Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1957 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28404-2018 proposto da:

PARMALAT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 31, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASTONE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EREDITA’ GIACENTE DI T.G., in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO FRANCESCO DOTTO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MASSIMO PIAZZA;

– controricorrente –

contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1635/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Parmalat S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti dell’Eredità giacente di T.G., contro la sentenza del 18 giugno 2018 con cui la Corte d’appello di Bologna ha dichiarato estinto, per tardiva riassunzione a seguito dell’interruzione determinata dal decesso dell’appellato T., il giudizio di appello introdotto dalla dante causa dell’odierna ricorrente avverso sentenza che aveva accolto l’opposizione del medesimo T. allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Parmalat S.p.A.., determinando in Euro 362.150,00, in prededuzione, l’importo dovutogli per TFR, con compensazione per 1/5 con il suo debito risarcitorio nei confronti della società.

2. – L’Eredità giacente resiste con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico mezzo denuncia nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice di merito dichiarato l’estinzione del procedimento sull’erroneo presupposto della durata di tre mesi e non di sei mesi dal termine di cui all’art. 305 c.p.c., in violazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso e inammissibile.

Vale premettere che Parmalat S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione in veste di assuntore del “Concordato Parmalat”, e, quindi, di titolare di tutti i crediti ed i debiti di Parmalat S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ormai estinta ai sensi del D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 4 bis, convertito in L. 18 febbraio 2004, n. 39, omologato con sentenza del Tribunale di Parma in data 1 ottobre 2005.

Detto ricorso si innesta su un procedimento di opposizione allo stato passivo inizialmente introdotto dal T.G. nei confronti di Parmalat in Amministrazione Straordinaria al fine di ottenere l’ammissione di un proprio credito per TFR, procedimento conclusosi con il riconoscimento di un credito di Euro 289.720.

Contro la sentenza che ha pronunciato in tal senso la società ha proposto impugnazione che si è conclusa con dichiarazione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione a seguito del decesso del T..

Orbene Parmalat S.p.A. è stata a suo tempo ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in forza del D.L. n. 347 del 2003, convertito in L. n. 39 del 2004, decreto-legge che, all’art. 4 bis, comma 6, richiama l’applicazione della L. fallimentare, artt. 98 e seguenti.

Va da sè, come eccepito dall’eredità giacente, che il ricorso per cassazione era sottoposto, in caso di notificazione della sentenza, al termine breve di 30 giorni di cui alla L. fallimentare, art. 99.

Nel ricorso per cassazione si dà atto della notifica della sentenza d’appello in data 25 giugno 2018, sicchè il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 25 luglio 2018.

Viceversa, detto ricorso è stato notificato il 24 settembre 2018, a termine ormai spirato.

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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