Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19572 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 14/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19572

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24671-2011 proposto da:

COMUNE DI VIESTE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15, presso lo studio dell’avvocato

ROSARIO TARSIA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA MARIA

GUARINO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

REGIONE PUGLIA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 36, presso la

DELEGAZIONE ROMANA REGIONE PUGLIA, rappresentata e difesa dagli

avvocati PAOLO MARRA, LEONILDE FRANCESCONI giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 301/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 12/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato RANUZZI per delega

dell’Avvocato FRANCESCONI che ha chiesto il rigetto.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Il Comune di Vieste notificava alla Regione Puglia avvisi di accertamento per Ici relativa agli anni 2003, 2004 e 2005 sul presupposto che la Regione era proprietaria del complesso immobiliare denominato Centro Pilota del Turismo in Puglia e che non aveva presentato la denuncia Ici nè effettuato alcun versamento. La Regione Puglia proponeva ricorso che veniva rigettato dalla commissione tributaria provinciale di Foggia. Proposto appello, la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, lo accoglieva sul rilievo che negli anni 2003, 2004 e 2005 la Regione Puglia non era proprietaria delle particelle catastali relativamente alle quali era stato richiesto il pagamento dell’imposta in quanto solo il 24 gennaio 2008 era avvenuto il riconoscimento dell’avvenuta acquisizione da parte della Regione Puglia della proprietà di terreni a seguito della costruzione del Centro Direzionale Pilota per il Turismo, opera pubblica di interesse regionale, e la contestuale definizione transattiva dei relativi rapporti economico-patrimoniali. Inoltre gli immobili non erano accatastati negli anni 2003, 2004 2005 in quanto non ultimati, posto che dalla relazione dell’architetto Portoghesi emergeva che i lavori erano stati ultimati il 16 agosto 1995 e che, tuttavia, mancavano rifiniture accessorie ed assemblaggi di arredamenti, dal che si deduceva che i lavori non potevano definirsi ultimati per la mancanza di dette rifiniture e arredi. Si doveva, poi, considerare che, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43, occorre un atto formale di acquisizione da parte della pubblica amministrazione affinchè possa avvenire il trasferimento dell’immobile dal privato all’ente occupante. Infine rilevava la CTR che, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, non potevano applicarsi tassazioni comunali sugli immobili aventi finalità pubblica istituzionale.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Vieste affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la regione Puglia.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR ha omesso di pronunciarsi in ordine allo specifico rilievo formulato dal Comune secondo cui la Regione Puglia era tenuta al pagamento dell’Ici poichè era stata immessa nel possesso dei beni in forza di un protocollo d’intesa sottoscritto con la società Pugnochiuso S.p.A. in data 3 aprile 1989. Con tale atto la società proprietaria dei suoli aveva dichiarato di trasferire alla Regione Puglia il possesso dell’area e di consentire la realizzazione dei lavori. Sulla base di tale atto, dunque, si doveva ritenere fosse stata trasferito alla Regione Puglia il diritto reale di superficie sui terreni in proprietà della società.

4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un falso decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la CTR svolto motivazione alcuna in ordine al fatto che la Regione Puglia, fin dal 1989, aveva il possesso dell’area ed era, quindi, tenuta al pagamento dell’imposta in forza della occupazione acquisitiva e cioè dell’acquisizione a titolo originario della proprietà per effetto della trasformazione irreversibile del suolo. Inoltre la CTR era incorsa in contraddittoria motivazione laddove aveva ritenuto che gli immobili non fossero ultimati per il fatto che mancavano lavori accessori e mobilio benchè l’architetto Portoghesi avesse certificato che i lavori risultavano ultimati il giorno 16 agosto 1995.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3. Sostiene che CTR è incorsa in errore di diritto nell’affermare che l’obbligo di pagare l’imposta sorge con la stipula del rogito notarile di trasferimento della proprietà e non con il possesso.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 43. Sostiene che la CTR ha fondato l’affermazione secondo cui è indefettibile un atto formale di acquisizione da parte della pubblica amministrazione affinchè possa avvenire il trasferimento dell’immobile dal privato all’ente occupante sulla base di una norma dichiarata incostituzionale.

6. Con il quinto motivo deduce violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, 4 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. a. Sostiene che la CTR ha apoditticamente affermato che gli immobili erano destinati a fini istituzionali e, quindi, esentati dall’imposta benchè il comune di Vieste avesse argomentato in ordine alla destinazione di parti degli immobili anche a fini commerciali.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine al primo motivo di ricorso mette conto considerare che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. n. 2731 del 8/11/2016 dep. il 2/2/2017, Cass. n. 2313 del 01/02/2010). Ciò posto, esaminando la questione oggetto della pronuncia, il rilievo è infondato. Sostiene il ricorrente che, in forza del protocollo d’intesa stipulato con la società Pugnochiuso s.p.a. il 3 aprile 1989, la Regione Puglia aveva ottenuto il possesso dell’area ed era divenuta, perciò solo, titolare del diritto di superficie e, dunque, soggetto passivo dell’imposta. L’assunto è infondato, dovendosi considerare che il diritto reale di superficie si costituisce con atto negoziale attributivo del diritto e non con la detenzione qualificata dell’immobile, che la Regione Puglia ha ottenuto in forza dell’assenso, prestato dal proprietario, alla realizzazione dei lavori.

2. Il secondo motivo, basato sull’assunto secondo cui la Regione Puglia era tenuta al pagamento dell’Ici essendo divenuta proprietaria del fondo per accessione invertita, è infondato. Va considerato, invero, che la realizzazione di un’opera pubblica su un fondo oggetto di legittima occupazione costituisce un mero fatto che non è in grado di assurgere a titolo dell’acquisto ed è, come tale, inidonea, da sè sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A., in tal senso deponendo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha affermato la contrarietà alla Convenzione dell’istituto della cosiddetta “espropriazione indiretta” e negato la possibilità di individuare sistemi di acquisizione diversi da quello consensuale del contratto e da quello autoritativo del procedimento ablatorio (Cass., Sez. U, n. 735 del 19/01/2015: Cass. n. 705 del 14/01/2013). Nel caso che occupa, comunque, l’occupazione del fondo da parte della Regione non è stata illegittima ma ha avuto titolo nell’atto negoziale stipulato con la società Pugnochiuso s.p.a. nel 1989, a tenore del quale l’ente territoriale era facoltizzato ad eseguire la costruzione sul suolo che rimaneva di proprietà della società, mentre solo con l’atto notarile del 24 gennaio 2008 la Regione è divenuta proprietaria del fondo a seguito del riconoscimento dell’avvenuta acquisizione della proprietà di terreni dopo l’avvenuta costruzione del Centro Direzionale Pilota per il Turismo, opera pubblica di interesse regionale, e la contestuale definizione transattiva dei relativi rapporti economico-patrimoniali con la società medesima. Infine non consta sia stata pronunciata una sentenza che abbia accertato l’accessione invertita con forza di giudicato.

Ne deriva che, essendo stata la Regione, fino al 24 gennaio 2008, mero detentore del fondo in forza di un titolo negoziale, e non già titolare del diritto reale di usufrutto, uso o superficie, essa non era legittimata passiva Ici ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 3.

3. Il terzo motivo è infondato in quanto il presupposto per la debenza dell’Ici è costituito dal possesso (del fabbricato), a norma del D.Lgs. n. 504 del 1993, art. 1, comma 2, inteso come potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c., comma 1), irrilevante essendo la mera detenzione.

4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso rimangono assorbiti.

3. Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La corte rigetta il ricorso e condanna il comune di Vieste a rifondere alla Regione Puglia le spese processuali che liquida in Euro 10.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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