Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1957 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LAGUNDO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Macchiavelli n. 25, presso lo studio

dell’Avv. Pilia Paolo Giuseppe, dal quale è rappresentato e difeso,

unitamente all’Avv. Martin Ganner, per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano – Sezione Distaccata di

Merano n. 59/08, depositata in data 7 marzo 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con sentenza depositata in data 7 marzo 2008, il Tribunale di Bolzano – Sezione Distaccata di Merano, in accoglimento dell’appello proposto da B.M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Merano, annullava i verbali di contestazione impugnati, relativi a violazione dell’art. 142 C.d.S.;

che secondo il Tribunale era fondato il terzo motivo di appello, con il quale la sentenza di primo grado era stata censurata perchè aveva ritenuto legittimo l’operato del Comune, che si era avvalso di una ditta privata per compiti che la legge riservava esclusivamente a ben individuati soggetti;

che il Tribunale riteneva in particolare non convincente l’argomentazione del Giudice di primo grado, secondo cui era del tutto infondato il rilievo dell’opponente circa il rapporto contrattuale tra il Comune di Lagundo e la ditta Tarasconi, ben potendosi l’amministrazione avvalere dell’operato di un terzo, sulla base di apposito strumento contrattuale, nella predisposizione dei mezzi necessari per la gestione di un servizio, senza che potesse apparire sconveniente il fatto che il terzo percepisse un corrispettivo per la sua prestazione;

che, al contrario, posto che nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo autovelox il momento decisivo è costituito dal rilievo fotografico, al quale deve presenziare necessariamente uno dei soggetti ai quali l’art. 12 C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, detto rilievo non poteva essere effettuato in via esclusiva da soggetti privati;

che, pertanto, posto che il Comune non aveva contestato di avere affidato ad una ditta privata tutta la gestione della rilevazione delle violazioni alle norme sui limiti di velocità, compresa addirittura la verbalizzazione e la notificazione dei verbali di contestazione, i detti verbali dovevano essere dichiarati illegittimi;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il Comune di Lagundo sulla base di un motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 354 reg. esec. C.d.S., comma 4 (recte: art. 345), e art. 201 C.d.S., n. 3, formulando il seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte di cassazione se la gestione diretta delle apparecchiature di rilevamento della velocità da parte degli organi di polizia richiesto dall’art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4 richiede la presenza fisica degli stessi organi sul luogo di accertamento ovvero se è sufficiente l’esistenza di un collegamento, nel senso che siano gli organi di polizia ad effettuare la lettura del supporto sul quale sono registrati i dati dell’apparecchiatura di controllo”;

che l’intimata non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Considerato che il precedente relatore designato, nella relazione depositata il 23 giugno 2009, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, essendo lo stesso manifestamente infondato.

Vanno disattese le censure sollevate nei confronti della sentenza impugnata che aveva ritenuto l’illegittimità dei verbali di contravvenzione, avendo il Giudice accertato che il Comune aveva affidato ad una ditta privata la gestione diretta della rilevazione delle violazioni, compresa la verbalizzazione e la notificazione .

In tema di violazioni di norme sui limiti di velocità accertate a mezzo di strumento elettronico omologato (cosiddetto “autovelox”), il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’art. 12 C.d.S. demanda l’espletamento dei servizi di polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate (Cass. 2202/2008, 16713/2003)”;

che il Collegio condivide la proposta di inammissibilità contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, in particolare, si deve sottolineare come questa Corte abbia ulteriormente affermato che, “nel caso di infrazioni al codice della strada per eccesso di velocità, accertate a mezzo di apparecchiature elettroniche, l’assistenza tecnica di un privato operatore, limitata all’installazione ed all’impostazione dell’apparecchiatura secondo le indicazioni del pubblico ufficiale, non interferisce sull’attività di accertamento poi direttamente svolta da quest’ultimo ed, anzi, offre agli utenti della strada nei confronti dei quali è effettuato il controllo una più sicura garanzia di precisione nel funzionamento degli strumenti di rilevazione ove tenuti sotto sorveglianza da parte di personale tecnico specializzato. Nessuna violazione, quindi, sussiste al principio che riserva ai pubblici ufficiali i servizi di polizia stradale in generale (artt. 11 e 12 C.d.S.) ed in particolare la gestione delle apparecchiature elettroniche per l’accertamento delle infrazioni (art. 345 reg. esec. C.d.S., comma 4) (Cass., n. 22816 del 2008);

che da tale pronuncia si desume, quindi, la illegittimità di accertamenti che – come nella specie – siano dall’autorità competente interamente delegati ai privati, i quali provvedono non solo alla installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, ma anche alla lettura dei risultati della rilevazione, alla verbalizzazione e alla notifica del verbale al soggetto interessato (vedi, sul punto, quanto affermato in ricorso al punto 3 delle difese spiegate dal Comune nel giudizio di appello);

che, quindi, il ricorso deve essere rigettato, perchè manifestamente infondato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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