Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1957 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1957 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BIANCHINI BRUNO

rimozione- autorizzazione-

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n.r.g. 8990/08 proposto da:
– Cosimo INFERRA ( NFR CSM 38B14 F158J);
rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso per cassazione, dall’avv.
Nicola Maiorana ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Patrizia De
Nostro in Roma, viale Giulio Cesare n. 71
– Ricorrentecontro

– Condominio dell’isolato 1/2 di via Catania in Messina ( p. IVA: 97008110831)
In persona di Santi Caktpristi, amministratore pro tempore ; rappresentato e difeso dall’avv.
Nino Parisi ed elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Marconi n. 19 c/12, presso lo
studio dell’avv. Raffaella Scutieri, giusta procura allegata alla memoria di costituzione ,
autenticata nelle firme con atto notar Lillo Fleres del 16 ottobre 2013
– Resistente con procura nonché nei confronti di:

– Sara BASSARELLI ( c.f.: BSS SRA 32S50 F1581)
WP

1.5- ì4// 3

Data pubblicazione: 29/01/2014

rappresentata e difesa dall’avv. Manlio Nicosia, in forza di procura a margine del
controricorso e domiciliata ex lege presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
-Controricorrente –

Avverso la sentenza n. 509/07 della Corte di Appello di Messina,

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 10/12/2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;
Udito l’avv. Aurelio Maiorana, munito di delega dell’avv. Nicola Maiorana, per il
ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso ;
Udito l’avv. Nino Parisi per il Condominio resistente, che ha insistito per il rigetto
del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Luigi Salvato , che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Il Condominio sito in Messina, alla via Catania, isolato 1-2, con atto notificato il 13
giugno 1988, citò innanzi al Tribunale di Messina Cosimo Inferrera per sentirlo
condannare al risarcimento dei danni ed all’eliminazione di alcune opere di modifica
eseguite nel suo immobile, sito al piano terra dello stabile, consistite nella costituzione
di una soletta in cemento per ricavare un soppalco , poggiante su uno dei pilastri
portanti del fabbricato e nella sostituzione della originaria serranda di chiusura dei locali,
con altra che avrebbe determinato una lesione al decoro della galleria condominiale.

2 — Il convenuto si costituì e sostenne che nessun pericolo avrebbe potuto derivare
dall’appoggio della soletta ai pilastri in quanto l’opera era stata debitamente assentita
dalle autorità amministrative; negò altresì che vi potesse essere una alterazione in senso
peggiorativo del prospetto condominiale a causa della nuova chiusura.

3 — Essendo emerso che nel 1994 il convenuto aveva venduto i locali a tale Sara
Bassarelli che, a sua volta, li aveva concessi in locazione ad alcuni medici che vi avevano

pubblicata il 29 novembre 2007 e notificata il 29 gennaio 2008

costituito un ambulatorio, fu autorizzata la chiamata in causa dell’acquirente e la stessa,
costituendosi, oltre a rifarsi alle difese del proprio dante causa, propose domanda
riconvenzionale di garanzia nei confronti del predetto Inferrera, in caso di accoglimento
delle domande del Condominio.

ripristinatorie e risarcitorie, demandando al prosieguo del giudizio la quantificazione
delle somme occorrenti al ripristino — alla cui esecuzione aveva autorizzato lo stesso
ente di gestione — nonché al risarcimento del danno.

5 — L’Inferrera propose appello , sostenendo che non sarebbe stato tecnicamente
fondato l’affermare che il mezzanino, collegato al pilastro condominiale, comportasse
un aumento della tensione del conglomerato della preesistente struttura, con pericolo
“di crisi” per quest’ultima né che la modifica della serranda avrebbe potuto detelininare
una variazione dell’aspetto architettonico dell’edificio; nella resistenza della Bassarelli e
del Condominio, la Corte di Appello di Messina, pronunziando sentenza n. 509/2007,
respinse il gravame, regolando di conseguenza le spese.

6 — Osservò la Corte distrettuale che dalla disposta consulenza tecnica sarebbe emerso
che il mezzanino, poggiante su una trave di sostegno, incastrata nei pilastri condominiali
e sulla quale era stato posto un serbatoio dell’acqua, avrebbe determinato un
trasferimento del carico su ognuna delle due strutture di sostegno comuni , con ciò
aumentando la tensione di esercizio del conglomerato del quale esse erano composte ,
di tal che non si sarebbe potuto escludere che , in caso di sisma, detto materiale potesse
frantumarsi in corrispondenza del punto di collegamento tra il trave ed i pilastri;
osservò altresì il giudice dell’impugnazione — sempre sulla scorta della relazione
dell’ausiliare — che l’ingegnere che aveva predisposto il progetto e curato l’esecuzione
della nuova opera non aveva presentato alcun calcolo strutturale ; negò poi la Corte
territoriale che potesse rivestire efficacia esonerativa il decreto del 4 aprile 2007 —
prodotto assieme alla comparsa conclusionale — dell’assessorato dei lavori Pubblici —

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4 — L’adito Tribunale, con sentenza n. 562/2004 , accolse entrambe le domande

Dipartimento Ispettorato Tecnico della Regione Sicilia – con il quale si era evidenziato
che le opere in questione si sarebbero conformate alla normativa di cui alla legge n.
64/724, in conformità al parere espresso dal Genio Civile di Messina- atteso che tale
provvedimento si riferiva ad opere inserite in un edifico ad una elevazione fuori terra e

della trave di sostegno del mezzanino nelle strutture portanti dell’edificio condominiale.

7 — Venne altresì confermato il giudizio di non conformità al decoro complessivo del
fabbricato della nuova chiusura dei locali al piano terra, in ragione della difformità delle
altre serrande per colore e tipologia delle decorazioni in ferro.

8 Per la cassazione di tale decisione l’Inferrera ha proposto ricorso, affidandolo a sette
motivi, illustrati da successiva memoria; la Bassarelli ha risposto con controricorso; il
Condominio si è costituito con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene denunziata la violazione e falsa applicazione degli
artt.1130 e 1131 cod. civ. in combinato disposto con l’art. 75, terzo comma, cpc sia in
relazione al vizio di cui all’art. 360, I comma, n.3 cpc sia — denunciando la conseguente
nullità della sentenza e /o del procedimento- a quello contemplato dall’art. 360, I
comma n.4 cpc: ciò a cagione del fatto che l’amministratore del condominio sarebbe
stato privo della legitimatio ad causam non essendo stato autorizzato alla proposizione del
giudizio — di appello – dall’assemblea dei condomini
I.a — Il mezzo è infondato in quanto l’amministratore agì per assicurare 1′ integrità delle
parti comuni dell’edificio e del decoro condominiale, così che la sua azione doveva
essere inquadrata in quelle che, a mente del combinato disposto degli artt. 1130 n.4 e
1131, I comma, cod. civ., possono essere iniziate senza la preventiva autorizzazione
assembleare: va aggiunto che detto esonero si estende anche alle domande risarcitorie
che costituiscano il logico sviluppo, in termini di ripristino monetario, delle prime( in
termini: Cass. Sez. II, n. 23065/2009)

,19~44-421

senza un previo accertamento della situazione venutasi a creare a causa dell’inserimento

II — Con il secondo motivo, articolato in più proposizioni, viene dedotta: a — la
violazione e falsa applicazione degli artt. 2907 e 2697 cod. civ. in combinato disposto
degli artt. 99, 112, 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360, I comma n. 3 cpc; b — la
nullità della sentenza e/o del procedimento per le medesime violazioni, in relazione

manifestazioni di cui all’art. 360, I comma n.5 cpc — per difettosa valutazione delle
emergenze istruttorie.

II.a — Deduce la parte ricorrente che non corrisponderebbe alle emergenze di causa
quanto affermato dalla Corte territoriale, in merito alla mancata produzione del
progetto in sanatoria ed alla mancata esecuzione dei calcoli di raffronto tra la tensione
originaria e quella originata dall’aggravio di peso per la collocazione sul mezzanino del
serbatoio dell’acqua

Il.a.1 – Il motivo così come prospettato non è ammissibile in quanto il vizio denunciato
non riguarderebbe la esposizione dell’ iter logico seguito per pervenire ad una contestata
valutazione dei dati istruttori ma sarebbe diretto a far valere l’erronea percezione di
eventi o circostanze incontestabilmente escluse o indubitabilmente accertate

ex actis,

così deducendosi l’esistenza di un vizio revocatorio a’ sensi dell’art. 395 n.4 cpc

II.a.2 — Deduce altresì parte ricorrente che la Corte distrettuale non avrebbe rilevato
che, per mero errore materiale ” di digitazione in fase di stesura da parte dell’ufficio
competente” sarebbe stato indicato, nel decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici,
che l’edificio interessato dalla contestata immutazione sarebbe stato costituito da un
solo piano, attestazione che non avrebbe trovato corrispondenza nei fatti e sarebbe
stata facilmente riscontrabile dalla rettifica di quel decreto, successivamente prodotta,
dalla quale sarebbe emersa la indicazione specifica al fabbricato per il quale era causa:
ciò avrebbe determinato la violazione, da parte del giudice dell’appello, del suo poteredovere di emettere decisioni solo alla stregua di elementi di fatto ritualmente presenti in
atti.

all’art. 360, I comma n.4 cpc; l’esistenza di un vizio di motivazione — nelle sue tre

II.a.3 — anche questo profilo è inammissibile perché, da un lato e nuovamente, si
tratterebbe, secondo prospettazione, di un errore revocatorio; dall’altro perché il
conforto documentale solo oggi prodotto, non è ammissibile , non rientrando nel
novero dei documenti producibili in sede di legittimità; in terzo luogo perché la parte è

distrettuale non solo ha preso in esame il documento ma lo ha valutato altresì nella sua
concludenza e rilevanza, dunque affermandone per implicito la riferibilità all’immobile
condominiale.

II.a.4 – Non sussiste infine il vizio di omesso esame di documentazione essenziale —
rappresentata dalla valutazione di conformità alle norme antisismiche alla
ristrutturazione del ricorrente, come esposta nel decreto amministrativo sopra
esaminato — perché al contrario la stessa venne esaminata ma se ne escluse la
concludenza al fine dell’accoglimento della domanda ( cfr. fol 8 della decisione
appellata) dal momento che non sarebbe emerso che nella disamina che precedette il
rilascio ( a tredici anni di distanza) della certificazione, si fossero prese in considerazione
le interazioni tra l’ opus novum e le strutture in cui esso si andava a collegare.

III — Con il terzo motivo viene articolata una critica all’utilizzo ed alla utilizzabilità della
consulenza tecnica di ufficio eseguita in primo grado, dal momento che l’ausiliare non
avrebbe eseguito i prescritti calcoli e/o le conseguenti verifiche statiche circa l’opera
eseguita dal ricorrente.

III.a — Il mezzo denunzia perciò: 1 — la violazione delle norme sulla CTU — artt 62 e
194 cpc; 90-92 disp. Att. cpc anche con effetto sulla validità della sentenza e del
procedimento e, 2 – triplice vizio di motivazione per la mancata redazione dei rilievi e
calcoli statici da parte del consulente di ufficio.

III.a.1 — Il mezzo è inammissibile perché critica la metologia seguita dal CTU sulla base
dei rilievi del CTP senza esporli per esteso, così determinando una mera non
condivisione dei suoi approdi interpretativi dei dati di causa, omettendo altresì di

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carente di interesse a far valere la suddetta censura nel momento in cui la Corte

riportare i quesiti che vennero posti all’ausiliare ; del tutto errato poi — pur seguendo
l’impostazione difensiva- è l’addurre la nullità della sentenza e dell’intero procedimento
per la non condivisione del modus procedendi dell’ausiliare.
IV — Con il quarto motivo si denunzia l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice

cpc la violazione dell’art. 2907 cod. civ. in relazione agli artt. 99 e 112 cpc- avendo il
Tribunale disposto che, a fronte della domanda a che i lavori di ripristino ( del
mezzanino e della serranda) fossero effettuati dal convenuto, aveva invece deciso che
fossero eseguiti dal Condominio a spese dell’ Inferrera: il motivo è inammissibile per
novità della deduzione difensiva, atteso che parte ricorrente neppure deduce che la
relativa questione sarebbe stata posta a base di un motivo di appello.
V — Con il quinto motivo si denunzia la omessa considerazione che — per quello che
riguardava l’efficacia lesiva del decoro condominiale per effetto del mutamento della
forma e del colore della chiusura dei locali del ricorrente — l’immutazione sarebbe
intervenuta dopo che altri condomini avevano , autonomamente, minato la armoniosa
continuità estetica della galleria condominiale: il mezzo è inammissibile perché deduce
questione che non risulta affrontata nell’appello e che, comunque, involge una indagine
di merito inibita alla Corte.
VI — Con il sesto motivo si denunzia la violazione delle norme sostanziali circa il
risarcimento dei danni che non sarebbero stati dimostrati: il mezzo è infondato in
quanto l’accertamento della sussistenza di opere potenzialmente dannose per la statica
dell’edificio condominiale e concretamente lesive della sua estetica era in astratto idoneo
a sorreggere la condanna generica al risarcimento dei danni, essendo riservato all’esito
dell’eventualmente intrapreso giudizio sul quantum debeatur la verifica della concreta
sussistenza di un pregiudizio risarcibile.
VII — Con il settimo motivo si censura la statuizione sulle spese: il mezzo è assorbito
perché l’appello si è confermato privo di fondamento

dell’impugnazione – collegando nuovamente ai vizi di cui all’art. 360, I comma nn 3 e 4

VIII — La ripartizione dell’onere delle spese è determinata dalla soccombenza , secondo
la liquidazione esposta in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

ciascuna parte costituita, in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi
Così deciso in Roma il 10 ~o 2013, nella camera di consiglio della 2″ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida, per

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