Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19568 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/07/2019, (ud. 28/02/2019, dep. 19/07/2019), n.19568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Presidente –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6818/2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 10,

presso lo studio dell’avvocato VIVIANA CALLINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

AUTOMOBIL CLUB FROSINONE, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 19, presso

lo studio dell’avvocato ITALICO PERLINI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8785/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2015 R.G.N. 4645/2010.

Fatto

RILEVATO CHE:

1. la Corte di appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dall’Automobil Club di Frosinone, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Frosinone nei confronti dell’Automobil Club di Frosinone – e confermato in sede di opposizione – in favore di C.P., per l’importo di Euro 3.484,90;

1.1. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha escluso che il lavoratore avesse diritto al pagamento della somma azionata con la procedura monitoria, a titolo di saldo del trattamento accessorio, per l’anno 2004; al riguardo, ha osservato che l’accordo del 26.2.2003 non era un contratto collettivo nazionale integrativo ma un contratto integrativo aziendale, con decorrenza dall’1.1.2002 e scadenza al 31.12.2002, con il quale le parti collettive avevano convenuto di definire in via provvisoria, in attesa del rinnovo del CCNL di comparto per gli anni 2002/2005, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Ente per i trattamenti accessori;

1.2. il giudice del gravame ha osservato che, in base all’art. 4, comma 1, del CCNL di settore, l’individuazione e l’utilizzo delle risorse erano determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale e che era prevista, altresì, la necessità del parere del Collegio dei revisori sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio; nello specifico, con Delib. 1 marzo 2005, il Collegio dei revisori aveva espresso parere negativo al mantenimento del fondo per l’anno 2004, alla luce della contrazione del numero dei dipendenti e del fatturato, rilevando l’incompatibilità del relativo costo con i vincoli di bilancio; la Corte territoriale ha anche evidenziato che le parti avevano raggiunto accordi solo per gli acconti, in attesa del C.C.I. e, pertanto, veniva esclusa la sussistenza di ogni obbligo all’erogazione dell’importo di cui al provvedimento monitorio;

2. di tale decisione domanda la cassazione il C., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, l’Automobil Club di Frosinone.

Diritto

RILEVATO CHE:

1. quanto al controricorso dell’Automobil Club di Frosinone, lo stesso è improcedibile; dagli atti di causa risulta che la notifica del controricorso si è perfezionata l’11.4.2016 mentre il deposito dell’atto è avvenuto solo il 6.5.2016, ovvero tardivamente rispetto a quanto prescritto dall’art. 370 c.p.c.. Il citato art. 370 c.p.c., comma 3, infatti, impone che il deposito debba avvenire entro 20 giorni dalla notificazione del controricorso; per analogia con quanto disposto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, si ritiene che la violazione del predetto termine determini l’improcedibilità del controricorso (ex plurimis, in motivazione, Cass. n. 2874 del 2014 – p. 4.3.);

2. quanto ai motivi del ricorso, con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione al contratto collettivo integrativo del 26.2.2003, come integrato il 23.7.2003, violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 4 CCNL Enti pubblici non economici per il quadriennio 1998/2001 del 16.2.1999, come confermato dall’art. 30, comma 3, del CCNL Enti pubblici non economici per il quadriennio 2002/2005 del 9.10.2003, violazione o falsa applicazione dell’art. 5 del CCNL per il quadriennio dal 1998 al 2001 e dell’art. 4 del CCNL per il quadriennio dal 2002 al 2005, sul rilievo che, con gli accordi del 26.2 e 21.7.2003, le parti sociali avevano provveduto a quantificare l’ammontare complessivo del Fondo di Ente per i trattamenti accessori, inizialmente fissato in Euro 26.956,00 ed innalzato nel luglio ad Euro 31.288,208, con previsione di ripartizione per compensare, tra l’altro, l’esercizio di compiti che richiedevano specifiche responsabilità con importi correlati al merito ed all’impegno individuale e che, quanto alla durata del contratto integrativo, disponeva l’art. 5 del CCNL Enti pubblici non economici del 16.2.1999 prevedendone la durata quadriennale, in senso analogo disponendo il successivo CCNI, all’art. 4, sicchè aveva errato la Corte di merito nel ritenerne la durata annuale;

3. con il secondo motivo, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 1, del CCNL E.P.N.E. – quadriennio 1998/2001 – del 16.2.1999, e violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione ai Protocolli di intesa del 22 gennaio 2004, del 22 giugno 2004 e 20 settembre 2004; si osserva che l’accordo integrativo consta di due fasi, la prima scaturente da un’intesa di durata quadriennale ai sensi del primo periodo dell’art. 5 CCNL del 1999, diretta alla destinazione delle risorse in rapporto alle finalità, e la seconda scaturente da un’intesa di durata annuale, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 5, destinata ad individuare le risorse occorrenti per finanziare le finalità della prima fase. Assume la parte ricorrente che la Corte di merito ha disatteso la funzione dei Protocolli di intesa, la CUI regolamentazione era riferita alla seconda fase dell’iter contrattuale, erroneamente interpretando il loro contenuto con riguardo alla ritenuta insussistenza per il 2004 di un obbligo al pagamento del trattamento accessorio e, quindi, anche del saldo oggetto di causa;

4. con il terzo motivo, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 2, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40,40 bis e 48, ed – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione: l’inserimento, nel bilancio 2004, dell’ammontare complessivo del fondo dell’ente per i trattamenti accessori del personale nonchè in merito all’approvazione del bilancio 2004 da parte dei revisori dei conti;

5. con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; si osserva come non fosse stato considerato che l’importo di Euro 31.288,208 e l’intera disciplina fissata dal contratto integrativo del 26.2.2003 (come integrato il 21.7.2003) fosse stata confermata anche per l’anno 2004 con i Protocolli di intesa citati; per la parte ricorrente, la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l’importo di cui sopra era stato regolarmente inserito nelle voci di spesa del bilancio preventivo per il 2004 dell’amministrazione opponente; che tale bilancio era stato regolarmente approvato, insieme all’Accordo integrativo, sia dal consiglio direttivo dell’ente, che dal collegio dei revisori;

6. il ricorso è infondato;

7. i motivi vanno trattati congiuntamente per essere relativi a questioni connesse;

8. analoga controversia, tra le stesse parti, in relazione ad altra tranche del trattamento accessorio per il 2004, fondata sull’interpretazione delle medesime fonti contrattuali, risulta definitiva da questa Corte, con pronuncia n. 28452 del 2018, alle cui più diffuse argomentazioni integralmente si rinvia;

8.1. in questa sede, va data continuità al richiamato precedente, di cui si condividono le argomentazioni, dovendosi rimarcare come la normativa di riferimento vada individuata del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, art. 40 bis, comma 3 e art. 48, nonchè nell’art. 4 del CCNL del 9.10.2003 (sostitutivo dell’art. 5 del CCNL del 16 febbraio 1999);

8.2. dal combinato disposto delle norme richiamate emerge che l’individuazione e l’utilizzo delle risorse del Fondo di Ente per i trattamenti accessori avviene, in sede di contrattazione integrativa, con cadenza annuale, essendone prevista una durata diversa da quella generale quadriennale, e che tale contrattazione integrativa di parte economica acquista efficacia solo successivamente alla valutazione positiva dell’ipotesi di accordo da parte del collegio dei revisori, cui è demandato il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1999, art. 2;

8.3. nella specie, la Corte di appello ha accertato come il Collegio dei revisori esprimesse parere negativo al mantenimento del Fondo per l’anno 2004 ed, in coerenza con le norme di riferimento, ha escluso che il Collegio dei revisori avesse potuto certificare in via (generale e) preventiva la compatibilità della spesa per trattamenti accessori – poi prorogata quanto a previsione del diritto – con i vincoli di bilancio anche per gli anni successivi, in modo tale da non consentirne una diversa valutazione per l’anno 2004;

8.4. detti accertamenti non risultano validamente censurati in questa sede di legittimità; deve, infatti, osservarsi, in relazione alla prospettazione del vizio di omesso esame, come le deduzioni articolate nei motivi di ricorso si collochino al fuori del vizio di motivazione: esse non indicano, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile alla fattispecie) il “fatto storico”, non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (v., per tutte, Cass., sez. un., n. 8053 del 2014);

9. nulla deve essere statuito in ordine alle spese, in ragione della improcedibilità del controricorso;

10. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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