Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19571 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19571 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: GORI PIERPAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20105/2012 R.G. proposto da
BAGAGLINI TONINO, rappresentato e difeso dall’Avv. Raffaello Lupi
e dall’Avv. Claudio Lucisano, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio dell’Avv. Lucisano;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
costituita con comparsa al solo fine dell’eventuale partecipazione
all’udienza di discussione;
– intimata –

2.0105/1.2

Est. P

Data pubblicazione: 24/07/2018

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Roma n.149/6/11 depositata il 13/6/2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del
1/2/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.
Rilevato che:
– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in
seguito, CTR), veniva rigettato l’appello proposto da BAGAGLINI

della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (in seguito,
CTP) n.48/11/2010, avente ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento IVA, IRPEF e IRAP relativi ai due anni di imposta 2004 e 2005, e conseguente avviso di irrogazione sanzioni
IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2007;
– In particolare: a) a seguito di verifica effettuata dalla Guardia di
Finanza per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007, emergevano gravi
irregolarità, tra cui la tardiva emissione di fatture e ritardati versamenti periodici, l’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi, un conto finanziamento del titolare nel quale transitavano
operazioni senza contropartita con i ricavi, e la presenza di documentazione extra-contabile senza corrispondenza ufficiale; b) a
seguito di accertamento con adesione concluso con esito negativo, gli avvisi di accertamento e l’avviso di irrogazione sanzioni
venivano impugnati con distinti ricorsi, in cui il contribuente lamentava, tra l’altro, il difetto di motivazione degli atti, a suo dire
contenenti un rinvio per relationem al processo verbale di constatazione dei militari, ed invocando che le movimentazioni bancarie
dovessero essere raffrontati con i volumi di affari e gli acquisti al
lordo e non al netto dell’Iva; il ricorso veniva rigettato dalla CTP la
quale riteneva non censurabile nel caso di specie l’applicazione
degli artt.32 comma 1 e 2 DPR 600/73 e 51 comma 2 n.2 DPR
633/72, conforme a costante interpretazione giurisprudenziale; c)
il contribuente proponeva appello avverso la sentenza, depositando memoria aggiuntiva, motivato anche attraverso la ricostruzio-

TONINO (in seguito, il contribuente), e confermata la sentenza

ne di 11.000 movimenti bancari, a suo dire non esaminati dalla
Guardia di Finanza; l’appello veniva rigettato dalla CTR, anche
sulla scorta della asserita mancata correlazione analitica della documentazione prodotta dal contribuente con le scritture contabili;
– Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione il contribuente affidato a tre motivi e a memoria; la contribuente resiste con
controricorso.

– Con il primo motivo di ricorso, viene censurata come vizio motivazionale, ai fini e per gli effetti dell’art.360 comma 1°, n. 5 c.p.c.,
l’omessa motivazione o motivazione apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l’idoneità della documentazione prodotta ad assolvere l’onere di prova contraria rispetto
agli accertamenti finanziari;
– Il motivo è inammissibile, in quanto chiede al giudice di legittimità
di operare una rivalutazione della ricostruzione del quadro probatorio in relazione al rilievo, senza far valere una prova decisiva
non esaminata dal giudice del merito, il quale ha condotto
un’analisi articolata, sorretta da motivazione immune da vizi logici
e non censurabile in questa sede, facendo aggio sulla documentazione effettivamente presente nel fascicolo dei due gradi di merito. In particolare, appare immune da vizi logici la motivazione della CTR che dà conto della presenza dei circa 11.000 movimenti
bancari offerti dal contribuente, ma anche della inadeguatezza del
metodo da quest’ultimo seguito, nello scegliere di trovare la corrispondenza alla contabilità ufficiale solo della prima operazione
bancaria ogni cento; non è inoltre sufficiente neppure il contenuto
della prova così offerta, dal momento che, si legge in sentenza,
non vi è piena coincidenza neppure tra la documentazione evidenziata a campione e le scritture contabili, mentre le imputazioni
singole non sono risultate ricostruibili nemmeno attraverso il ricorso ai partitari; in ultima analisi, non risulta assolto l’onere della
prova a carico del contribuente, di dimostrare l’esatta corrisponRG I 20105/12

017

Ritenuto che:

denza della copiosa documentazione offerta con le scritture contabili;
– Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta, ai fini e per gli effetti
dell’art.360 comma 1°, n.4 c.p.c., l’omessa pronuncia su un capo
di domanda, con violazione e falsa applicazione dell’art.112 c.p.c.,
per mancata considerazione del macroscopico errore commesso
dai verificatori, nell’asserito illegittimo confronto tra l’imponibile

do dell’IVA.
– Il motivo è infondato. La censura era già ben presente al giudice
d’appello, il quale a pag.2 della sentenza gravata rammenta che
“il rappresentante della ditta (verbale di contraddittorio del
6.10.2008) contestava che i versamenti e i prelevamenti bancari
andavano raffrontati con i “volumi d’affari” e gli “acquisti” al lordo
dell’IVA e non al netto, come risulta dal p. v. della Guardia di Finanza, rinviando la prosecuzione al giorno 21.10.2008, non avvenuta per assenza di traccia documentale in merito”. Orbene, il
profilo dell’incidenza dell’IVA tra imponibile dichiarato e prelevamenti bancari è stato specificamente trattato dalla CTR, con pronuncia “in ordine alla lamentata illegittimità dell’accertamento per
masse finanziarie” in relazione all’art.115 c.p.c.; inoltre, il rigetto
della censura è avvenuta con esame del profilo unitamente alla
valutazione della documentazione contabile offerta dal contribuente nel tentativo, non riuscito, di assolvere l’onere della prova, per
le ragioni sopra esposte;
– Con il terzo motivo, si lamenta ai fini dell’art.360 comma 1°, n.5
c.p.c., la motivazione apparente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l’omessa motivazione in ordine alle sanzioni irrogate per l’anno di imposta 2007;
– Il motivo è infondato. La Corte osserva che trattasi dei primi due
mesi del 2007, e che, a riguardo, la motivazione della CTR sviluppata nel penultimo capoverso della sentenza gravata dà conto di
come le sanzioni sono scaturite da “gravi irregolarità riscontrat
RGN .20105/

Est,

dichiarato con l’imponibile dei versamenti e prelievi bancari al lor-

dai verbalizzanti”, e che queste sono “simili agli altri anni” di imposta, ossia il 2004, 2005, 2006. Sopra si è dato conto, analiticamente, di quali gravi irregolarità si trattasse, tra cui la tardiva
emissione di fatture e ritardati versamenti periodici, l’omessa fatturazione e contabilizzazione di ricavi, un conto finanziamento del
titolare nel quale transitavano operazioni senza contropartita con i
ricavi, e la presenza di documentazione extra-contabile senza cor-

to di novità per i primi due mesi del 2007, congrua e logica è la
motivazione che’ richiama quanto già sopra pronunciato anche ai
fini delle sanzioni 2007;
– Dev’essere in conclusione rigettato il ricorso e, alla soccombenza,
segue il regolamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in
C 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso il 1.2.2018

rispondenza ufficiale. Non essendo stata riscontrato alcun elemen-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA