Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19568 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 18/09/2020), n.19568

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5574/2016 proposto da:

MAMA INTERNATIONAL BUSINESS MIB SRL, D.M.M.M.,

DE.MA.MA.MA., rappresentati e difesi dalla stessa ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrenti –

contro

M.M., M.E., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA

MAZZA RICCI, rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE DE

ANGELIS;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2039/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 22/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/02/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 6.3.2004, la M.I.B. s.r.l. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di San Severo, M.E. e S.P., quale esercente la potestà dei genitori sulla minore M.M., per chiedere il trasferimento coattivo, ex art. 2932 c.c., della proprietà di un immobile in (OMISSIS) che le convenute avevano promesso di vendere, con contratto preliminare del 7/12.8.03 al prezzo di Euro 1.343.000.000, di cui Euro 250.000,00 versati a titolo di caparra confirmatoria. Le convenute si costituivano, chiedevano di chiamare in causa D.M.M.M. e De.Ma.Ma.Ma., soci della M.I.B. e garanti della stessa in forza della clausola n. 13 del preliminare, sostenevano l’inadempimento della società attrice e dei terzi garanti, e pertanto in riconvenzionale chiedevano la risoluzione del preliminare, col diritto alla ritenzione della caparra, oltre ai danni.

1.1. Il Tribunale respingeva la domanda dell’attrice, dichiarava l’inadempimento della società e dei soci garanti, pronunciava la risoluzione del contratto, accertava il diritto delle convenute alla ritenzione della caparra, rigettava nel resto la domanda riconvenzionale. Impugnata la pronuncia dai D.M. in via principale ed in via incidentale dalla M.I.B., la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 22.12.2015, confermò la sentenza del Tribunale di Foggia.

1.2. Per quel che rileva nel giudizio di legittimità, la Corte d’appello di Bari ritenne inammissibile l’eccezione di nullità del contratto per mancanza di autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, rilevando che sulla validità del contratto le parti avevano fondato la domanda di adempimento e di ritenzione della caparra.

1.3. Sulla base delle previsioni contrattuali, accertò che le parti avevano previsto la prestazione, da parte della promissaria acquirente, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria importanza, da rilasciarsi nel termine improrogabile ed essenziale del 30.12.2003, prorogato al 15.1.2004. La società acquirente non aveva prestato la garanzia nel termine previsto ma si era limitata ad offrirla, nè poteva ritenersi una mera società finanziaria equivalente ad istituto di credito o assicurativo.

1.4. Secondo la corte di merito, inoltre, l’apertura di credito non era equivalente alla tempestiva offerta del saldo, nè vi era prova del successivo ed effettivo rilascio della garanzia da parte del Monte dei Paschi di Siena, nè la società aveva ovviato alla mancata consegna della fideiussione con offerta seria di pagamento del saldo, non allegata in citazione e successiva all’instaurazione del giudizio.

2. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso D.M.M.M., la Mama International Business e De.Ma.Ma.Ma. sulla base di tre motivi.

2.1. Hanno resistito con controricorso M.E. e M.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 2 Cost., artt. 1175,1375,1366 e 1374 c.c., delle norme del T.U. n. 490 del 1999, del D.L. 22 gennaio 2004, n. 42 e della L.R. Puglia n. 33 del 2009, artt. 372, 374 e 375 c.c. e art. 1418 c.c.; si denuncia l’omessa pronuncia in merito alla domanda di nullità per violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza, in quanto sarebbe stato taciuto, durante le trattative e successivamente, che il bene immobile facesse parte dell’elenco dei beni archeologici. Inoltre, la vendita del bene di proprietà della minore sarebbe viziata da nullità per assenza di autorizzazione del giudice tutelare o del Tribunale.

1.1. Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

1.2. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile il motivo inteso a far valere la nullità del preliminare per mancata autorizzazione del G.T., dato che ambedue le parti avevano avanzato le proprie domande sul presupposto della validità del contratto, ed il Giudice a sua volta si era pronunciato dando per presupposta detta validità. Su tale specifica ratio decidendi, i ricorrenti non hanno fatto valere alcuna censura, di talchè il ricorso deve ritenersi inammissibile, sotto detto precipuo profilo.

In ogni caso, va osservato che, come ritenuto nella pronuncia 7495/96, l’atto eccedente l’ordinaria amministrazione che il genitore compie in nome e per conto del figlio minore senza l’osservanza delle norme previste dagli artt. 320 e 321 c.c., non è un atto nullo ma, per espressa previsione dell’art. 322 c.c., è un atto solamente annullabile, come tale è produttivo di effetti sino a quando non venga annullato su istanza del genitore che lo ha posto in essere in rappresentanza del figlio o del figlio stesso o dei suoi eredi o aventi causa.

1.3. Nella specie, come correttamente rilevato dalla corte di merito, la società attrice, che aveva fondato la richiesta di adempimento sul contratto concluso per conto della minore, non era legittimata a proporre l’azione di annullamento.

1.4. Quanto al vizio di omessa pronuncia sulla domanda di nullità “per abuso della libertà negoziale in danno dell’altra parte alla quale è stato taciuto, sin dalle trattative e fino ad oggi, che il bene immobile promesso in vendita è archeologico, poichè c’è un frantoio ipogeo, di epoca antichissima”, va rilevato che parte ricorrente non ha neppure ritrascritto in che termini e come avesse fatto valere detta domanda, che non risulta alla stregua della sentenza appellata, così incorrendo nell’inammissibilità in prospettiva di autosufficienza; inoltre, i ricorrenti hanno fondato la propria prospettazione sul generico riferimento ad un sito internet della Provincia di Foggia, senza riportarne, nemmeno sommariamente, il contenuto.

Nè va taciuto che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, detta domanda, con le relative allegazioni, sarebbe stata fatta valere in sede di memoria di replica alla conclusionale avversaria in sede di giudizio d’appello, eppertanto del tutto tardivamente: è infatti di chiara evidenza come, anche nella stessa tesi di parte oggi ricorrente, la domanda di nullità del preliminare fosse basata su dati di fatto introdotti solo nella fase conclusiva del giudizio di secondo grado e costituisse una vera e propria domanda nuova, sì da rendere non applicabili i principi della pronuncia Sez. U. 26242 e 26243/2014 (e vedi, tra le ultime, le pronunce della Sezione semplice, 8841/17 e 26495/19).

1.5. Ne consegue che, poichè l’omessa pronuncia ha ad oggetto una domanda inammissibile, la stessa non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione, in quanto, alla proposizione di una tale domanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (ex multis Cass. 22784/2018, 24445/2010; 12412/2006).

2.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1322 e 2932 c.c., art. 2 Cost., artt. 1175,1375 e 1456 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto al momento in cui le promittenti venditrici erano state invitate a presentarsi innanzi al notaio la prestazione non sarebbe stata ancora esigibile; si sostiene che la clausola risolutiva espressa incontra il limite del comportamento secondo buona fede e dell’abuso del diritto.

3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 385 del 1993 TUB, del D.Lgs. n. 29 del 2009, D.Lgs. n. 141 del 2010, D.Lgs. n. 169 del 2012, art. 2Cost., Titoli artt. 1, 3 e 4 Cost. e falsa applicazione degli artt. 1175,1375 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice d’appello confuso l’oggetto della garanzia con i soggetti abilitati al rilascio; i ricorrenti sostengono che il Giudice del merito avrebbe travalicato i suoi poteri nello “stabilire quali fossero i criteri ex lege per autorizzare l’esercizio dell’Attività Creditizia ed Assicurativa”.

4. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Ed infatti, essi difettano di specificità perchè, al di là dell’indicazione di una pluralità di norme, anche eterogenee, non indicano in modo chiaro ed intellegibile le argomentazioni poste a sostegno della loro violazione e falsa applicazione da parte del giudice di merito.

4.2. Entrambi i motivi non tengono conto della specifica argomentazione della Corte d’appello in ordine alla mancata prestazione della garanzia secondo quanto previsto in contratto, o al pagamento del saldo, alla data prorogata del 30/1/2004 (evidentemente, col pagamento del saldo sarebbe stata superata la questione della prestazione della garanzia), ed intendono prospettare una diversa interpretazione del testo contrattuale, che è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

4.5. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno omesso ogni puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, precisando in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sarebbe in tesi discostato. D’altra parte, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre, Cass. 6125/2014).

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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