Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19569 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19569

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17968/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D. & D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avv.to Tullio Elefante, presso lo studio

del quale, sito in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, è

elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 240/31/2014, depositata il 13 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’1 giugno

2017 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 240/31/2014 del 13/01/2014 con la quale è stato accolto l’appello della D. & D. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva confermato l’avviso di accertamento integrativo relativo all’anno di imposta 2006, con il quale si era accertata l’effettuazione di operazioni inesistenti per un importo di Euro 50.000,00 e si era proceduto al conseguente recupero a tassazione per IRES, IRAP ed IVA della complessiva somma di Euro 33.048,00, oltre all’irrogazione delle sanzioni.

1.1. In particolare, era stato effettuato un controllo nei confronti della Montaggi Generali s.n.c. di A.G. & C. ed era stato accertato che la predetta società, dalla quale la D. & D. s.r.l. aveva dichiarato di avere acquistato beni per un importo di Euro 50.000,00, eraufittizià

2. La D. & D. s.r.l. ha resistito in giudizio con tempestivo controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 19 e art. 21, comma 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 2698 c.c., in quanto, sebbene la Montaggi Generali s.n.c. fosse pacificamente un soggetto inesistente, la CTR aveva addossato all’Agenzia delle Entrate l’onere di provare che tale società era un soggetto fittiziamente interposto.

2. Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la CTR tenuto conto delle risultanze processuali che avrebbero imposto di valutare le operazioni di cessione dei beni come soggettivamente inesistenti.

3. La D. & D. s.r.l. ha eccepito, preliminarmente, che l’Ufficio ha sempre fatto riferimento ad operazioni oggettivamente inesistenti e solo con il ricorso per cassazione ha, per la prima volta, avanzato la tesi della inesistenza soggettiva, così mutando inammissibilmente la propria prospettazione difensiva.

3.1. La controricorrente ha evidenziato, inoltre: a) di avere fornito la prova della effettiva cessione dei beni oggetto delle fatture in contestazione; b) di avere contestato la pretesa inesistenza del soggetto cedente.

3.2. Con ricorso incidentale condizionato, la D. & D. s.r.l. evidenzia, altresì, l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, avendo la CTR: a) ritenuto assorbita la questione relativa alla correttezza del quantum accertato, atteso che il recupero a tassazione sarebbe erroneamente avvenuto per l’intero importo fatturato anzichè per la sola quota di pertinenza dell’esercizio oggetto di verificazione; b) omesso di pronunciarsi sulla questione dell’inammissibilità dell’ulteriore accertamento cui la società sarebbe stata sottoposta nell’anno 2006 in assenza di nuovi elementi, avendo già subito una verifica induttiva e, comunque, essendo già in possesso ab origine degli elementi necessari per le contestazioni modificative ed integrative;

4. Diversamente da quanto sostenuto dalla società controricorrente, un attento esame della sentenza della CTR e delle parti dell’avviso di accertamento riprodotte nel ricorso e nel controricorso, ai fini del rispetto del requisito dell’autosufficienza, induce a ritenere che le contestazioni mosse dall’Agenzia delle entrate riguardano ab origine, prima ancora che operazioni inesistenti, operazioni poste in essere da un soggetto fittizio;

4.1. Invero, a pag. 2 della sentenza della CTR, si legge testualmente che “L’Ufficio aveva rilevato che si trattava di soggetto inesistente e non operativo, che aveva emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo di euro 50.000,00 (…)”; ancora, a pag. 3 si legge che “la vicenda in Esame è caratterizzata da un accertamento che trae origine da fatture emesse da un soggetto ritenuto inesistente. Da ciò l’Ufficio ha dedotto la non effettività degli acquisti documentati nelle fatture”; ed, infine, si contesta all’Agenzia delle entrate proprio di non essere riuscita a dimostrare l’inesistenza del soggetto cedente a seguito della prova, fornita dalla odierna controricorrente, della effettività degli acquisti (pag. 4).

4.2. Nell’avviso di accertamento, per come riportato a pag. 13 del ricorso e a pag. 4 e 5 del controricorso, si legge che la Montaggi Generali s.n.c. “è un soggetto inesistente e non operativo” e “considerato che il fornitore è risultato inesistente, è di tutta evidenza che codesta Società ha esposto in dichiarazione costi fittizi e utilizzato fatture per operazioni inesistenti”.

4.3. Anche nelle difese dell’Agenzia delle entrate, per come riportate nel controricorso (pag. 5), si fa riferimento alla inesistenza del fornitore oltre che all’inesistenza delle singole operazioni.

4.4. Deve, pertanto, concludersi che sia nell’atto di accertamento che nelle successive difese dell’Agenzia delle entrate si è sempre fatto riferimento (anche) ad operazioni soggettivamente inesistenti, ragion per cui il rilievo pregiudiziale di parte controricorrente è privo di fondamento.

5. I due motivi del ricorso principale possono essere congiuntamente esaminati, involgendo sostanzialmente il difetto di valutazione delle circostanze di fatto acquisite agli atti del procedimento da parte della CTR, che avrebbe addossato all’Agenzia delle entrate un onere probatorio ulteriore rispetto a quello previsto dalla legge, vertendosi in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti (dovendo pertanto ritenersi pacifica tra le parti l’effettività degli acquisti di cui alle fatture contestate).

5.1. La ricorrente assume di avere fornito nel giudizio di merito (foglio 3 del p.v.c.) sufficienti elementi indiziari dell’inesistenza soggettiva della Montaggi Generali s.n.c. e cioè: a) mancata presentazione del modello Unico 2007 relativo all’anno d’imposta 2006, delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA e mancato versamento delle imposte relative; b) mancato rinvenimento della documentazione contabile della società presso la sede legale, laddove la società nel 2009 è risultata sconosciuta all’indirizzo; c) mancato assolvimento a far data dal 2006 e per gli anni successivi di qualsiasi adempimento fiscale.

6. In proposito, la sentenza della CTR fa propri i rilievi della controricorrente (“gli accessi volti ad accertare l’effettiva esistenza della MONTAGGI GENERALI S.N.C. di A.G. & Co sono avvenuti nell’anno 2009, mentre le fatture contestate sono state emesse nel 2006, sicchè ben potrebbe nel frattempo essere mutata la situazione”), escludendo, pertanto, l’inesistenza dell’operazione anche dal punto di vista soggettivo.

7. Per giurisprudenza pacifica della S.C., in caso di operazioni soggettivamente inesistenti di tipo triangolare e poco complesse, grava sull’Agenzia delle entrate la dimostrazione che il soggetto fittiziamente interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta (cfr., da ultimo, Cass. 21/04/2017, n. 10120; Cass. 30/10/2013, n. 24426).

7.1. Nel caso di specie, tenuto conto dell’accertamento compiuto dalla CTR, non privo di una sua plausibilità (e, comunque, non specificamente censurato), le altre circostanze indicate dall’Agenzia delle entrate (mancato assolvimento degli obblighi fiscali) non sono idonei a fornire la prova presuntiva in ordine alla dotazione personale e strumentale della società, anche in ragione del fatto che non è stata acquisita alcuna prova dell’irreperibilità della presunta società interposta nell’anno 2006.

8. I motivi dedotti da parte ricorrente sono, dunque, infondati e vanno rigettati, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

9. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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