Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19569 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 04/07/2011, dep. 26/09/2011), n.19569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BARNABAI Renato – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Mancari

Antonino e Alessandro Foschiani, e presso il loro studio in Roma, via

Pietro Mascagni 20, elettivamente domiciliata, giusta procura

speciale rilasciata in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

P.V., rappresentato e difeso dagli avvocati Tarabini

Giorgio e Giuseppe Ambrosio, e presso il loro studio in Roma, via

delle Belle Arti 7, elettivamente domiciliato, giusta procura

rilasciata a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1626/08 della Corte di appello di Milano,

sezione delle persone, dei minori e della famiglia, emessa il 27

maggio 2009, depositato il 18 giugno 2009, R.G. n. 1386/05;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 luglio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per la dichiarazione di estinzione

del giudizio;

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

1. M.A. propone ricorso per cassazione, basato su due motivi di impugnazione, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che, nel giudizio di separazione vertente con V. P., ha confermato l’affidamento della figlia minore al Comune di Sondrio con collocamento presso il padre e con le modalità di incontro correntemente in atto (incontri protetti presso uno spazio neutro ogni 15 giorni) ; ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Sondrio di assicurare alla minore il supporto psicologico necessario e la prosecuzione del percorso terapeutico con la possibilità di regolare eventualmente in modo diverso rispetto all’attuale i rapporti della figlia minore con la madre; ha disposto che nessun contributo spettasse alla M. da parte del P. a titolo di mantenimento.

2. La ricorrente lamenta che la Corte di appello, con motivazione insufficiente e contraddittoria, ha ritenuto non provata la presenza di condizioni invalidanti impeditive delle sua capacità lavorative e ha ritenuto altresì, senza adeguata motivazione, che il reddito del P. non consentisse detrazioni di sorta oltre quelle confermate per il mantenimento delle due figlie. La ricorrente deduce inoltre la violazione dell’art. 156 c.p.c., commi 1, 2 e 3 conseguente alla pronuncia, non richiesta dalle parti, ed emessa dalla Corte di appello di Milano sull’affidamento delle figlie.

3. Si difende con controricorso il P. ritenendo ampiamente motivata la decisione della Corte di appello circa la sua incapacità a provvedere al mantenimento della M.. Rileva poi che la Corte di appello altro non ha fatto che prendere atto del raggiungimento della maggiore età da parte della prima figlia e confermare le disposizioni circa l’affidamento della seconda figlia già emesse dal Tribunale per i minorenni di Milano.

4. è stata depositata rinuncia al ricorso assentita dalla controparte;

Ritenuto che:

il giudizio va dichiarato estinto con compensazione delle spese processuali del giudizio di cassazione.

che, in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese processuali del giudizio di cassazione. Dispone siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio, il 4 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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