Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1957 del 25/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.25/01/2017), n. 1957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19158-2015 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO
ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LIANA DI MOLFETTA, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BAT;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2581/1/2014, emessa il 3/11/2014 della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BARI, depositata il 15/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO ETTORE;
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:
Il Dott. P.D. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Puglia che il 15 dicembre 2014 ha ritenuto infondata la domanda del contribuente, medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta 2006, 2007, 2008 e 2009. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Il contribuente replica con memoria.
Il ricorrente esattamente censura – per violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 115 c.p.c.) – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente fornita del requisito dell’autonoma organizzazione pur essendo correlata col SSN ed espletata con attrezzature minimali e l’ausilio di una segretaria part time.
La decisione del giudice regionale si discosta dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.
Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e delle difese delle parti emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una segretaria part time e spese indispensabili per attivare uno studio medico, il che esclude che i suddetti parametri siano superati dall’attività del contribuente.
Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di accoglimento in forma semplificata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda introduttiva della parte contribuente può essere immediatamente accolta. Le spese dell’intero giudizio possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda introduttiva della parte contribuente; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017