Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19573 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 19/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20405/2010 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SIBAC Srl, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele Bianco, con

domicilio eletto presso l’Avv. Giancarlo Contento, in Roma, via

Goiran n. 23, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 89/10/09, depositata il 2 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 19 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

– l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che, in riforma della decisione di primo grado, aveva parzialmente accolto il ricorso, confermando solo le sanzioni, avverso la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo per l’omesso versamento di Iva, Irpeg ed Iva per l’anno d’imposta 2002 in relazione a crediti d’imposta non riconosciuti in sede di controllo automatizzato della dichiarazione;

– evidenzia la CTR, per quanto rileva, che: la contribuente, all’atto della trasmissione telematica della dichiarazione Modello Unico 2002, inoltrava, erroneamente, l’Unico del 2001, già spedito l’anno precedente; provvedeva, quindi, alla liquidazione delle imposte e si riconosceva crediti per Iva, Irpeg ed Irap sulla base di una dichiarazione mai inviata e sconosciuta al Fisco; i suddetti crediti, riportati nell’anno successivo, in sede di controllo automatizzato erano disconosciuti, da cui l’emissione della cartella di pagamento;

– ciò premesso, l’Ufficio chiede la cassazione della sentenza con due motivi assumendo:

– (a) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e L. n. 289 del 2002, art. 9, per aver la CTR ritenuto la sussistenza del credito ai fini delle imposte dirette dimostrata dalla domanda di condono presentata dal contribuente e non contestata dall’Ufficio, derivandone la non utilizzabilità della liquidazione automatizzata possibile solo quando l’indeducibilità sia desumibile dal mero controllo formale della dichiarazione;

– (b) la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per aver la CTR, con riguardo ad annualità per cui il contribuente vanta crediti, oggetto di condono e poi riportati nell’anno successivo, ritenuto non utilizzabile la procedura automatizzata ai fini Iva perchè applicabile solo in caso di errori materiali e di calcolo immediatamente rilevabili dall’esame della dichiarazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– il primo motivo è inammissibile, non avendo colto l’Agenzia la duplicità e diversità delle rationes poste a fondamento della decisione della CTR in punto di imposte dirette: da un lato, infatti, il giudice d’appello ha ritenuto provato il credito alla stregua dei documenti prodotti dalla parte e, quindi, infondata, in parte qua, la pretesa fiscale (“i documenti prodotti dalla parte dimostrano la sussistenza del credito. Dalla domanda di condono… si ricavano ai righi C80 e seguenti del quadro C i dati sufficienti a dimostrare che i crediti Irpeg e Irap erano del tutto sussistenti al termine dell’esercizio 2001 per poterli riportare nell’esercizio 2002. Dal momento che la dichiarazione integrativa… non è stata contestata… risulta provata la sussistenza dei crediti Irpeg e Irap e quindi la cartella in questione, su tale punto relativo alle IIDD, non risulta legittima”);

– dall’altro, poi, ha ritenuto, sul piano procedurale, non esperibile la procedura automatizzata ex art. 36 bis, poichè il controllo non era meramente formale ma richiedeva “un’opera di interpretazione” della documentazione;

– ora, in disparte che, come anche di recente affermato dalle Sezioni Unite, il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e, in forza delle disposizioni di legge di cui agli artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo, concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (v. Sez. U, n. 17758 del 2016), sicchè erroneamente la CTR ha ritenuto che la contestazione dei crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, mentre nasceva da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente e dalle incongruenze ivi risultanti, l’Agenzia non ha in alcun modo censurato l’affermazione che il credito era effettivo e sussistente e che, per tale ragione, la pretesa era infondata;

– va peraltro osservato che tale ultima ratio è comunque coerente con il principio affermato, sempre in epoca molto recente, dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13378 del 2016, secondo il quale è ben vero che “la possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all’art. 2, comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d’imposta successiva” ma tale decadenza opera sul piano amministrativo e non nella sede contenziosa, sicchè “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2”, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, “in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sul’obbligazione tributaria”;

– pure il secondo motivo è inammissibile e per le medesime ragioni sopra esposte;

– la CTR, infatti, anche con riferimento ai crediti Iva, ha posto a fondamento della sua decisione una duplicità di rationes, ossia una di ordine procedurale (sostenendo l’inapplicabilità della procedura automatizzata) e una di carattere sostanziale, ritenendo provati i crediti dedotti dal contribuente (“… credito o debito Iva nasce nel corso dell’anno con le registrazioni contabili e con le liquidazioni periodiche, fatto che il contribuente ha ampiamente dimostrato negli atti a sua difesa mediante la documentazione allegata”), ratio, quest’ultima, in nessun modo censurata dall’Ufficio;

– il ricorso va pertanto rigettato e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi; condanna il ricorrente a rifondere alla controparte le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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