Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19567 del 30/09/2016


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Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, (ud. 23/02/2016, dep. 30/09/2016), n.19567

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

SERBELLONI SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C0L DI LANA 28,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO IOVINO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI MARIA PIRAS;

– ricorrente –

contro

MONTECUCCOLI SVILUPPO SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 47,

presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIAN PAOLO FASSI;

– controricorrente –

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMANUELE BOCCINI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

IMMOBILIARI VALLEVERDE SRL, (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

PARIOLI 79/H, presso lo studio dell’avvocato PIO CORTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE FASSI;

– ricorrente incidentale –

e contro

DESA SECONDA SPA, IMMOBILIARE SIRIO SPA, B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1678/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato IOVINO Fabrizio, difensore del ricorrente che si è

riportato agli atti difensivi depositati;

udito l’Avvocato BACCARO Raffaella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Pio CORTI, difensore dei controricorrenti incidentali

che si è riportata agli atti difensivi depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e per l’assorbimento dei ricorsi incidentali da considerarsi

condizionati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La controversia, che nasce dalla riunione di due cause con domande contrapposte, concerne la provvigione per la mediazione della compravendita alla Deutsche Bank di un immobile sito in Milano via Montecuccoli e per la vendita di un immobile in (OMISSIS).

Nell’ottobre 2001 Montecuccoli srl ha avviato azione di accertamento negativo dell’obbligo di corrispondere la provvigione a Serbelloni srl per la vendita in (OMISSIS).

Serbelloni in riconvenzionale ha richiesto la corresponsione della seconda metà della provvigione, il cui pagamento era stato a suo dire contrattualmente differito al momento in cui Montecuccoli fosse riuscita a vendere il complesso immobiliare in località (OMISSIS).

Il secondo giudizio, instaurato da Serbelloni contro Montecuccoli e altri 5 soggetti cointeressati alle due vendite, ha per oggetto, con domande diversamente orientate, riassunte dalla sentenza del tribunale di Milano 17 luglio 2006, entrambe le provvigioni.

Detta sentenza ha accolto la pretesa di Serbelloni quanto alla mediazione milanese e ha respinto quella relativa all’immobile sito in (OMISSIS).

Il tribunale ha condannato la sola Montecuccoli al pagamento della somma di circa 325mila Euro (sentenza appello pag. 11).

La Corte di appello ambrosiana il 9 giugno 2011 ha accolto il gravame interposto da Montecuccoli e ha ritenuto prescritto il credito per l’attività milanese.

Quanto all’immobile romano ha conseguentemente confermato la decisione di rigetto, non più contraddittoria con la decisione di accoglimento sul primo rapporto, riformata in appello.

La sentenza è stata notificata il 7 luglio 2011.

Serbelloni srl ha proposto ricorso per cassazione, notificato con atto inoltrato il 10 ottobre 2011, illustrato da memoria. Montecuccoli Sviluppo srl, P.M., amministratore unico e usufruttuario delle quote della Desa Seconda spa, e Immobiliare Valleverde srl hanno resistito con tre distinti controricorsi. Pessina e Valleverde hanno svolto ricorsi incidentali.

Montecuccoli Sviluppo srl ha depositato memoria.

DESA Seconda spa, Immobiliare Sirio spa (nuda proprietaria delle quote di Desa Seconda spa) e B.M., quest’ultimo destinatario di notifica ex art. 143 c.p.c., non hanno svolto attività difensiva.

Mette conto riferire che già il tribunale aveva respinto le domande nei confronti di P.M. (socio delle varie società del Gruppo omonimo) e di B.M., collaboratore del medesimo Gruppo, escludendo l’assunzione di un obbligo in proprio. Inoltre Property Fund Italy e TMW France SA, parti del giudizio originario, avevano accettato la rinuncia all’appello ed erano quindi uscite dalla contesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) IL diritto di Serbelloni a percepire la provvigione quanto all’immobile milanese era stato sancito dal tribunale perchè la prescrizione eccepita dal debitore era stata sospesa ex art. 2941 c.c., n. 8 (“La prescrizione rimane sospesa:… tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”).

La sospensione della prescrizione era stata eccepita in comparsa conclusionale di primo grado.

Nel riformare la sentenza del locale tribunale, la Corte di appello ha affermato che interruzione e sospensione della prescrizione sono eccezioni in senso stretto e che la sospensione era stata quindi tardivamente eccepita.

La Corte ha aggiunto “ad abundantiam” che non sussisteva comunque un comportamento doloso della Montecuccoli, la quale si sarebbe limitata a “non comunicare e non pubblicizzare nelle forme prescritte” l’intervenuta vendita dell’immobile romano, data a partire dalla quale sarebbe scattato il diritto a percepire la seconda metà della provvigione.

2.1) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione degli artt. 2941 e 2950 c.c..

La ricorrente ha facile giuoco nel chiedere che sia riaffermato che la sospensione della prescrizione è eccezione in senso lato, ricompresa tra quelle rilevabili d’ufficio, che sfuggono alle preclusioni previste per le eccezioni rilevabili a cura di parte, tanto da poter essere rilevate anche in appello (art. 345 c.p.c.). La materia è stata interessata da un ricco iter giurisprudenziale (riassunto da Cass. SU 10531/13, alla quale si rimanda) e ha visto una fondamentale affermazione della natura dell’eccezione di interruzione della prescrizione con SU 15661/05, sentenza ignorata dalla Corte di appello di Milano, attestatasi su un precedente anteriore (Casa. 12024/02), ormai stabilmente superato (quanto alla sospensione cfr Cass. 24680/09).

Invano parte resistente obietta che per la parte che vuol giovarsene vi è un limite alla allegazione della questione. Dottrina e giurisprudenza insegnano che se essa è rilevabile di ufficio, ogni sollecitazione al giudice a valersene è in ogni tempo consentita.

Vi è solo il limite, al momento non superato in giurisprudenza per la generalità delle questioni, della rilevabilità ex actis, cioè dell’esistenza in atti, al momento in cui avviene il rilievo officioso, di risultanze che giustifichino il rilievo stesso, al quale può seguire, su istanza di parte, la concessione di termine per controdedurre, secondo le esigenze anche istruttorie che il rilievo officioso fa insorgere.

2.2) Va in conclusione ribadito che l’eccezione di sospensione ex artt. 2941 c.c., n. 8 integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, purchè sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti.

A questo principio dovrà attenersi il giudice di rinvio.

3) Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 116 c.p.c., artt. 1175,1337,1372,1375,1754 e 1755 c.c. e vizi di motivazione. Esso si riferisce al doloso occultamento dell’esistenza del debito, che è stato negato dalla Corte d’appello mediante il richiamo di un precedente (Cass. 11348/98) relativo a fattispecie del tutto diversa, come il ricorso ben spiega.

Nel caso di specie infatti non si è in presenza solo di un mediatore che ignora il fatto che sia stato compravenduto l’immobile tra le parti che egli aveva un tempo messo in relazione, ma di una clausola contrattuale che aveva collegato un pagamento dovuto a un evento futuro, e incerto nel termine, tra altri soggetti.

Parte ricorrente afferma che il contratto prevedeva l’obbligo di comunicare l’avveramento della condizione; che dolosamente e con malafede i rappresentanti di Montecuccoli e gruppo Pessina avrebbero taciuto lo sviluppo e la conclusione dell’affare romano, conclusione che avrebbero dovuto comunicare perchè il contratto ha forza di legge tra le parti e le vincola; che pertanto la prescrizione era rimasta sospesa a causa del silenzio inadempiente di controparte.

Il tribunale ha accertato la esistenza di tale clausola e ha rilevato come Serbelloni non potesse venire a conoscenza della cessione del secondo immobile nemmeno tramite consultazioni dei registri immobiliari, per la complessità delle operazioni messe in atto dalle varie società coinvolte (cfr. ricorso pag. 6, che sul punto riporta testualmente e fedelmente i passi salienti della sentenza del tribunale).

La Corte di appello non ha contraddetto tale ricostruzione dei fatti.

Ha però ritenuto che l’omessa comunicazione della conclusione della seconda vendita costituisse ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2941 c.c., n. 8.

Anche in questo caso ha errato.

3.1) Può costituire infatti doloso occultamento del debito la omessa comunicazione del maturare del presupposto per la riscossione del dovuto, qualora, come nella specie, sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell’evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento.

3.2) Gli obblighi contrattuali, come sostenuto in ricorso con opportuno richiamo delle norme rilevanti, devono infatti essere adempiuti secondo correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.).

Corrispondeva a un elementare dovere di protezione del contraente Serbelloni, che aveva accettato il differimento in relazione a un evento destinato a verificarsi per volontà e nel tempo in cui controparte avesse potuto alienare il secondo immobile, l’obbligo del debitore di render noto al creditore l’evento, trattandosi del modo per realizzare quella specifica previsione contrattuale.

Opportuno è anche il richiamo alla forza di legge che il contratto ha tra le parti, norma che assume senso proprio in relazione al complesso delle obbligazioni che il contratto fa sorgere, alla loro cogenza, alla applicabilità concreta delle disposizioni che impongono regole di comportamento.

In difetto di adempimento secondo buona fede, è dunque possibile l’applicazione del disposto di cui all’art. 2941, n. 8, la cui funzione è proprio quella di riequilibrio delle posizioni contrattuali, compromesso da un lesivo comportamento di una delle parti.

Il giudice di rinvio dovrà conformarsi a tali principi nei confronti di chi riterrà soggetto alla clausola anzidetta.

4) Il terzo motivo espone violazione dell’art. 116 c.p.c., artt. 1175,1337,1372,1375,1754,1755 e 2935 c.c., art. 2941 c.c., n. 8 e art. 2950 c.c. e vizi di motivazione, con riguardo al diritto alla provvigione per l’affare (OMISSIS).

Esso è inammissibilmente formulato.

Viene infatti lamentata insufficiente motivazione circa (pag. 13 prima parte) il diniego della mediazione svolta per la seconda vendita, ma la critica è sostanzialmente affidata al richiamo pedissequo dell’appello incidentale, della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate in appello, senza riportarne il contenuto, senza riportare in dettaglio (non basta certo il brevissimo spunto di pag. 14) le motivazioni della sentenza di primo grado confermate pedissequamente dalla Corte di appello, senza spiegare in qual modo e a quali specifici intenti probatori fossero rilevanti le prove testimoniali che sarebbero state chieste nei gradi di merito e di cui non viene indicato neppure sommariamente il contenuto.

I pochi spunti affidati alla frase introduttiva “basti rilevare che”, oltre a dare prima tacito l’impressione di richiedere una complessiva rilettura di incensurabili apprezzamenti di merito, non consentono di comprendere in qual senso le tre circostanze ivi valorizzate siano decisive per ribaltare il giudizio del tribunale (confermato per relationem dalla Corte di appello). Di essi non è stata neppure riassunta, per criticarla convenientemente, la ratio decidendi, la quale peraltro, a dimostrazione della necessità di un’analisi dettagliata, è sviluppata in alcune fitte e argomentate pagine (da 28 a 30, conferma lo stesso ricorso).

La censura, che è formulata senza considerare la giurisprudenza in materia di ricorso per cassazione (cfr. tra le tante Casa. 4980/14; 187/14; 3668/13; 15156/11; 5473/06; 7295/05), non può quindi essere accolta.

5) Il ricorso incidentale P. è articolato su due motivi: il primo denuncia nullità del giudizio di primo grado per vizi di notifica della citazione. La Corte di appello non ha provveduto sulla questione, a lei riproposta, perchè all’evidenza il motivo era assorbito dal rigetto di tutte le domande di Serbelloni.

Dovrà farlo in sede di rinvio.

Altrettanto deve dirsi con riguardo al secondo motivo, che attiene alla verifica della rituale instaurazione dell’appello nei confronti del P., questione peraltro subordinata alla prima e su cui quindi la Corte di cassazione non può comunque in questa occasione pronunciarsi.

5.1) Analoga questione, circa la ritualità dell’appello incidentale proposto da Serbelloni contro Valleverde srl, è posta dal ricorso incidentale di questa società.

Anche in questo caso la Corte di appello non si è pronunciata perchè ha del tutto rigettato nel merito le domande di Serbelloni srl. La questione rimane assorbita, dovendo attendersi che in sede di rinvio la Corte di appello, con i poteri propri del giudice di appello ai fini dell’integrazione del contraddittorio, decida le questioni processuali che riterrà ritualmente poste o da rilevare officiosamente.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa alla Corte di appello di provenienza in diversa composizione per il riesame degli appelli alla luce dei principi enunciati da questa Corte sub p. 2.2 e 3.1 e delle questioni processuali ritenute assorbite e sollevate in questa sede con i ricorsi incidentali. Procederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso. Rigetta il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 23 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2016

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