Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19568 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19568 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: CATALLOZZI PAOLO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11425/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore

pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
– ricorrente contro
Salvini Giuseppe, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valeria
Guido, in Olbia, via della Stampa, 25
– intimato avverso la nntenza della Commissione tributaria regionale della
Sardegna n.15008/11, depositata il 15 marzo 2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

10 febbraio

2018 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
RILEVATO CHE:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna,

(/

Data pubblicazione: 24/07/2018

depositata il 15 marzo 2011, che ha accolto parzialmente l’appello
proposto dal contribuente e, in riforma della sentenza di primo grado,
ha rideterminato, relativamente all’anno 1999, il reddito accertato
dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato nel senso di riconoscere
costi sostenuti per canoni e servizi, quantificati in euro 49.000,00, e
per pulizie, quantificati in euro 20.658,00;

dal una indagine fiscale, eseguita anche mediante esame della
movimentazione di quattro conti correnti riconducibili intestati al
contribuente, esercente attività di agente immobiliare, e al suo
coniuge;
– in essa si dà atto che nel ricorso introduttivo il contribuente ha
evidenziato che solo una parte delle somme oggetto dei versamenti
rilevati sui conti correnti rappresentavano provvigioni relative alla sua
attività di mediazione, mentre gli importi residui si riferivano a canoni
di locazione riscossi in nome e per conto dei locatori e a compensi per
spese di pulizia eseguite dal coniuge, titolare di autonoma e distinta
attività di impresa;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– l’intimato non ha spiegato alcuna attività difensiva;
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo l’Agenzia denuncia la violazione dell’art. 32,
quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la sentenza
impugnata attribuito rilevanza a notizie e dati, rivelatrici della
riconducibilità di somme versate sui suoi conti correnti a distinta
attività esercitata dal coniuge, non dedotti dal contribuente in
occasione della verifica fiscale eseguita, e aver ritenuto sussistente
tale attività del coniuge senza offrire alcuna motivazione in ordine ai
fatti che deponevano nel senso contrario all’esistenza dell’attività;
– il QWER) motivo è infondato;

2

– dalla sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo trae origine

- l’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che
«le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i
registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio
non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente,
ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò
l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla

– l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede
amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione
in sede contenziosa solo in presenza dello specifico presupposto, la
cui prova incombe sull’Amministrazione, costituito dall’invito specifico
e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le
conseguenze della sua mancata ottemperanza (cfr. Cass. 27
settembre 2013, n. 22126; Cass. 10 gennaio 2013, n. 453);
– nel caso in esame, non risulta sussistere tale specifico presupposto
richiesto dalla norma;
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt.
art. 109, quarto comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e 39,
secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per aver la sentenza
riconosciuto costi privi di dimostrazione e dei quali non vi sarebbe
prova che non fossero stati già dichiarati e dedotti;
– con il medesimo motivo censura la decisione di appello anche per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al
fatto che il contribuente incassasse canoni di locazione in nome e per
conto dei locatori e alla quantificazione dei compensi per i servizi di
pulizia svolti dal coniuge in euro 40.000,00;
– il motivo è infondato, in quanto il giudice di appello ha ritenuto
sussistenti tali costi, nonché il loro ammontare, argomentando dalle
risultanze del procedimento tributario;
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere
accolto;

3

richiesta»;

- in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa, nulla va
previsto in tema di governo delle spese
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1° febbraio 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA