Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19570 del 26/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 19570 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 25946-2008 proposto da:
TELECOM ITALIA S.P.A.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato
PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato RIGI LUPERTI MARCO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrente –

1407

contro

ANATRELLA GIUSEPPE NTRGPP51T14F839B, SERGIO MAURO
SRGMRA57M01E506E, elettivamente domiciliati in ROMA,

Data pubblicazione: 26/08/2013

VIA VELLETRI 35, presso lo studio dell’avvocato
FEDERICO PIETRO, rappresentati e difesi dall’avvocato
MIRANDA BRUNO, giusta delega in atti;
– controricorrenti1001/2007

D’APPELLO di MILANO, depositata

della CORTE

il 06/11/2007

R.G.N.

195/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/04/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato FEDERICO PIETRO per delega MIRANDA
BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n.

r.g. n. 25946/08
udienza del 18.4.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Giuseppe Anatrella e Sergio Mauro, premesso di essere stati assunti dalla ASST con la qualifica di
“revisore tecnico” (6° categoria professionale), di essere stati successivamente assunti dalla Iritel

contratto collettivo SIP e di essere, infine, passati alle dipendenze della Telecom Italia spa,
conservando l’inquadramento nel 6° livello, hanno chiesto che venisse riconosciuto il loro diritto
all’inquadramento nel 4° livello del contratto collettivo SIP a decorrere dal 1.11.1993 (livello F dal
1996) o in subordine nel 5° livello del contratto collettivo SIP (successivamente, livello E), nonché
ad espletare mansioni corrispondenti a quelle di “esperto in attività specialistiche” o in subordine di
“assistente ad attività specialistiche”, con la condanna della Telecom alla corresponsione del
maggior trattamento retributivo conseguente al riconoscimento di tali qualifiche.
Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda con sentenza che, sull’appello della Telecom, è stata
confermata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha ritenuto che il diritto dei lavoratori al
richiesto inquadramento trovasse fondamento nell’art. 4 della legge n. 58 del 1992 – che aveva
riconosciuto ai dipendenti dell’Azienda di Stato transitati all’Iritel la tutela della professionalità
acquisita e il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello precedentemente goduto – e
nella corretta applicazione delle tabelle di equiparazione – adottate con accordo sindacale del 15
marzo 1993 – tra le qualifiche di provenienza e quelle previste nell’Iritel e nella Telecom.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Telecom Italia spa affidandosi ad un unico
motivo di ricorso, illustrato anche con memoria, cui resistono con controricorso i lavoratori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dal
fatto che la Corte territoriale sarebbe pervenuta alla sua decisione “senza fornire alcuna descrizione,
rappresentazione, esposizione delle mansioni svolte dai ricorrenti e ritenute inadeguate rispetto
all’inquadramento attribuito da Iritel all’indomani del passaggio alle sue dipendenze”. In altri
termini, il giudice del merito avrebbe omesso di indicare e descrivere “il presupposto logico

spa in forza di quanto previsto dalla legge n. 58 del 1992 ed inquadrati nel 6° livello retributivo del

indispensabile per poter pervenire ad un corretto accertamento del diritto del lavoratore ad un
inquadramento professionale superiore”.
2.- Il ricorso è infondato. Invero, a prescindere dalla pur già di per sé assorbente considerazione che
il vizio denunciato dalla ricorrente non sussiste perché la sentenza contiene, nella parte iniziale della
motivazione, una descrizione, sia pure sommaria, delle mansioni svolte dai ricorrenti sia prima che
dopo il passaggio alla Telecom, deve osservarsi che le censure di parte ricorrente non colgono
quella che è l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha riconosciuto il diritto dei

equiparazione” (ovvero sulla base di un raffronto tra il vecchio e il nuovo inquadramento), che
comportava, secondo la Corte territoriale, “l’inquadramento del revisore tecnico coordinatore nel IV
livello del c.c.n.l. SIP e nel livello F del successivo c.c.n.l. del settore telecomunicazioni”, tenuto
conto che nel 4° livello sono inquadrati “i lavoratori che, in possesso di una particolare e
consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia,
sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che,
anche supportando altri lavoratori, svolgono funzioni di livello tecnico professionale richiedenti
caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti”, e che “gli appellati, in possesso di
elevata capacità professionale, erano adibiti ad attività che trovano una definizione nella
declaratoria di cui al livello F, del successivo c.c.n.l., nella quale si riconoscono i compiti di
presidio di attività complesse attinenti a fasi di processo rilevanti ai fini del raggiungimento degli
obiettivi produttivi: l’esercizio di responsabilità delegate, significativi margini di autonomia e
discrezionalità, interazione con altre funzioni aziendali, con esplicazione di funzioni specialistiche
di elevato profilo che richiedono un contributo autonomo ed innovativo”.
La Corte territoriale, ricordato che l’art. 4 della legge n. 58 del 1992 tutela la professionalità
acquisita e che anche le tabelle di equiparazione erano state elaborate dalle parti con la medesima
finalità, ha ritenuto, dunque, che la qualifica di revisore tecnico coordinatore del precedente
ordinamento trovasse rispondenza nel quarto livello del c.c.n.l. SIP a decorrere dal 1.11.1993 e nel
livello F del successivo c.c.n.l. del settore delle telecomunicazioni. Ha ricordato, inoltre, che la
giurisprudenza della S.C. ha stabilito che è ben possibile la disapplicazione delle tabelle di
equiparazione ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la
mancata corrispondenza ai criteri imposti dalla legge n. 58 del 1992.
3.- Tali affermazioni non sono state sottoposte a specifiche censure da parte della ricorrente, che si
è limitata, come detto, ad osservare che il giudice del merito non aveva fornito una descrizione delle
mansioni svolte in concreto dai lavoratori, ed è perfettamente aderente ai principi stabiliti da questa
Corte che, nell’affrontare analoghe fattispecie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti

2

lavoratori alla qualifica di quarto livello sulla base della “corretta applicazione delle tabelle di

dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore
pubblico a quello privato, ha già precisato che qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di
provenienza e quelle previste nell’Iritel e successivamente nella Telecom non siano adeguate, per
mancata corrispondenza tra le mansioni da esse equiparate, le stesse possono essere disapplicate nei
giudizi concernenti la qualifica o livello da attribuire al lavoratore transitato dall’ASST alla società
concessionaria dei servizi telefonici, con l’individuazione ad opera del giudice della qualifica o
livello corrispondente alle astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le

plurimis Cass. n. 4991/2011, Cass. n. 16143/2009, Cass. n. 11936/2009, Cass. n. 10315/2008, Cass.
n. 1096/2006, Cass. n. 15605/2004, Cass. n. 12647/2004).
4.- Nel caso di specie, come già si è detto, la Corte d’appello ha ritenuto che la qualifica di revisore
tecnico coordinatore trovasse corrispondenza nel quarto livello del c.c.n.l. SIP a decorrere dal
1.11.1993 e nel livello F del successivo c.c.n.l. del settore delle telecomunicazioni. Tale
accertamento costituisce una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile
nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non
contraddittoria, anche perché la società ricorrente, limitando la propria contestazione al profilo già
detto, non ha evidenziato in alcun modo una scorretta applicazione delle ricordate tabelle di
equiparazione, né ha contestato l’interpretazione fornita dalla Corte di merito circa le esaminate
declaratorie contrattuali.
5.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate facendo riferimento
alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al
momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.), con distrazione a favore del difensore dei
controricorrenti, che ne ha fatto richiesta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio liquidate in € 50,00 oltre € 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge,
disponendone la distrazione a favore dell’avv. Bruno Miranda, antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 aprile 2013.

rispettive definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste (cfr. ex

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA