente al dettato costituzionale (Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992; Cass.
SS.UU. 3 marzo 2003, n. 3074);
– In accoglimento del motivo, la sentenza dev’essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione,

7
RGN 24738/14

Est-. P G

per accertare se la presunzione predetta sia stata superata in
concreto dalla contribuente, oltre alla determinazione delle spese;
P.Q.M.
la Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Lazio, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, ed anche per il regolamento delle spese di

Così deciso il 1.2.2018

lite.

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