Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19572 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19572 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: GORI PIERPAOLO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20458/2012 R.G. proposto da
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale
dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,
presso l’Avvocatura;
– ricorrente contro

SOC. C.F. CALCIO SAPRI, ASSOCIAZIONE SPORTIVA, in persona
del legale rappresentante p.t., con sede in Palermo via Pistoia n.3
– intimata –

RGN 2

Est, P. Gori

Data pubblicazione: 24/07/2018

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania, Napoli sez. staccata di Salerno n.148/9/12 depositata il
5/4/2012.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
1/2/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam-

inammissibile l’appello proposto dall’AGENZIA DELLE ENTRATE
contro la SOC. C.F. CALCIO SAPRI, ASSOCIAZIONE SPORTIVA (in
Ca ,A7r:”Ar

seguito, la contribuente), ezzaatizzambi la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno (in seguito, CTP)
n.446/12/2009, avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento IVA+IRPEG+IRAP relativo all’anno di imposta 2004;
– In particolare, la CTR rilevava che l’appellante non aveva prodotto
la ricevuta della raccomandata gt relativa alla spedizione del plico
contenente l’atto di appello, concludendo per l’inammissibilità
dell’appello in applicazione degli artt.22 e 53 d.lgs. 546/1992;
– Avverso la sentenza propongono ricorso per Cassazione il Ministero e l’Agenzia, affidato ad un unico motivo.
Ritenuto che:
– Preliminarmente, dev’essere rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del Ministero del’Economia e delle Finanze. Per
consolidata interpretazione giurisprudenziale, in tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 10 gennaio 2001, si è verificata una
successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, la quale, posta anche in relazione con l’assunzione da parte
dell’Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi di merito, già
attribuita dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
agli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, comporta che,
nei procedimenti introdotti anteriormente al 10 gennaio 2001, nei
RGN 204 1 8/12

Est. P. Gori

pania sez. staccata di Salerno (in seguito, CTR), veniva dichiarato

quali l’ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell’Avvocatura dello
Stato, spetta all’Agenzia l’esercizio di tutti i poteri processuali;
pertanto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è ormai privo
di legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 16 aprile 2007
n.9004), inclusa quella attiva; le relative voci di spesa non devono
essere determinate in assenza di costituzione di parte intimata;
– Con l’unico motivo di ricorso, viene censurata ai fini e per gli ef-

zione ed errata interpretazione dell’art.53 comma 2° d.lgs.
546/1992 in combinato disposto con l’art.22 d.lgs. n.546/92, in
quanto l’appellata si sarebbe costituita in giudizio e, ciò nonostante, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile dalla CTR go
tZe5SEE959;
– Il motivo è infondato. Infatti, va ricordato che “In tema contenzioso tributario, nel procedimento di appello, ai sensi dell’art. 22,
comma 1, quale richiamato dal successivo art. 53, comma 2, del
d.lgs. n. 546 del 1992, la rituale costituzione in giudizio del ricorrente, ancorata alla spedizione e non alla ricezione del ricorso da
parte del resistente, richiede il deposito, entro trenta giorni dalla
proposizione, nella segreteria della Commissione tributaria adita,
dell’originale del ricorso notificato o di copia dello stesso, unitamente a copia della ricevuta di spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale, sicché, in difetto, attenendo l’adempimento al riscontro della stessa tempestività della costituzione, il
ricorso è inammissibile e tale sanzione va rilevata d’ufficio in ogni
stato e grado del processo, né è sanabile per via della costituzione
del convenuto.” (Cass. 9 agosto 2016, n.16758, confermata in
parte qua anche da Cass. SS.UU. 29 maggio 2017 n.13452). Pertanto, nel caso di specie, il vizio denunciato non sarebbe stato sanato neppure dalla costituzione in appello della contribuente in
quanto vizio di costituzione insanabile;

RGN 20458/12

E.: p, Gori

fetti dell’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione, falsa applica-

- Dev’essere in conclusione rigettato il ricorso nel resto e, considerato che l’intimata non si è costituita, nessuna determinazione va
adottata sulle spese.
P.Q.M.
la Corte:
dichiara

inammissibile

il

ricorso

proposto

dal

Ministero

dell’Economia e delle Finanze;

Così deciso il 1.2.2018

rigetta il ricorso nel resto.

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