Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19571 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/04/2011, dep. 26/09/2011), n.19571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.M., domiciliata in Roma presso la cancelleria della

Corte di cassazione, rappresentato e difesa dall’avvocato Massa

Giunio (ed elettivamente domiciliato, per le comunicazioni presso lo

studio Fioretti in Riano via della Madonnella 15,

(OMISSIS) (OMISSIS)) giusta procura in calce al

ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e

domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di Appello di Genova, sezione 21^

civile, emesso l’8 maggio 2009, depositata il 19 maggio 2009,

R.G.V.G. n. 94/09;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 aprile 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del quarto motivo di

ricorso e accoglimento degli altri motivi.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– N.M. ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Genova che aveva riconosciuto in soli 5 anni la durata irragionevole della procedura fallimentare (iniziata nel 1992 e ancora in corso al momento della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001), nella quale risultava titolare di un credito ammesso al passivo;

– La ricorrente si affida a sei motivi di impugnazione illustrati con memoria. Con il primo deduce la violazione dell’art. 6 C.E.D.U. e dei parametri fissati dalla Corte E.D.U. in materia di ragionevole durata del processo nonchè la violazione della L. n. 89 del 2001. La ricorrente lamenta che la Corte genovese abbia fissato la durata ragionevole della procedura fallimentare in 12 anni (di cui tre per la procedura in se stessa e 9 per il contenzioso civile collegato alla procedura) violando così gli stessi parametri seguiti dalla giurisprudenza di legittimità;

– Con il secondo motivo deduce le stesse violazioni di legge oltre quella dell’art. 2697 c.c., ritenendo che fosse onere della ricorrente provare la durata ragionevole della procedura;

– si difende con controricorso il Ministero;

– la Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

ritenuto che:

– I primi due motivi del ricorso sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento dei successivi;

La determinazione della durata ragionevole della procedura fallimentare in dodici anni è eccessiva anche a voler considerare, come è avvenuto nella specie, la presenza di contenzioso collegato alla procedura. Anche in questo caso, salvo circostanze eccezionali che non sono emerse in questo giudizio, la durata di una procedura fallimentare, cui accedano una o più controversie, non può superare i nove anni (necessari per l’espletamento della procedura in sè e per l’espletamento del normale corso di una procedura ordinaria) senza determinare una lesione del diritto degli interessati a una ragionevole durata della procedura;

Per quanto concerne la liquidazione dell’indennizzo spettante alla ricorrente si deve tenere conto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di una minor sofferenza legata ai primi tre anni di eccessiva durata del procedimento che viene ad aumentare con il protrarsi di esso. Conseguentemente l’indennizzo va liquidato in 2.250 Euro per i primi tre anni e in 5.000 per i successivi cinque anni di durata irragionevole della procedura e così in complessivi 7.250 Euro, oltre interessi dalla domanda al saldo ; Le spese del giudizio di merito e di cassazione vanno poste a carico del Ministero.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ricorso, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di 7.250 Euro con interessi dalla domanda al saldo. Condanna l’amministrazione controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in Euro 600 per diritti, 500 per onorari e 50 per esborsi e del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000 per onorari e 100 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA