Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19572 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 30/09/2016), n.19572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21918-2011 proposto da:

P.P., (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N.

1, presso studio dell’avvocato ANTONIO SPINOSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PASQUALE ZOCCALI;

– ricorrente –

contro

P.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PANUCCIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PANUCCIO

giusta procura speciale per Notaio F.M. del 25.2.2013 in

Reggio Calabria Rep. n. 90086;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 257/2010 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 09/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. COSENTINO ANTONELLO;

udito l’Avvocato PASQUALE ZOCCALI, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PANUCCIO, difensore della resistente, che

ha chiesto l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. P.P. ricorre con tre motivi di gravame contro la sorella, sig.ra P.E., per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda di P.E., lo aveva condannato ad eliminare un vano cucina da lui realizzato sul terrazzo di copertura di un fabbricato del quale egli era comproprietario insieme con i fratelli E. e C..

Detto vano (e, precedentemente, il terrazzo su cui il medesimo era stato edificato) era collegato, tramite una passerella, ad un fabbricato contiguo, il cui pian terreno era abitato da P.E. ed il cui primo piano, posto alla medesima quota del suddetto terrazzo, era abitato da P.P.; il quale ultimo, edificando sul terrazzo il vano cucina, aveva sostanzialmente ampliato il proprio appartamento aggiungendovi, appunto, tale vano.

La Corte distrettuale, dopo aver giudicato inammissibile l’eccezione di usucapione del terrazzo proposta da P.P., in quanto avanzata per la prima volta in grado di appello, ha ritenuto che il l’edificazione del vano cucina sul terrazzo ledesse il diritto al pari uso di quest’ultimo spettante a P.E. ai sensi dell’art. 1102 c.c..

Con i tre motivi del ricorso per cassazione P.P. lamenta, rispettivamente, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’art. 1102 c.c., in combinato disposto con l’art. 1117 c.c.; il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente contraddittorio motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio; il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione degli artt. 101 102 e 350 c.p.c., in combinato disposto degli artt. 1102 e 1117 c.c..

La sig.ra P.E. non ha depositato controricorso ma si è costituita in questa sede depositando procura notarile ad litem.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.5.16, per la quale non sono state depositate memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. e nella quale sono intervenuti i difensori entrambe le parti e il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva preliminarmente il Collegio che alla pagina 9 ricorso si dà atto che la sentenza della corte d’appello di Reggio Calabria qui gravata ha formato oggetto di impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 5, notificata il 23 marzo 2011; che il ricorrente aveva presentato istanza ex art. 398 c.p.c., comma 4, di sospensione del termine per il ricorso per cassazione; che la richiesta sospensione era stata disposta dal presidente della corte d’appello con decreto inaudita altera parte del 4 aprile 2011; che il decreto presidenziale di sospensione del termine era stato successivamente revocato dalla corte di Reggio Calabria con ordinanza collegiale del 14 giugno 2011, notificata 111 luglio 2011.

Sulla scorta di tali premesse il ricorrente deduce che la notifica del ricorso per cassazione, effettuata il 19 settembre 2011, va giudicata tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di notifica dell’impugnazione per revocazione (23 marzo 2011), tenendo conto della sospensione disposta ex art. 398 c.p.c., comma 4, dal presidente della corte d’appello di Reggio Calabria (per il tempo intercorrente tra l’emissione del decreto presidenziale e la relativa revoca da parte dell’organo collegiale) e della sospensione feriale dei termini.

Al riguardo va rilevato che il ricorrente non ha prodotto la copia notificata dell’impugnazione per revocazione, cosicchè la prova della data di notifica di tale impugnazione non risulta fornita a questa Corte.

Al riguardo va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire che – nel caso di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, disposta, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, dal giudice davanti al quale è stata proposta domanda di revocazione – è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità, indicare e provare, mediante produzione di idonea documentazione a norma dell’art. 372 c.p.c., la data in cui la sentenza sulla revocazione è stata comunicata, al fine di consentire alla Suprema Corte di verificare la tempestività dell’ impugnazione di legittimità (Cass. 21927/09; in senso conforme vedi Cass. 7624/15, 3680/16). Tale affermazione giurisprudenziale è espressiva del principio generale per cui grava su colui che propone una impugnazione l’onere di provare la relativa tempestività (cfr. Cass. n. 760/04: “L’onere della prova dell’osservanza del termine d’ impugnazione e, quindi, della sua tempestività e ammissibilità, anche in ragione della ricorrenza di cause ostative al decorso del termine stesso, incombe sulla parte che l’impugnazione abbia proposto”).

La mancata produzione, da parte dell’odierno ricorrente, della copia notificata dell’impugnazione per revocazione impedisce questa Corte di verificare la data della relativa notifica, costituente dies a quo del termine del ricorso per cassazione, e, quindi, di verificare la tempestività di quest’ultimo, il quale, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese (liquidate in favore della resistente con riferimento alla attività di partecipazione all’udienza) seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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