Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19574 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1240/2016 R.G. proposto da:

T.S.A., M.M.S.,

M.A., M.G., rappresentate e difese dall’avv. Cosimo

Ruppi, elettivamente domiciliate in Roma, Via della Scrofa n. 64,

presso l’avv. Giuseppe Pecorilla.

– ricorrenti –

contro

L.C., E MA.GI., rappresentati e difesi dall’avv.

Giovanni Greco, con domicilio in Lecce, Piazza Mazzini n. 56.

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 643/2015,

depositata in data 15.9.2015 n. 1232/2015, depositata in data

3.11.2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26.2.2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L.C. e Ma.Gi. hanno adito il Tribunale di Lecce, esponendo che, con atto dell’11.1.1978, avevano acquistato, in comunione pro indiviso con M.C.A. e M.S., un appezzamento di terreno sito in (OMISSIS); che, con successivo rogito del 24.9.1988, il bene era stato diviso in tre porzioni, di cui la particella n. (OMISSIS), fl. (OMISSIS), era stata assegnata agli attori, la part. (OMISSIS) ai coniugi M. – D.C. e la part. (OMISSIS) ai coniugi M. – T.; che, mentre le prime due porzioni confinavano con la via pubblica, dall’ultima di essa si accedeva alla strada pubblica mediante una striscia di terreno (in proprietà dei M. – T.), su cui era stata costituita una servitù di passaggio a favore delle altre due porzioni oggetto di divisione (senza diritto di sosta e di parcheggio), da esercitare con le modalità prevista da tempo immemorabile.

Hanno chiesto di ordinare a M.S. e a T.S.A. la demolizione di un muro costruito sull’immobile asservito, che impediva l’esercizio del diritto di passaggio.

I convenuti, costituendosi in giudizio, hanno negato che l’opera ostacolasse il transito sulla porzione gravata dall’asservimento.

All’esito, il tribunale ha respinto la domanda con sentenza n. 1187/2011, integralmente riformata in appello.

La Corte distrettuale di Lecce ha osservato che:

a) il contratto costitutivo del diritto di passaggio prevedeva che il transito dovesse avvenire con le modalità con cui era stato esercitato da tempo immemorabile;

b) la servitù doveva – quindi – ritenersi costituita per consentire di utilizzare i mezzi agricoli per giungere alle porzioni coltivate, tale essendo l’uso immemorabile contemplato dal titolo.

c) la realizzazione del muro e la chiusura di taluni varchi presenti in loco impedivano l’accesso in senso orizzontale ai fondi e l’utilizzo dei mezzi agricoli, rendendo necessario l’attraversamento delle porzioni coltivate, con conseguente danneggiamento delle colture.

Per la cassazione di questa sentenza T.S.A., nonchè M.M.S., M.A.L. e M.G., queste ultime quali eredi di M.S., hanno proposto ricorso in cinque motivi, depositando successivamente memoria illustrativa.

L.C. e Ma.Gi. hanno proposto controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 1031,1032,1058,1061 e 1062 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la servitù non era stata affatto costituita con l’atto di divisione del 24.9.1988, poichè il rogito prevedeva esclusivamente il diritto di transito sullo stradone di proprietà M. – T., mentre la pattuizione presa in esame dalla sentenza – secondo cui il transito doveva essere esercitato con le modalità osservate da tempo immemorabile – non individuava i fondi dominante e servente, nè l’utilità della servitù, trattandosi di mera clausola di stile, contenente solo un generico richiamo alla servitù preesistenti.

Il secondo motivo censura la violazione degli artt. 1063 e 1067 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver la sentenza attribuito un diritto diverso da quello contemplato dal titolo, nel quale non era affatto menzionata la facoltà di accedere al fondo dominante da ogni punto della strada, e per aver conferito un indebito rilievo al possesso, pervenendo all’accoglimento della domanda sulla base di fatti non risultanti dalle acquisizioni processuali.

I due motivi sono infondati.

La clausola contenuta nel rogito del 24.9.1988 disponeva che sullo stradone ricadente nella part. (OMISSIS), facente parte della porzione assegnata ai coniugi M. – T., fosse costituita una “servitù di passaggio carrozzabile da esercitarsi lungo la striscia che si diparte dalla strada vicinale (OMISSIS)”, e che “su detta striscia, i proprietari dei fondi che vi si affacciano hanno solo il diritto di transito ma non di sosta o di parcheggio, continuando così ad usare la suddetta striscia nel modo in cui avviene da tempo immemorabile”.

La Corte distrettuale ha desunto – dall’esame del contratto – che il riferimento alle modalità di esercizio, per come “esercitate da tempo immemorabile”, costituisse una specificazione delle modalità di utilizzo del tratto asservito, utile a completare ed integrare le previsioni del titolo, che già conteneva l’individuazione dei fondi interessati e l’utilitas del diritto.

Il fatto che la servitù comportasse la facoltà di accedere al fondo dominante da ogni punto della strada appare – dunque – il frutto di un corretto utilizzo dei criteri di interpretazione letterale del contratto, in rapporto alle altre circostanze di causa e, segnatamente, alle pregresse modalità di utilizzo dello stradone, alla conformazione dei luoghi e alla destinazione agricola dei fondi, restando incensurabile la conclusione che le parti avessero inteso conformare l’esercizio del passaggio in modo che i titolari del fondo dominante potessero giungere anche ai terrei coltivati (retrostanti ai fabbricati) attraverso i varchi ivi esistenti, evitando di danneggiare le colture.

La sentenza ha – dunque – motivatamente escluso che le previsioni del titolo, in punto di specificazione delle modalità di esercizio della servitù, costituissero mere clausole di stile.

Va premesso che il giudice di merito, anche a fronte di una pattuizione estremamente generica ed indeterminata, deve comunque presumere che essa esprima una specifica volontà negoziale e deve quindi deve interpretarla in relazione al contesto per poterle attribuire un qualche effetto (art. 1367 c.c.; Cass. 1950/2009; Cass. 2705/1975; Cass. 1832/1980).

Può considerarsi una mera clausola di stile solo quella che corrisponda ad una pratica di redazione di determinati negozi e che consista in espressioni che, per il loro tenore, rivelano la funzione di semplice completamento formale dell’atto.

In mancanza di tali dati espressivi, la mera genericità ed equivocità della terminologia adoperata dalle parti non è sufficiente per negare la valenza dispositiva della pattuizione, al cui riguardo si pone, quindi, soltanto un problema ermeneutico (Cass. 1832/1980).

In ogni caso, l’accertamento – al riguardo – è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se, come nella specie, correttamente motivata (Cass. 19104/2009).

In ogni caso, le pregresse modalità di esercizio del transito erano valutabili anche in assenza di un più esplicito richiamo testuale, dovendo il contratto interpretarsi anche alla luce del comportamento complessivo dei contraenti, anteriore o posteriore alla sua conclusione (Cass. 4670/1986).

Era del tutto lecito conferire rilievo alle concrete modalità di esercizio della servitù, sia in virtù dell’espressa previsione del contratto, sia perchè, in tema di determinazione dell’estensione e delle modalità di esercizio delle servitù, prima di adottare il criterio del contemperamento dei contrapposti interessi dei fondi, non occorre considerare gradatamente il possesso dopo il titolo, ma si deve interpretare la disposizione negoziale secondo i criteri generali dettati dall’art. 1362 c.c., al fine di chiarirne la portata. Solo se il titolo non stabilisca nulla di preciso, il possesso è irrilevante poichè, in tal caso, il comportamento assurgerebbe inammissibilmente a fonte del diritto preteso in giudizio (Cass. 145046/2018; Cass. 4551/1986).

2. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 1063,1065 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che il titolo doveva essere interpretato in modo che l’asservimento risultasse meno gravoso per i fondi serventi, non essendo consentito far riferimento ad elementi extra-testuali (quali le pregresse modalità di esercizio del transito), vertendosi in tema di contratti soggetti a forma scritta, in cui può considerarsi solo la volontà espressa nel documento.

Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 1363,1371 e 1063 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di interpretare le clausole in modo sistematico e di attribuirle il senso che risultava dal complesso del documento, essendo stato illegittimamente valorizzato il richiamo alle modalità osservate da tempo immemorabile senza adoperare il criterio della minore gravosità per il fondo servente.

I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente, sono infondati. L’estensione e le modalità di esercizio della servitù vanno desunte anzitutto dal titolo e quindi dalla comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi – però – non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche dagli elementi che concorrono ad individuare l’utilitas della servitù (quali, appunto, lo stato dei luoghi, l’ubicazione reciproca dei fondi e la loro naturale destinazione).

Solo ove il titolo manifesti imprecisioni o lacune non superabili, è consentito il ricorso ai criteri sussidiari di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. (Cass. 20696/2018; Cass. 15046/2018).

L’esplicito richiamo alle pregresse modalità di esercizio del transito rendeva del tutto lecito ritenere che il diritto fosse funzionale alla coltivazione dei terreni e dovesse essere esercitato da ogni punto della strada, poichè, come osservato dalla sentenza, la servitù non avrebbe – altrimenti – avuto alcuna utilità, essendo il fondo dominante già munito di un accesso alla via pubblica.

In tale situazione del tutto logicamente la Corte ha ritenuto che il passaggio dovesse consentire di giungere, con le descritte modalità, anche alla via vicinale (OMISSIS) e che il diritto fosse funzionale non solo al transito ma anche all’accesso al fondo dominante da ogni punto della strada, in relazione alla comprovata rispondenza del passaggio alle esigenze della coltivazione, da svolgere mediante mezzi agricoli, e della necessità di evitare il danneggiamento delle piantagioni.

Sotto tale profilo, le conclusioni raggiunte in sentenza non appaiono il frutto di una lettura atomistica della clausola costituiva del diritto di passaggio, essendo il risultato di un corretto raccordo tra il dato testuale, le modalità pregresse di esercizio del transito e le caratteristiche dei luoghi.

3. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito omesso di considerare che: a) il fondo dominante confinava, per un lato, con la Vicinale (OMISSIS), in corrispondenza del quale non vi era alcun fabbricato, e, su un altro lato (lungo mt. 170), con lo stradone asservito, lungo il quale era stato costituito un muro che si estendeva per mt. 143; b) che detto muro separava solo in parte il fondo dominante dallo stradone, essendo per la restante parte pienamente utilizzabile per il transito attraverso due varchi rimasti utilizzabili; c) che la servitù era stata costituita anche a favore dei fondi M. – D.C. e che lo stradone era separato per tutta la sua lunghezza, dal fondo di questi ultimi, tramite un muretto, impedendo ai proprietari della part. (OMISSIS) di accedere al proprio terreno, il che provava che la servitù non era volta a consentire il passaggio con mezzi agricoli; d) che il fondo dominante confinava – inoltre – per circa 50 mt. con la Via (OMISSIS) e che da tale parte era possibile il transito di mezzi agricoli, sicchè la costruzione del muro non aveva determinato la chiusura di tutti i varchi, essendo rimaste accessibili due ampie aperture utilizzabili anche le esigenze di coltivazione dei terreni.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha chiarito – in fatto – che il fondo dominante aveva un autonomo accesso alla Via (OMISSIS) e che, ciò nonostante, le parti avevano costituito la servitù proprio per consentire il transito di mezzi agricoli, essendo l’immobile costituito sia da fabbricati che dai retrostanti terreni coltivati.

La Corte di merito ha inoltre rilevato, sulla scorta della perizia di parte e dei rilievi fotografici allegati, che il terreno dei resistenti era diviso in appezzamenti costituiti da fasce parallele di diversa larghezza, posti perpendicolarmente rispetto allo stradone, ed ha perciò osservato che il mancato accesso in senso orizzontale avrebbe comportato l’impossibilità di coltivare le porzioni poste nella parte più estrema o la necessità di attraversare le parti coltivate con i mezzi agricoli, attraverso altri eventuali varchi (se esistenti), provocando la distruzione o il danneggiamento delle piantagioni.

In tale contesto la circostanza che vi fossero uno o più varchi, oltre che espressamente valutata (cfr. sentenza pag. 6), non poteva considerarsi decisiva, non essendo altrimenti superabile la necessità di evitare che le macchine agricole, nel praticare l’accesso al fondo dominante dalle aperture esistenti sul muro, percossero tratti di terreno coltivato.

Per le medesime ragioni era irrilevante che il muro eretto dai ricorrenti occupasse solo parte del confine con il fondo dominante, restando comunque precluso l’accesso in senso perpendicolare e da qualunque punto dello stradone.

Del tutto logicamente il giudice di merito ha stabilito che, proprio la destinazione e la conformazione del fondo dominante mostravano come che il diritto fosse funzionale all’accesso da qualunque punto della proprietà dei resistenti, conformemente alle modalità di esercizio praticate da tempo immemorabile richiamate nel titolo.

In definitiva, i fatti dedotti appaiono espressamente valutati (quanto in particolare, alla persistenza di uno o più varchi sul muro insistente sulla strada asservita) e, comunque, alla luce delle considerazioni motivatamente svolte dalla Corte distrettuale, non appaiono decisivi, non potendo condurre ad una pronuncia di diversa da quella assunta. Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza e con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA