Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1957 del 29/01/2020
Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 04/04/2019, dep. 29/01/2020), n.1957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16016/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, in persona del Direttore p.t., con domicilio eletto
presso gli uffici della predetta Avvocatura, in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
Les Montres s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Ricciardi, con domicilio
eletto in Roma, via Casal di Selce, n. 441/A, presso lo studio
dell’Avv. Paolina Faraone;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Campania depositata il 8 gennaio 2015, n. 125.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 aprile 2019
dal Consigliere Dott. Leuzzi Salvatore.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, che ne ha rigettato l’appello contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento suppletivo e rettifica prot. n. 8368/RU, finalizzato al recupero di dazi non corrisposti su merci importate negli anni 2009, 2010 e 2011;
– Nella prospettazione erariale, l’importo delle royalties pagate alla società Barocco Roma s.r.l. unipersonale era da comprendersi nel valore delle merci;
– La Commissione tributaria provinciale di Caserta ha disatteso detta prospettazione, accogliendo il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione del primo giudice;
– L’Agenzia delle Dogane ha affidato il proprio ricorso per cassazione a due motivi;
La contribuente resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
– Con il primo motivo di ricorso, viene censurata la “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2 e del loro combinato disposto. Nullità della sentenza (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, per avere il giudice d’appello, a fronte della tardiva costituzione nel relativo giudizio, esaminato la questione, ritualmente non riproposta, dell’incompetenza territoriale dell’Ufficio doganale;
– Con il secondo motivo, viene lamentata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 9, per avere la sentenza d’appello, innanzitutto, obliterato il contenuto della norma in rubrica, la quale prevede che “L’ufficio doganale che effettua le verifiche generali o parziali con accesso presso l’operatore è competente alla revisione delle dichiarazioni doganali oggetto del controllo anche se accertata presso un altro ufficio doganale”, in secondo luogo, escluso l’applicabilità della novella di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 9, comma 3, decies, conv. con L. n. 44 del 2012, pure applicabile ratione temporis, avuto riguardo alla data dell’avviso di accertamento;
– Il primo motivo è fondato e va accolto nei termini che seguono;
– Emerge ex actis che la questione relativa all’incompetenza territoriale dell’Ufficio doganale emittente l’atto impositivo, benchè sollevata fin dal primo grado, non sia stata in detta sede delibata dal giudice, che concentrava la decisione su altri profili afferenti al merito della controversia;
– Emerge, altresì, per tabu/as che la società controricorrente si è costituita in appello oltre il termine di sessanta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54 (che richiama l’art. 23) e non ha reiterato costituendosi tempestivamente la questione in parola;
– Segnatamente, la questione è stata sollevata tardivamente con le controdeduzioni mediante le quali, a mente delle disposizioni richiamate, la parte resistente in appello espone le proprie difese, evidenzia le prove di cui intende valersi, formula – appunto – le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d’ufficio (Cass. n. 26830 del 2014; Cass. n. 17950 del 2012);
– Come condivisibilmente osservato da questa Corte, nel processo tributario la tardiva costituzione in giudizio dell’appellato sia per quanto stabilito dagli artt. 23 e 54 or ora evocati e sia per l’operare in via residuale delle disposizioni del codice di procedura civile – non comporta, in difetto di un’espressa previsione, alcuna invalidità ma soltanto la decadenza della parte dalla facoltà di svolgere le attività processuali eventualmente ad essa precluse (Cass. n. 947 del 2019), dovendo l’appellato accettare il processo nello stato in cui si trova;
– Fra le attività precluse figura quella tesa a veicolare nel giudizio di gravame questioni che – non decise nella sentenza di primo grado – non siano state tempestivamente riproposte e non si palesino rilevabili d’ufficio, avuto riguardo alla specifica natura che le contrassegna;
– Nel giudizio di appello tributario, al pari di quanto accade nel quadro dell’appello civile ai sensi dell’art. 346 c.p.c., va, in effetti, affermata la necessità di riproposizione delle eccezioni che non siano state oggetto di alcun esame, diretto o indiretto del primo giudice;
– Nè il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, sostituire alla motivazione di quella una diversa motivazione che esorbiti dai limiti del “devolutum”, quali risultanti dall’atto di gravame;
– In definitiva, la questione sul difetto di competenza dell’Ufficio doganale da cui promana l’atto impositivo impugnato non è stata correttamente introdotta in appello dal contribuente, sicchè essa è stata, per conseguenza, erroneamente vagliata dal giudice d’appello che su di essa ha incentrato la propria decisione;
– Assorbito è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza della CTR per aver ritenuto fondata quell’eccezione che, in sede di disamina del primo motivo, si è ritenuta insuscettibile d’essere decisa, poichè ribadita soltanto con deduzioni tardive;
– Il ricorso va, quindi, accolto in relazione al primo motivo, assorbito il secondo;
– La sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, annullato il secondo. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, il 4 aprile 2019.
Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020