Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19568 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 04/08/2017, (ud. 01/06/2017, dep.04/08/2017),  n. 19568

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17348/2010 R.G. proposto da:

Renee Bianche s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Granata e

Concetta Gambino, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.

Stefano Cattarulla, sito in Roma, via Velletri n. 21, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione distaccata di Salerno n. 427/5/2009, depositata il

22 dicembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’1 giugno

2017 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Renee Bianche s.r.l. ricorre tempestivamente con due motivi avverso la sentenza della CTR della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 427/5/2009 depositata in data 22/12/2009, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza della CTP di Salerno del 25/02-09/06/2008, la quale a sua volta aveva dichiarato cessata la materia del contendere avverso l’avviso di accertamento relativo ad IVA, IRES ed IRAP dell’anno 2004, conseguente ad una verifica fiscale della Guardia di Finanza;

l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente in giudizio, ma ha fatto istanza per partecipare all’udienza di discussione della causa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, rappresentando che erroneamente la CTR avrebbe dichiarato inammissibile l’impugnazione per carenza di interesse avverso la sentenza di cessazione della materia del contendere: ove il giudice di secondo grado si fosse reso conto che tale sentenza era stata resa al di fuori dei presupposti previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, avrebbe, infatti, riformato la decisione del giudice di prime cure, evitando di dichiarare inammissibile l’appello per carenza di interesse;

con il secondo motivo si denuncia il difetto di motivazione, avendo la sentenza omesso di valutare ed esaminare la denunciata insussistenza del provvedimento di autotutela indicato nell’atto di costituzione in giudizio, provvedimento necessario perchè la CTP potesse provvedere alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere;

i due motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente perchè riguardanti questioni connesse e sono infondati;

in buona sostanza il ricorrente si duole che la CTP non avrebbe potuto emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere, sia perchè tale pronuncia presupponeva le conformi conclusioni di entrambe le parti, sia perchè l’avviso di accertamento impugnato non era stato mai formalmente annullato in via di autotutela dall’Amministrazione finanziaria, sicchè il successivo avviso di accertamento non poteva essere validamente emesso;

peraltro, la sentenza di secondo grado dà atto sia che l’avviso di accertamento è stato sostituito da altro avviso di accertamento di analogo contenuto, sia della chiara volontà espressa dall’Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni di annullare l’avviso di accertamento oggetto di contenzioso perchè notificato alla società contribuente per mero errore, sia infine della comunicazione di tale volontà a quest’ultima a mezzo lettera raccomandata;

dall’insieme di tali atti e comportamenti la CTP ha desunto la sussistenza dell’intervenuto annullamento dell’avviso di accertamento impugnato e ha concluso per la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, la CTR ha ritenuto l’insussistenza dell’interesse all’impugnazione da parte della società contribuente;

orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio (Cass. 06/02/2007, n. 2567; Cass. 03/03/2006, n. 4714) e senza che sia necessario un espresso accordo delle parti in tal senso (Cass. 07/05/2009, n. 10553; Cass. 08/09/2008, n. 22650) – atteso che, indipendentemente dalle conclusioni, spetta al giudice valutare l’effettiva esistenza del venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione nel merito (Cass. 16/03/2015, n. 5188; Cass. 30/01/2014, n. 2063; Cass. 08/07/2010, n. 16150);

conseguentemente, correttamente la CTP ha concluso per la declaratoria della cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che il potere di autotutela dell’Amministrazione finanziaria era stato esercitato in presenza dei presupposti di legge; ed altrettanto correttamente la CTR ha concluso per l’inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse;

al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere, in favore della parte controricorrente, le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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