Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19573 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 26/09/2011), n.19573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in Roma via Publio Elio

13/A, presso lo studio dell’avv.to Giuseppe Cassia, rappresentato e

difeso dall’avv.to Renna Alessandro, giusta procura in calce al

ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore ;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di Appello di Potenza, emessi il 25

giugno 2009, depositato il 2 luglio 2009, R.G. n. 46/2009 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Renna;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– P.O. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Potenza che ha respinto la sua domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 proposta per la irragionevole durata del processo penale, iniziato con avviso ex art. 415 bis c.p.p. del 25 gennaio 2002 e definito, in appello, con deposito della sentenza dichiarativa della improcedibilità del reato per prescrizione in data 28 ottobre 2008. La Corte di appello ha escluso la sussistenza del diritto all’equa riparazione rilevando che il P., gravato da una notevole serie di procedimenti penali per reati contro il patrimonio, sia stato avvantaggiato dalla durata del procedimento e comunque sia stato quantomeno indifferente alla sua celere definizione;

Il ricorrente si affida a un primo motivo di impugnazione deducendo la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione resa dalla Corte di appello sull’insussistenza del suo diritto. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la sua condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal Ministero della Giustizia; Non svolge difese il Ministero;

la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

il ricorso è fondato non potendosi, come ha invece fatto la Corte potentina, entrare nella disamina dello stato soggettivo del cittadino che ha subito la eccessiva durata del processo al fine di valutare la esistenza, o meno, di una lesione del suo diritto allo svolgimento del processo che lo riguarda in tempi ragionevoli. La lesione di tale diritto costituisce infatti una conseguenza automatica della durata del processo oltre il limite di una sua ragionevole durata;

I diritto del P. va liquidato in complessivi Euro 1.250, per la durata superiore a cinque anni del procedimento corrispondente a un anno e 10 mesi, sulla base del parametro minimo di 750 Euro per i primi tre anni di durata eccessiva della procedura fissato dalla giurisprudenza di questa Corte. Sulla somma di 1250 Euro vanno corrisposti gli interessi legali dalla domandarli Ministero va condannato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento di Euro 1.250, a titolo di indennizzo, con interessi legali dalla domanda. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 450 per onorari, 280 per diritti e 50 per esborsi e in Euro 550 per il giudizio di cassazione, di cui Euro 450 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA