Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19573 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19573 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: GORI PIERPAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20459/2012 R.G. proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura;
– ricorrente contro

SOC. C.F. CALCIO SAPRI, ASSOCIAZIONE SPORTIVA, in persona
del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo via Pistoia n.3
– intimata RGN 20459/12

Est, P.

Data pubblicazione: 24/07/2018

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, Napoli sez. staccata di Salerno n.149/9/12 depositata il
5/4/2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerate del
1/2/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Rilevato che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam-

chiarato inammissibile l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE contro la SOC. C.F. CALCIO SAPRI, ASSOCIAZIONE SPOR4-Alo-TIVA(in seguito, la contribuente), em;E:atzi la sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (in seguito, CTP)
n.447/12/2009, avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento IVA-FIRPEG-FIRAP relativo all’anno di imposta 2005;
– In particolare, la CTR rilevava che l’appellante non aveva prodotto
la ricevuta della raccomandata ‘2 / relativa alla spedizione del plico
contenente l’atto di appello, concludendo per l’inammissibilità
dell’appello in applicazione degli artt.22 e 53 d.lgs. 546/1992;
– Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il Ministero e l’Agenzia affidato ad un unico motivo.
Ritenuto che:
Preliminarmente, dev’essere rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del Ministero del’Economia e delle Finanze. Per
consolidata interpretazione giurisprudenziale, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una
successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte
dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già
attribuita dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che,
nei procedimenti introdotti anteriormente al 10 gennaio 2001, nei
RGN

59,1i 2

Est. E. G

pania, Napoli sez. staccata di Salerno (in seguito, CTR) veniva di-

quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali;
pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ormai privo
di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 16 aprile 2007
n.9004), inclusa quella attiva; in assenza di costituzione di parte
intimata nessuna determinazione dev’essere adottata sulle spese;
– Con l’unico motivo di ricorso, viene censurata ai fini e per gli ef-

zione ed errata interpretazione dell’art.53 comma 2° d.lgs.
546/1992 in combinato disposto con l’art.22 d.lgs. n.546/92, in
quanto l’appellata si sarebbe costituita in giudizio e, ciò nonostante, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla CTRaer„,4611:geir/

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Da un lato, in sentenza non si dà conto della costituzione dell’appellato,
non essendo questa desumibile dall’intestazione della sentenza
che, per prassi, non solo può essere redatta tanto dal collegio
giudicante quanto dalla cancelleria e, in ogni caso, riporta i dati
desumibili dalla sentenza di primo grado; dall’altro, la costituzione
non è desumibile neppure dal fatto che il ricorso per Cassazione è
stato notificato alla parte presso il domicilio eletto, ben potendo
essere stata fatta l’elezione in primo grado; infine, l’Agenzia ricorrente dà conto della costituzione, ma non riporta il contenuto
dell’atto di costituzione in appello con gli estremi minimi per poter
ricondurre univocamente l’atto al processo deciso con la sentenza
gravata e, in assenza di mancata costituzione dell’intimata, non
può soccorrere nemmeno il principio di non contestazione;
– Dev’essere in conclusione rigettato il ricorso nel resto e, considerato che l’intimata non si è costituita, nessuna determinazione va
adottata sulle spese.
P.Q.M.
la Corte:

RG N

1.59/12

fetti dell’art.360 comma 1°, n. 3 c.p.c. la violazione, falsa applica-

dichiara

inammissibile

il

ricorso

proposto

dal

Ministero

dell’Economia e delle Finanze;
rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 1.2.2018

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