Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19570 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, (ud. 08/01/2021, dep. 09/07/2021), n.19570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20037/2019 proposto da:

U.E., rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Gilardoni,

elettivamente domiciliata a Roma, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei

Portoghesi 12.

– controricorrente a debito –

avverso il decreto del tribunale di Milano n. 3982/2019, depositato

il 27.4.2019.

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del giorno

8.1.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Udito il Pubblico Ministero, in persone del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso, chiedendo di

rigettare il ricorso.

Udito l’avv. Roberto Giuva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

U.E. ha proposto opposizione dinanzi al tribunale di Milano, avverso il provvedimento con il quale la locale Commissione territoriale aveva rigettato le domande di protezione internazionale. La ricorrente aveva allegato di provenire da Benin City – Nigeria – e di aver abbandonato il paese di origine perché, dopo la morte del padre, aveva convissuto con la matrigna da cui era stata maltrattata e costretta a lavorare; che aveva deciso di recarsi in Libia ove era stata indotta a prostituirsi, decidendo di giungere in Italia.

Il tribunale, esclusa la necessità di procedere ad una nuova audizione dell’interessata, non essendo stati allegati fatti e circostanze nuove a fondamento della richiesta di protezione, ha giudicato credibili le motivazioni – di natura prettamente familiare – che avevano spinto la ricorrente ad allontanarsi dalla Nigeria, mentre ha ritenuto generici ed inattendibili i fatti relativi al periodo di permanenza in Libia.

La pronuncia ha – pertanto – dichiarato l’insussistenza dei presupposti per la concessione dello status di rifugiato e per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), escludendo – inoltre – che l’area di provenienza della richiedente asilo fosse interessata da un clima di violenza indiscriminata, intesa quale situazione di tale gravità da costituire un pericolo per l’incolumità della popolazione per il solo fatto di permanere sul territorio nazionale, ai sensi del citato art. 14, lett. c).

Quanto alla protezione umanitaria, la vicenda personale e familiare, dell’interessata non rientrava, secondo il tribunale, nelle ipotesi in cui è ammissibile siffatta misura di protezione, osservando che neppure la comparazione con la situazione vissuta in Italia evidenziava una situazione di vulnerabilità tale da legittimare la concessione del permesso di soggiorno.

La cassazione del decreto è chiesta da U.E. con ricorso basato su due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso.

La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 14.7.2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui prevede che il procedimento è definito secondo il rito camerale, con decreto non reclamabile.

La questione sollevata dalla ricorrente è infondata.

Va ricordato anzitutto che la garanzia del doppio grado di giudizio (di merito) è priva di copertura costituzionale (Cass. SU 15399/2003; Cass. SU 22610/2014), anche per i provvedimenti a carattere decisorio (Cass. 10190/2000; Cass. 6225/2010).

L’art. 35 bis cit., nel punto in cui esclude la reclamabilità della pronuncia del tribunale, appare espressione della discrezionalità del legislatore nella conformazione delle regole processuali, secondo una scelta ispirata alla necessità di pervenire alla definitività della decisione in tempi brevi, data la rilevanza delle situazioni soggettive che ne risultano incise, fermo che il rito camerale non sottrae comunque – la decisione al controllo di legittimità ai sensi dell’art. 111 Cost..

Peraltro, come già sostenuto da questa Corte, “il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi, altresì, considerare, per la verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso di cui trattasi è preceduto da una fase amministrativa destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraversi il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio – al fine dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello” (Cass. 27700/2018; Cass. 31480/2018).

2. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2007, art. 8, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Richiamando l’obbligo del giudice di accordare il beneficio del dubbio ove le dichiarazioni rese dall’interessato non siano suffragate da prove, la ricorrente lamenta che il tribunale, facendo mal governo dei poteri di collaborazione istruttoria, abbia valutato la situazione di sicurezza della Nigeria senza tener conto del rapporto Easo 2017, da cui emergeva la grave situazione di conflitto, presente anche nel Delta del Niger, per ragioni legate al controllo delle fonti energetiche.

Il motivo è infondato.

Il tribunale ha approfondito d’ufficio la situazione di sicurezza della Nigeria sulla base di informazione desunte da fonti accreditate ed aggiornate, evidenziando che nella regione di provenienza della ricorrente non poteva dirsi sussistente un clima di violenza generalizzata nei termini richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il decreto ha precisato che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che detto conflitto rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona della richiedente la protezione sussidiaria (Cass. 7506/2020).

Il ricorso contesta la correttezza di tali conclusioni, lamentando che non sia stato acquisito il rapporto Easo 2017, da cui risulterebbe che le situazioni di conflitto e di grave insicurezza interna riguarderebbero anche l’area di provenienza della richiedente asilo. Ribadito che il tribunale ha compiutamente dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di escludere che tale zona fosse interessata da un grado violenza tale da porre a rischio l’incolumità della popolazione, indicando le plurime fonti – accreditate ed aggiornate alla data della pronuncia – utilizzate per la decisione, il fatto che da uno dei rapporti informativi -neppure acquisito al processo – fosse attestata una situazione tale da giustificare la concessione della protezione sussidiaria è questione che finisce per contrapporre – alle conclusioni motivatamente raggiunte dal giudice di merito – valutazioni personali della ricorrente e una diversa lettura dei fatti di causa che attiene al merito e che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità, dovendo escludersi – per quanto detto – che il giudice abbia disatteso – o inadeguatamente svolto – il compito di cooperazione istruttoria impostogli per legge.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando al tribunale di non aver conferito rilievo, ai fini del rilascio del permesso umanitario, alla condizione di estrema povertà patita nel paese d’origine, di aver omesso di valutare il grado di inserimento conseguito in Italia e di aver ritenuto irrilevante la nascita di una figlia.

Il motivo è infondato.

Ferma l’astratta rilevanza – ai fini della concessione del permesso umanitario – delle condizioni di povertà ed indigenza eventualmente patite nel paese di provenienza (Cass. 4455/2018), è decisivo far rilevare come il ricorso neppure chiarisca se e in che modo tali allegazioni siano state proposte nel giudizio di merito.

Giova ribadire che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo si colloca – difatti – non sul versante dell’allegazione ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata (Cass. 17185/2020; Cass. 17069/2018).

Anche in tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento (Cass. 4455/2018).

3.1. Il tribunale ha ritenuto che la nascita di una figlia non potesse dar luogo al rilascio del permesso umanitario in assenza di un effettivo inserimento sociale e lavorativo conseguito in Italia.

Ha osservato, al riguardo, che il rientro avrebbe ricostituito il gruppo familiare, dato che anche la domanda di protezione proposta dal padre della minore (compagno della ricorrente) era stata respinta, il che escludeva – per implicito – la sussistenza di una situazione di vulnerabilità tipizzata per legge ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2 bis (che vieta il respingimento o l’espulsione dei “genitori singoli con figli minori”: Cass. 22052/2020; Cass. 18540/2019).

L’ulteriore considerazione del giudice di merito circa la possibilità da parte della ricorrente – di adire il tribunale dei minori ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, per ottenere le necessarie misure di tutela della figlia, appare – dunque – argomentazione meramente rafforzativa, insuscettibile di inficiare la valutazione dei presupposti per la concessione della misura, che il tribunale ha correttamente valutato alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Il decreto, ponendo in rilievo che la ricorrente aveva svolto in Italia solo un tirocinio formativo, insufficiente a garantirle un reddito adeguato, e che l’interessata non godeva di un’adeguata sistemazione abitativa, ha – invero – effettuato anche il giudizio di comparazione tra i due contesti di vita, giungendo alla motivata conclusione che, in caso di rimpatrio, non vi sarebbe stata alcuna apprezzabile compromissione del diritto a beneficiare di un’esistenza dignitosa, giustificandosi, anche sotto tale profilo, il rigetto della richiesta del permesso per motivi umanitari.

Il ricorso è respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 1800 per compenso oltre alle spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

 

 

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