Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19572 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 26/09/2011), n.19572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. e D.M.M., elettivamente

domiciliate in Roma via Monte delle Gioie 13, presso lo studio

dell’avv.ta Valenzise Carolina che, unitamente all’avv.to Ugo

Bertello, le rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso per cassazione;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Milano, sezione civile,

emesso il 27 maggio 2009, depositato il 10 giugno 2009, R.G. n.

1527/09 rep.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Bertello per le ricorrenti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Velardi Maurizio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– S.R. e D.M.M. ricorrono per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Milano che, pronunciandosi sulla loro domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per la irragionevole durata della procedura fallimentare, durata 22 anni, di cui erano creditirici, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 7.500 a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale causato dalla irragionevole durata della procedura;

– Le ricorrenti si affidano a tre motivi di impugnazione illustrati con memoria deducendo: 1) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5 e dell’art. 2938 c.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (per il mancato rilievo della decadenza del Ministero, costituito oltre il termine di cinque giorni anteriori alla comparizione in camera di consiglio, dal diritto a proporre eccezioni; 2) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 3 e 4 e dell’art. 2946 c.c., insufficiente e illogica motivazione (per errata applicazione dell’art. 2946 cod. civ., in assenza della previsione, nella L. n. 89 del 2001, di un termine esplicito o implicito di decorrenza della prescrizione; 3) violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 5 e degli artt. 6, 32, 41 della C.E.D.U. omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Le ricorrenti quanto alla liquidazione lamentano lo scostamento dai parametri fissati dalla Corte E.D.U., la liquidazione cumulativa dell’indennizzo, la considerazione come fattore di riduzione del danno, e della sua liquidazione in misura inferiore al parametro della giurisprudenza della C.E.D.U., del parziale recupero dei crediti nel corso della procedura fallintentare;

si difende con controricorso il Ministero della Giustizia;

la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

– il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte è unanime nell’escludere la decorrenza della prescrizione del diritto all’indennizzo ex L. n. 89 del 2001 nel corso del processo la cui durata irragionevole legittima le parti alla richiesta di un’equa riparazione (Cass. civ. 1689/2011). E’ altresì fondata la censura relativa alla liquidazione cumulativa dell’indennizzo laddove invece deve ritenersi che la qualità di parte del procedimento giudiziario legittima il diritto a percepire personalmente un indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa della durata irragionevole del procedimento;

– l’indennizzo, in conformità con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e con quello di questa Corte, può essere liquidato in 13.250 Euro per ognuna delle ricorrenti attribuendo una liquidazione inferiore (pari a 750 Euro per anno) ai primi tre anni di durata della procedura superiore a quella di otto anni, corrispondenti alla durata considerata, correttamente, come fisiologica dalla Corte di appello, e attribuendo una liquidazione superiore (pari a 1.000 Euro per anno) per i restanti 11 anni. Sulla somma complessiva vanno corrisposti gli interessi legali a partire dalla domanda;

– Il Ministero va condannato altresì al pagamento delle spese processuali del giudizio di merito e di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento della somma di 13.250 Euro per ciascuna delle ricorrenti con interessi legali dalla domanda. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate per il primo grado in Euro 607 per diritti, Euro 600 per onorari e Euro 50 per esborsi e in Euro 900 per onorari e 100 per spese per il giudizio di cassazione, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv.to Bertello antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA