Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19569 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo President – –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21755/2011 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.L. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso

lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO DE

BERTOLINI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.

PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

M.R., (OMISSIS), A.M. (OMISSIS),

A.I. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

A. BECCARA GABRIELE;

– controricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 83/2011 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 22/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido, difensore del ricorrente che si è

riportato agli atti depositati insistendo sull’accoglimento del

proprio ricorso;

udito l’Avvocato ROMANELLI Guido Francesco, difensore dei resistenti

che si è riportato agli atti depositati chiedendo l’accoglimento

delle difese esposte ed in atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per il rigetto dei ricorsi incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Dal (OMISSIS) pendono controversie tra gli eredi di M.L. per l’attribuzione del compendio ereditario e l’accertamento dell’avvenuta usucapione in favore dell’odierno ricorrente M.G. di un fabbricato, la particella n. (OMISSIS) ed il terreno circostante in (OMISSIS).

La prima causa (n. 636/98)è stata proposta dagli eredi di M.S., figlio di O. coniugato P., contro M.G. per la divisione dei beni in (OMISSIS) sul presupposto che fossero in comproprietà in parti uguali dei due fratelli, dopo le cessioni e le rinunce da parte di altri eredi. In via riconvenzionale il convenuto ha chiesto l’accertamento della proprietà esclusiva, anche per avvenuta usucapione, dei beni anzidetti.

La seconda causa (n. 32/03) è stata introdotta nel 2003 da M.G., il quale ha riproposto domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed ha esperito retratto successorio per le quote ereditarie di M.R. e M.R.. Ha riproposto domanda di usucapione.

Le cause, dopo riunione di domande, hanno avuto esito tormentato, ancorchè parziale.

La sentenza del Tribunale di Trento 47/2004 giudicando sulla causa rinominata 554/03 ha, tra l’altro, rigettato la eccezione sollevata da M.G. di invalidità delle procure notarili conferite agli avocati Sandri e Cassina e ha rigettato le domande di usucapione e annullamento del certificato di eredità.

La sentenza dello stesso tribunale n. 884/04 ha rigettato le domande di M.G. nella causa separata n. 553/03.

La Corte di appello di Trento nel febbraio e novembre 2005 ha respinto gli appelli di M.G..

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 28040/08 ne ha accolto i ricorsi, che facevano valere vizi nella composizione dell’organo giudicante di primo grado.

Conseguentemente la causa è tornata alla Corte di appello di Trento, che ha pronunciato la sentenza n. 83/2011 del 22 marzo 2011, con la quale, dopo aver annullato le due sentenze del tribunale, ha rigettato tutte le domande proposte dal ricorrente “nelle comparse di costituzione e risposta depositate nei giudizi in riassunzione”, escluse quelle oggetto dei provvedimenti di sospensione ex art. 295 c.p.c., emessi nel giudizio di primo grado.

Questa sentenza, che ha per oggetto essenzialmente il rigetto della eccezione di nullità delle procure notarili, l’usucapione dei beni pretesa dal fratello G. e le vicende delle quote ereditarie di M.R. e M.R., è stata notificata il (OMISSIS) ed è stata impugnata da M.G. il (OMISSIS) successivo con tre “motivi”, che raggruppano dieci censure.

P.G. con M.L. e M. si sono difesi, rappresentati dall’avv. De Bertolini, con controricorso e ricorso incidentale relativo alle spese di lite.

Analogamente si sono schierati M.R. con A.M. e I., difesi dall’avv. Beccare.

M.G. ha depositato controricorso per resistere ai ricorsi incidentali e memoria in vista dell’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo lamenta che sia stata rigettata l’eccezione di nullità delle procure alle liti rilasciate, come si legge a pag. 22 della sentenza impugnata, “dagli attori agli avvocati Sandri e Cassina, costituitisi, in sostituzione dell’originario difensore, nel corso dell’unico giudizio allora pendente tra le parti avanti al tribunale di Trento”.

Il ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 e in particolare si duole del fatto che sia stata ritenuta l’esistenza di un mero errore materiale, desumendola dal complessivo contesto processuale anzichè dal testo stesso dell’atto.

Denuncia poi violazione di legge in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 115, 82 e 83 c.p.c. e lamenta:

– che la Corte di appello, nella circostanza che il processo per il quale veniva rilasciata la procura sia stato indicato come n. 363 anzichè n. 636, ha ravvisato una semplice inversione di cifre e che ciò sarebbe “un puro e semplice arbitrio”;

– che l’avere indicato in procura il M.G. come attore anzichè come convenuto non costituiva mera inesattezza (come ritenuto dalla Corte di appello), la cui decisione costituirebbe un “modo di procedere che non può che lasciare sconcertati”;

– che il riferimento esatto al giudice istruttore della causa 636 non “rappresenta un riferimento bastevole per risalire a una determinata controversia tra soggetti che ne hanno reciprocamente promosse tra loro più d’una”;

che non sarebbe stata data prova della pendenza di una sola causa tra le parti al momento in cui venne rilasciata la procura de qua.

Le censure, nonostante la durezza degli accenti usati, sono manifestamente infondate.

Va in primo luogo osservato che la circostanza che a quel tempo tra le parti pendesse avanti al giudice istruttore S. una sola causa è stata affermata dalla Corte di appello.

Questo accertamento di merito deve essere assunto come esatto dal giudice di legittimità, se non viene smentito da risultanze che siano puntualmente specificate in atti e siano basate su produzioni documentali tempestivamente prodotte al tempo in cui nel giudizio di merito venne sollevata l’eccezione.

Così non è accaduto nella specie, perchè il ricorso si limita a proclamare che pendeva altra causa tra le parti con attore il M. e a sostenere che “nessuna prova” sarebbe stata fornita “a sostegno della tesi che in questa tesi si avversa”.

Parte ricorrente si trincera quindi dietro una carenza probatoria che addebita alla Corte di appello, ma non adempie all’indispensabile onere di specificità della censura, che incombeva su di essa.

Inoltre neppure riferisce se anche nell’altra causa di cui parla vi fosse analoga necessità di nuova costituzione, tale da poter far sorgere dubbi sulla volontà dei rappresentati ed equivoci su quale icarico conferire ai nuovi difensori.

Cade in tal modo gran parte della suggestione cui è affidato il motivo.

2.1) Esso comunque, al fondo, è smentito non solo dall’ineccepibile rigore logico del giudizio con cui la Corte ha ritenuto che lo scambio di numeri del fascicolo (“363” in luogo di “636”) e di posizione processuale della controparte costituissero mero inesattezze commesse dal redattore degli atti difensivi con cui i nuovi difensori (il che rende più facilmente spiegabili le sviste) si costituivano in sostituzione del precedente che aveva rinunciato al mandato, ma anche dal peso attribuito dalla Corte alla circostanza che comunque era esatta la persona dell’istruttore della causa per la quale era rilasciato il mandato.

Va poi detto che utilmente la Corte di appello ha fatto riferimento anche agli atti del processo per confermare il proprio già motivato convincimento.

Ha osservato che, come era ben noto al deducente” M.G., i mandanti erano comparsi personalmente avanti al giudice per confermare la volontà espressa con le procure rilasciate ai nuovi difensori.

Il richiamo alle risultanze dei verbali di causa come riscontro della natura di errore materiale di una omissione o di una svista presente nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 2763/15; 4875/15; 8136/11; 2691/10), cosicchè la Corte di appello poteva utilizzarlo come argomento a sostegno.

3) sull’usucapione del fabbricato e del terreno.

I cinque profili di ricorso che compongono il secondo motivo costituiscono un lungo, vano tentativo di sollecitare una rivisitazione della dettagliata e puntuale decisione della Corte di appello.

La questione attiene un fabbricato parte del compendio ereditario, che è composto da due piani, il piano terra locato dal (OMISSIS) fino al (OMISSIS) e poi utilizzato dal ricorrente; il piano primo utilizzato dal ricorrente fin dalla data del matrimonio, nel (OMISSIS).

I cardini della ricostruzione della Corte di appello, la quale ha escluso sia l’usucapione dell’intero, da parte del coerede, sia l’usucapione della sola porzione superiore, sono i seguenti:

quanto al piano terra la locazione non fu stipulata dal ricorrente e il canone veniva versato alla vedova di O.; il rilascio fu richiesto giudizialmente dai due fratelli M. e dagli altri familiari, tutti come eredi di O., per esigenze familiari di una zia, alla quale fu concesso in uso l’alloggio.

– Il certificato di eredità di cui al sistema tavolare fu richiesto nel (OMISSIS) al notaio D., con atto sottoscritto anche da M.G., nel quale l’intero “immobile in contesto” venne indicato come oggetto di comproprietà tra i due fratelli, contraddicendo espressamente la tesi odierna del possesso ad usucapionem già maturato per il decorso di venti anni a partire dal (OMISSIS).

– Il godimento dell’appartamento e del terreno circostante è stato consentito al fratello comproprietario in considerazione della situazione ereditaria venutasi a creare a seguito della morte del comune dante causa O., il quale aveva disposto dei beni in modo che ciascuno dei quattro figli ricevesse la disponibilità e poi la proprietà di un alloggio, (v. sentenza pag. 26) “in vista di una futura divisione dei beni oggetto di comunione tra coppie di eredi” (alcuni immobili lasciati ai figli maschi e altri alle figlie femmine).

Tutte le manifestazioni di godimento dei beni sarebbero espressione di una concorde volontà che consentiva (la Corte di appello ha usato il termine “tolleranza”, concetto che è perfino superfluo, ma non errato, evocare in presenza di un accordo di cui viene data convincente spiegazione) a ciascuno di godere dei beni assegnati, senza che si potesse ipotizzare un’appropriazione mediante un possesso ad usucapionem – e quindi in opposizione ai coeredi con cui tutto veniva deciso e richiesto – da parte del beneficiario in danno degli altri eredi.

Il ricorso non scalfisce questa coerente, logica ricostruzione, supportata da fatti di decisivo peso e da un’interpretazione coerente con le disposizioni testamentarie e con l’applicazione datane dalla Corte di appello, in coerenza con usi largamente diffusi e con la giurisprudenza dominante (cfr. esemplificativamente Casa. 9633/13; 7221/09; 24214/14; 19478/07).

In forza degli uni e dell’altra, il coerede beneficiario di un bene relitto del de cuius ne può godere come compossessore senza che ciò crei di per sè uno stato di fatto funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem, che si instaura solo in presenza di attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con possesso altrui.

Questi apprezzamenti di fatto sono riservati al giudice di appello e insindacabili in sede di legittimità se congruamente motivati.

3.1) Il lungo excursus del ricorso volto ad inficiare le valutazioni complessive della Corte non impone una risposta parcellizzata sui singoli aspetti, come vorrebbe parte ricorrente: per scalfire una coerente ricostruzione e interpretazione dei fatti rilevanti ai fini dell’usucapione è infatti necessario enunciare risultanze che, quand’anche si dimostri che siano state malvalutate, siano decisive, cioè comportino necessariamente una diversa valutazione complessiva dei fatti.

Ciò non è certo avvenuto nella specie, sol che si consideri:

– che quanto alla sottoscrizione della richiesta di certificato notarile (in cui si dava atto della comproprietà del bene usucapito), parte ricorrente deve rifugiarsi (memoria pag. 14) nella inverosimile e non documentabile affermazione che “il notaio non ha illustrato con chiarezza i contenuti dell’atto che aveva predisposto e il sottoscrittore si è comunque fidato del professionista”.

Che quanto alla concessione in locazione dell’appartamento inferiore fatta su accordo di tutti gli eredi e con beneficio del canone alla madre, invano parte ricorrente cerca di smentire le deposizioni dei conduttori su particolari irrilevanti (la data di inizio del rapporto) o di valorizzare il proprio personale intervento nella stipula.

Si tratta di circostanze non decisive a fronte di quelle, riscontrate documentalmente da firme congiunte e atti giudiziari, che sono state censite dalla Corte di appello a riscontro di una volontà di gestione nell’interesse comune e comunque con il pieno accordo dei coeredi, che non confligge affatto con la maggior compenetrazione di ciascuno dei comunisti nella cura dei beni affidati.

In tal senso si spiega anche la non ingerenza nelle opere che ciascuno andava a intraprendere nell’abitazione destinata, secondo tacite intese, a rimanere assegnata in via definitiva al momento dello scioglimento della comunione.

Non sussiste inoltre alcuna illogicità o insufficienza motivazionale con riguardo alla porzione dell’immobile al primo piano, goduta direttamente e non locata.

Quel che parte ricorrente non coglie della coerente ricostruzione dei giudici di appello è che se vi erano comportamenti così a lungo protratti (fino alla firma del certificato notarile, di poco anteriore all’inizio della causa) che denunciavano l’insussistenza di oppositiva apprensione dei beni goduti direttamente, essi riguardavano tutto il patrimonio e naturalmente con portata bilaterale – come la Corte ha osservato a pag. 28 in fine -.

Resta quindi esclusa l’illogica configurazione, postulata in ricorso, di un diverso regime di godimento dei vari beni, che contrasta con l’esistenza di un’intesa generale.

4) domanda di annullamento.

Un altro capo di pronuncia della Corte di appello concerne le richieste, da parte sempre di M.G., di annullamento dell’atto di transazione e vendita (OMISSIS) avente per oggetto la quota ereditaria di M.R. e il successivo negozio divisionale del (OMISSIS).

La questione concerne la clausola 4 del testamento di O., che secondo il ricorrente vincolava la quota della sorella R., incapace naturale, a favore degli altri tre fratelli.

La Corte di appello ha escluso che il ricorrente abbia legittimazione ad agire con azione di annullamento in relazione alla vendita effettuata da parte del tutore di R.. In particolare ha escluso che la clausola contenesse una sostituzione fedecommissaria e ha aggiunto che comunque, anche applicando l’art. 694 c.c., l’alienazione del bene è consentita se avviene, come nella specie, su autorizzazione del tribunale.

Ha escluso anche la esperibilità dell’azione di retratto ex art. 732 c.c.. La sentenza impugnata ha in primo luogo ritenuto che il testamento di O. conteneva una divisione inter liberos, in quanto attribuiva i singoli beni alla moglie e ai figli, ancorchè creando alcune comunioni limitate rispettivamente ai due figli maschi e alle due figlie femmine. In secondo luogo ha osservato che comunque l’azione di retratto non avrebbe potuto essere esercitata perchè non era stata venduta una quota dell’eredità, ma una quota della comproprietà di R. pervenutale a seguito della divisione fatta dal testatore

Il ricorrente afferma che una comunione ereditaria indivisa era esistente perchè alcuni beni non erano stati contemplati nel testamento olografo. Ciò espone – si può dire sin da ora, tardivamente – per giustificare la propria legittimazione all’azione di annullamento, su cui la Corte di appello ha rilevato che egli non aveva neppure allegato, “ragioni giuridiche riconducibili alla previsione generale di annullabilità dei contratti ed a quello di divisione in particolare”.

Il ricorso al punto 3.2 non riesce in alcun a modo a confutare questa secca constatazione, la quale, per non essere considerata prospettazione nuova nell’odierna sede, avrebbe dovuto essere impugnata riportando con assoluta precisione l’indicazione di tempo e contenuto degli atti processuali in cui tempestivamente era stata posta la questione; i termini di essa; delle contestazioni mosse dai resistenti, alle quali allude, consenziente, la Corte di appello sempre a pag. 30; delle repliche a sostegno.

Per contro il ricorso richiama del tutto genericamente l’atto di appello per sostenere che il negozio traslativo era stato fatto ricadere su una cospicua parte della comunione indivisa.

La censura sfocia comunque in un assunto, la nullità del contratto per mancato consenso di uno dei contraenti, cioè il ricorrente, che dà per presupposto ciò che è stato negato in ogni modo, cioè che egli fosse comproprietario del bene trasferito e non è efficacemente smentito.

Si sforza infatti di trarre legittimazione dall’interpretazione della 4^ disposizione testamentaria, disattesa dalla Corte di appello, quale istitutiva di un fedecommesso, con conseguente posizione di erede successivo.

4.1) La doglianza, che è da rigettare, richiede l’esame delle ultime due censure (3.4 e 3.5).

La Corte di appello, interpretando con obbiettività il testo della scheda, ha escluso che vi ricorrano gli estremi della sostituzione fedecommissaria, perchè mancano molti elementi fondamentali: l’obbligo di conservazione del bene, l’obbligo di restituzione, la doppia istituzione. La sua lettura appare prudentemente ispirata ai principi insegnati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. 4435/09; 2172/11).

Il ricorrente vuol desumere gli elementi suddetti da una propria rilettura, tutta interessata, del testo, ma non è in grado di proporre, come sarebbe stato indispensabile, una censura che dimostri gli errori ermeneutici della Corte di appello, indicando quali profili degli artt. 1362 c.c. e segg., sarebbero stati lesi (cfr. Cass. 2465/15; 25728/2013; 15798/2005).

I principi suddetti valgono anche per l’interpretazione del testamento (Cass. 4022/2007).

Solo per completezza è quindi da riferire che diventa superfluo occuparsi delle ulteriori censure e quindi stabiire se la Corte di appello abbia correttamente interpretato gli artt. 692 e 694 c.c., quando ha osservato: a) che di fedecommesso non si sarebbe potuto parlare perchè (art. 692, comma 4) la sostituzione fedecommissaria è ammessa solo se l’interdizione sia stata almeno richiesta in giudizio prima della redazione del testamento, circostanza insussistente nella specie.

b) che comunque l’alienazione del bene è consentita se, come avvenuto, venga autorizzata dal tribunale, su richiesta del tutore per l’utilità dell’interdetto.

4.2) Da ultimo va respinta la tesi secondo cui la clausola 4 disponesse a favore di R. solo l’usufrutto e degli altri fratelli la nuda proprietà del bene menzionato nella clausola 3. Anche in questo caso il ricorso sterilmente contrappone la interpretazione che la difesa del ricorrente dà alla scheda a quella meditatatamente offerta dal tribunale. Anche in questo caso vi è (primo rigo di pag. 69) un mero inammissibile richiamo di quanto “esposto in tutti i pregressi atti” e non si individua quale sia il criterio ermeneutico che sarebbe stato violato. La semplice lettura del testo della scheda, che distingue la terza e quarta clausola e pone chiaramente la posizione di R. come erede al pari e forse più tutelata della sorella, rappresenta la plausibilità e congruenza della interpretazione prescelta dai giudici di merito.

5) I ricorsi incidentali dei controricorrenti riguardano la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi di merito, oltre quella, già disposta dalla compensazione per il giudizio di legittimità del (OMISSIS).

I ricorrenti sostengono che non vi sarebbe loro soccombenza in relazione ai primi giudizi di merito, ma non considerano adeguatamente che i giudizi furono travolti dal ricorso per cassazione dell’odierno ricorrente, al quale si era opposto il gruppo P. – M., restando intimato – e quindi non in posizione non adesiva – il gruppo M. – A..

Il giudizio di rinvio ha dovuto annullare le precedenti sentenze di merito e quindi non si può negare che dal punto di vista dello svolgimento processuale vi sia stata una soccombenza dei ricorrenti incidentali, bilanciata dalla loro vittoria nel giudizio di rinvio.

I ricorrenti incidentali lamentano che l’errore che ha portato all’annullamento dei primi gradi di giudizio non era loro imputabile, ma dimenticano che essi hanno resistito alla censura svolta in appello, prima che in cassazione.

La Corte non ha argomentato nel senso della reciproca soccombenza, ma della sussistenza di quei motivi che giustificano la compensazione: la valutazione non è illogica, giacche lo sforzo argomentativo e il confronto sulla vicenda processuale ha comportato “ampia motivazione” nel primo giudizio di appello (cfr Cass. 28040/08 pag. 2).

E’ stato posto a confronto e parificato l’esito dei primi due giudizi di merito annullati con quello favorevole ai ricorrenti incidentali, ma ricco di complessità e sfaccettature problematiche, del giudizio di rinvio.

E’ una valutazione opinabile, ma non illogica o contra legem.

La Corte di cassazione deve quindi rigettare anche queste censure. La preponderanza delle questioni oggetto del ricorso principale rispetto a quella minima dei ricorsi incidentali, in questa sede impone di condannare il ricorrente principale alla rifusione ai due gruppi di resistenti delle spese del giudizio di cassazione, da liquidare in Euro seimila per compenso e Euro 200 per esborsi per ciascuno dei gruppi di controricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di questo grado di giudizio liquidate, come meglio specificato in motivazione, in Euro 6.000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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