Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19573 del 15/09/2010

Cassazione civile sez. I, 15/09/2010, (ud. 27/10/2009, dep. 15/09/2010), n.19573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – est. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 25977/2007 proposto da:

I.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

BELLE ARTI 1, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA Gabriele, che

lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto N. 400/03 AA.CC. della CORTE D’APPELLO di GENOVA

del 17/03/05, depositato il 30/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con decreto del 30 agosto 2006 la corte d’appello di Genova ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dell’equo indennizzo per i danni non patrimoniali derivanti dall’irragionevole durata di un giudizio, avente ad oggetto il diritto ad ottenere che nel computo dell’indennità di buonuscita fosse considerata l’indennità di polizia, iniziato davanti al Tar Toscana il 26 maggio 1995 e definito con sentenza di rigetto del 24 febbraio 2003. La corte d’appello ha riconosciuto che il processo amministrativo si era protratto oltre la durata ragionevole, ma ha ritenuto che il danno non patrimoniale, pur generalmente presumibile, sia nella specie da escludere, trattandosi di ricorso collettivo nel quale le speranze di successo apparivano ab initio più che esigue, data la costante giurisprudenza del giudice amministrativo di segno contrario.

Il B. ricorre per cassazione articolando tre motivi ai quali resiste la Presidenza del consiglio con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorrente, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, censura il provvedimento impugnato richiamando la giurisprudenza di questa corte secondo cui il danno non patrimoniale, prodotto dal disagio o dalla sofferenza indotta dal prolungarsi del processo, è presunto e non rileva l’esito favorevole o sfavorevole della lite, salvi i casi di lite temeraria o di abuso del processo.

Contesta, altresì, il valore delle circostanze alle quali ha fatto riferimento la corte di appello, tanto più che la pretesa originariamente fatta valere dal ricorrente aveva trovato accoglimento in sede giurisprudenziale in moltissimi altri casi.

2. I motivi, che, stante la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente sono manifestamente fondati.

E’ ormai acquisito nella giurisprudenza di questa corte il principio – del resto non esplicitamente negato dal giudice a quo – secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicchè, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata L. n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (Cass. sez. un. 26 gennaio 2004, n. 1338, e successive conformi).

La corte genovese, però, ritiene che nella specie ricorrano, appunto, siffatte particolari circostanze, che identifica, in definitiva, nel carattere collettivo della lite e nella scarsa possibilità di successo.

Va però in contrario osservato che l’essere stata la lite promossa collettivamente, in corrispondenza con una rivendicazione di categoria di taglio sindacale, è circostanza in sè priva, sul piano logico, di alcun valore ai fini della esclusione della sofferenza morale prodotta nelle parti dall’eccessivo protrarsi del processo, e che l’esito sfavorevole della lite non esclude il diritto all’equa riparazione per il ritardo, se non nei casi in cui sia ravvisatile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che il soccombente abbia promosso una lite temeraria o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire, con tattiche processuali di varia natura, il perfezionamento della fattispecie di cui alla citata L. n. 89 del 2001 (v., in identica fattispecie, cass., sez. 1^, 10 aprile 2008, n. 9337).

Nè, d’altra parte, può gravarsi l’interessato di oneri di prova o di specifica allegazione di circostanze a sostegno della deduzione del sofferto danno morale, evidentemente incompatibili con la già richiamata presunzione di sussistenza di tale danno.

3. Il ricorso va pertanto accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte d’appello di Genova, che, in diversa composizione, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2010

 

 

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