Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19571 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 05/04/2016, dep. 30/09/2016), n.19571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29566/2011 proposto da:

B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL

CRISTALLINA 3, presso lo studio dell’avvocato AMILCARE SESTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE LOMBARDO;

– ricorrente e controricorrente all’incidentale –

contro

BO.SA., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BOEZIO 92, presso lo studio dell’avvocato PIETRANGELO JARICCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE TOMASELLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 613/2011 della CORTE D’APPFLIO di CATANIA,

depositata il 02/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, per l’inammissibilità del ricorso incidentale, comunque

infondato.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1) Bo.Sa., con atto notificato il 29 settembre 1988, convenne B.M. davanti al Tribunale di Siracusa e domandò la declaratoria della risoluzione del preliminare di vendita di un appartamento ed un box, facenti parte di un edificio da costruire in (OMISSIS), al prezzo di Lire 55.000.000, con la condanna della convenuta al rilascio degli immobili, al pagamento di lavori e materiali extra-capitolato ed al risarcimento dei danni.

Espose che con preliminare del (OMISSIS) aveva promesso di vendere alla B. gli immobili e che, non avendo la promissaria adempiuto le obbligazioni assunte ed essendosi pretestuosamente sottratta alla stipula del definitivo, nonostante la consegna dei beni, egli si era avvalso della clausola risolutiva espressa prevista nel contratto.

La convenuta resistette deducendo che aveva sospeso il pagamento del prezzo e non aveva sottoscritto l’atto di compravendita, perchè il Bo. non aveva ottenuto il certificato di abitabilità dell’immobile, nè aveva provveduto a far frazionare il mutuo e ridurre l’ipoteca, ed aveva realizzato delle opere abusive.

In via riconvenzionale B.M. domandò l’esecuzione in forma specifica del preliminare e la condanna dell’attore alla consegna del certificato di abitabilità, al frazionamento del mutuo ed alla riduzione dell’ipoteca, ovvero, in subordine, la riduzione del prezzo di vendita, nonchè la condanna del Bo. al risarcimento del danno.

2) Il Tribunale, con sentenza del 25 ottobre 1995, rigettò le domande del Bo. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, le trasferì la proprietà delle unità immobiliari oggetto del preliminare.

La decisione, gravata dal Bo. e, in via incidentale, dalla B., venne parzialmente riformata dalla Corte di appello di Catania, che con sentenza del 28 dicembre 1998 n. 994 confermò il rigetto delle domande dell’attore di risoluzione del preliminare e di rilascio degli immobili.

3) Con successiva sentenza del 17 giugno 2003 n. 610 la Corte etnea:

(a) ridusse a Lire 38.500.000, pari ad Euro 19.883,59, il prezzo di vendita dell’appartamento e del box in ragione della mancanza del certificato di abitabilità;

(b) condannò la B. al pagamento in favore del Bo. della somma di Euro 2.095,99, oltre interessi dalla domanda, per i lavori eseguiti extracapitolato ed altre causali;

(c) condannò il Bo. alla rifusione in favore della B. della somma complessiva di Euro 33.346,02, oltre rivalutazione ed interessi legali, per risarcimento del danno;

(d) confermò nel resto la pronuncia di primo grado.

Il giudice di secondo grado nel 1998 osservò che legittimamente la B. aveva sospeso il pagamento del residuo prezzo e si era rifiutata di stipulare il contratto definitivo a causa della mancanza del certificato di abitabilità e che, avendo successivamente domandato l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo del promittente di trasferire la proprietà dei beni pur in assenza di detto certificato, doveva esserle trasferita la proprietà dell’appartamento e del box, previa riduzione del corrispettivo pattuito.

4) Decidendo sul ricorso proposto dal Bo., la Corte di Cassazione, con sentenza in data 22 maggio 2008, n. 13225, ha accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il terzo, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Catania per una nuova deliberazione.

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale il Bo. lamentava la nullità della sentenza n. 994/98 per violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1183, 1366, 1453, 1456, 1460 e 1477 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e art. 361 c.p.c..

La Corte di Cassazione ha escluso la risoluzione del preliminare in ragione della clausola risolutiva espressa ed individuato l’inadempimento del promittente venditore al contratto nella sua adesione all’invito della promissaria a comparire il (OMISSIS) davanti al notaio per la sottoscrizione della compravendita, pur non essendo in possesso del certificato di abitabilità, sebbene nessuna data fosse stabilita nel preliminare per la redazione del rogito, la promissaria avesse alternativamente condizionato la propria disponibilità alla stipula del definitivo alla consegna del certificato di abitabilità o di quello di fine dei lavori e nel giorno fissato egli non potesse essere ancora in possesso del certificato di abitabilità, avendo ultimato i lavori nel (OMISSIS)

La Corte di cassazione ha premesso che il giudice di secondo grado, rimarcato che l’attore aveva riconosciuto la regolarità dei pagamenti ricevuti sino a quando il notaio si era rifiutato rogare il contratto definitivo per il mancato deposito del certificato di abitabilità, aveva affermato che era stato legittimo il rifiuto della convenuta di corrispondere ulteriormente il prezzo degli immobili, avendo il promittente inteso addivenire alla sottoscrizione della compravendita senza adempiere alla sua prestazione di consegnare il certificato di abitabilità, che costituiva un requisito essenziale degli immobili ed al quale la promissaria non aveva all’epoca rinunciato.

5) Tanto premesso, la Corte nel 2008 ha ritenuto che tale affermazione – che ha fatto corretta applicazione della costante giurisprudenza di legittimità – si sottrae alle censure rivolte anche relativamente agli argomenti che la sorreggono.

6) Per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione il Bo. ha proposto ricorso, con atto notificato il (OMISSIS), lamentando che la sentenza impugnata fosse fondata sulla supposizione (derivante dalla ignoranza di atti e documenti di causa) di un fatto (cioè, la sussistenza dell’obbligo in capo al Bo. a fronte della convocazione presso il notaio da parte della B.), la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa.

La Cassazione con sentenza 15313/10 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione, volta a censurare un preteso vizio in iudicando.

7) A seguito dell’accoglimento del secondo motivo del suo ricorso, che contrastava l’avvenuta esecuzione specifica del preliminare in relazione a immobile parzialmente costruito in difformità dalla concessione edilizia, Bo. ha riassunto il giudizio di appello.

La Corte di appello di Catania con sentenza n. 613 del 2 maggio 2011:

a) Ha rigettato la domanda proposta da B. ex art. 2932 c.c..

b) Ha rigettato la domanda proposta da B. di riduzione del prezzo di vendita e di risarcimento danni che era stato quantificato in 13.483,58 Euro per rate di mutuo al credito fondiario in eccedenza rispetto al prezzo quantificato dalla Corte per il diminuito valore dell’immobile.

c) Ha condannato B. al pagamento di 2.095 Euro per opere eseguite sull’immobile.

d) Ha condannato Bo. al pagamento alla acquirente di circa 20.000 Euro oltre rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti ed oltre interessi legali, somma costituita dai pagamenti delle rate di mutuo effettuati da B., con interessi moratori e spese legali del 1997.

8) B. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 novembre 2011, svolgendo due motivi.

Bo. oltre a resistere ha svolto ricorso incidentale con tre motivi.

Parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del primo motivo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9) La Corte di appello con la sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta ex art. 2932 c.c., da B.M..

Ha ritenuto così di attenersi alla “chiarissima statuizione della Suprema Corte”, la quale aveva cassato la sentenza “n. 994/98, nella parte che detto trasferimento ha disposto, e della sentenza definitiva n. 60/03, nelle parti dipendenti da quella cassata della sentenza non definitiva”.

Il primo motivo del ricorso principale censura questa decisione; lamenta violazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40, artt. 383 e 384 c.p.c. e art. 112 c.p.c..

La tesi della ricorrente è che la statuizione della Corte implicasse il dovere del giudice di appello di valutare la legittimità del trasferimento coattivo degli immobili urbani, verificando se il trasferimento era stato disposto in esecuzione dei preliminari; se in essi il venditore aveva indicato gli estremi della concessione edilizia; se la eventuale difformità incidesse sui beni per cui è causa.

Invoca i principi affermati da altra sentenza della Corte Suprema (16216/08), secondo cui la non conformità parziale al provvedimento concessorio non è ostativa al trasferimento coattivo, resa in analoga controversia che opponeva lo stesso Bo. ad altro acquirente.

Rileva tra l’altro che la Corte di Cassazione n. 13225 se avesse inteso quel che la Corte di appello ha creduto avrebbe deciso la causa nel merito, senza cassare con rinvio.

Il motivo è infondato.

La rilettura della sentenza n. 13225 non lascia spazi per altre interpretazioni.

La Corte ha rilevato che la sentenza di esecuzione in forma specifica non può realizzare effetti maggiori di un trasferimento negoziale e ha rilevato che l’esistenza degli abusi edilizi risultava dalla sentenza di appello. Ha specificato che da essa emergeva la “non autonomia” delle unità immobiliari rispetto al resto dell’edificio, la necessità di una concessione in sanatoria e l’accertamento che tale concessione non era stata rilasciata. Ha perciò escluso che il giudice di merito “potesse disporre il trasferimento”.

Questo secco e inequivocabile tenore e l’assenza di qualsivoglia enunciazione di principio di diritto (o altra indicazione rivolta al giudice di rinvio) per applicare quanto stabilito escludono che vi fossero in sede di rinvio margini di accertamento demandati alla Corte di appello per capovolgere il presupposto su cui era stata resa la decisione. Peraltro la Corte non era obbligata a decidere la causa nel merito, atteso che un rinvio al giudice di appello era utile per regolare anche altre decisioni consequenziali e comunque per verifiche relative all’insieme delle statuizioni rese.

10) Il secondo motivo, espressamente subordinato al rigetto del primo, espone violazione dell’art. 389 c.p.c., in relazione all’art. 112.

La ricorrente principale si duole del fatto che la Corte di appello non si sia pronunciata sulla domanda di ripetizione di indebito relativa alla restituzione del prezzo versato e degli accessori, giustificato dal mancata perfezionamento del contratto per inadempimento, ormai accertato definitivamente, addebitabile al promittente venditore.

Lamenta inoltre che senza adeguata motivazione la Corte di appello abbia escluso la restituzione di 13.483,58 Euro, cioè di parte della somma che era stata accordata dal precedente giudizio di appello.

Le censure sono fondate.

Le conclusioni subordinate assunte dalla B. sia in comparsa di costituzione in sede di riassunzione, sia nell’atto di riassunzione da essa depositato, conclusioni riportate nel corpo della sentenza impugnata (cfr. pag. 17 e 18), erano infatti inequivocabili nel richiedere la restituzione di quanto già versato per l’acquisto.

La Corte doveva provvedere in proposito. Ha invece omesso la pronuncia.

Incomprensibile è anche la ratio in forza della quale la Corte di appello ha negato la voce di credito B., di natura risarcitoria, relativa a “somma pagata con rate di mutuo al Credito Fondiario in eccedenza rispetto al prezzo quantificato dalla Corte con sentenza del 2003 per il diminuito valore dell’immobile”.

Secondo la Corte di appello tali somme non sarebbero dovute perchè legate all’azione estimatoria spiegata dalla ricorrente, che in sede di rinvio è stata rigettata.

La Corte di appello non ha però considerato che il rigetto dell’azione estimatoria (minor valore dell’immobile) era dipeso (cfr. pag. 26 sentenza) non da infondatezza della domanda per insussistenza del vizio che avrebbe comportato una riduzione del prezzo, ma dal mancato trasferimento coattivo, addebitabile al promittente venditore. Pertanto la Corte avrebbe dovuto indagare sul nesso di causalità tra condotta inadempiente del Bo. e la spesa sostenuta da B. per ricorso al credito per anticipare tutta la somma (anzichè quella minore che sarebbe stata necessaria se si fosse tenuto conto del minor valore). Tale indagine comportava una verifica, sia pur virtuale, della fondatezza dell’actio estimatoria ai fini dell’eventuale rimborso di quanto speso e del nesso di causalità tra tale maggior costo e le vicende contrattuali, soprattutto quelle relative ai vizi che legittimavano la riduzione.

Il rigetto dell’actio estimatoria per sopravvenuta impossibilità del trasferimento coattivo cui era originariamente mirata non implicava necessariamente che la voce di rimborso richiesto fosse priva di titolo. Imponeva di verificare se tra i costi indebitamente sofferti a causa del mancato acquisto promesso vi fosse anche questa voce di maggior impegno debitorio rispetto a quanto il venditore aveva promesso e sarebbe stato in grado di trasferire.

La sentenza va quindi cassata con riferimento al motivo accolto, dovendo il giudice di rinvio nuovamente decidere e adeguatamente motivare sulla richiesta relativa alla somma in oggetto.

11) Ciò comporta che resta assorbito il terzo motivo del ricorso incidentale, in cui il Bo. discute dei conteggi effettuati da controparte in ordine alla chiusura “definitiva” della vicenda in conseguenza del suo esito.

Spetta alla Corte di appello, alla luce di quanto già deciso in precedenza con effetto di giudicato interno e di quanto dalle parti dedotto in sede di riassunzione, nonchè di quanto statuito in accoglimento del secondo motivo, valutare quale sia il conteggio dei relativi eventuali crediti e quindi considerare le doglianze, invero oscure, svolte nel terzo motivo.

12) Inammissibili sono il primo e secondo motivo del ricorso incidentale.

Essi infatti censurano le decisioni della Corte di appello in sede di rinvio, ma sono assertivi, spesi senza svolgere argomenti adeguati a spiegare in cosa sia consistita l’asserita violazione degli artt. 389 e 294 c.p.c. (primo motivo) e dell’art. 112 c.p.c..

Quanto al primo il ricorso dice solo che erano state formulate “correttamente” tre domande nuove (“nuove conclusioni”) proposte ai sensi dei citati articoli a seguito dell’intervenuta intrasferibilità degli immobili, ma non esamina i complessi apparati motivatori delle sentenze succedutesi, che avevano scrutinato le posizioni delle parti, e le varie contrapposte domande, nè spiega in cosa avrebbe errato la Corte di appello nel dire che le “domande non potevano essere riproposte” e che il principio del giudicato ostava ad un ulteriore esame di esse.

Il secondo motivo lamenta che la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in dispositivo su quanto ritenuto nella parte motiva riguardo alle “nuove conclusioni” proposte da Bo..

Basta cogliere la intima contraddizione insita tra primo e secondo motivo (che riconosce l’esistenza di decisione sia pur esplicita solo in motivazione – ma chiaramente implicita nelle altre statuizioni rese in dispositivo), per capire che non sussiste quel minimo di congruità che rende esaminabile un motivo di ricorso per cassazione.

13) Il giudice di rinvio provvederà sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo.

Dichiara inammissibili primo e secondo motivo del ricorso incidentale. Dichiara assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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